Ordinanza n. 26/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, provvedimento del Questore di Teramo foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel comune di Teramo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel Comune di Teramo adottato dal Questore di Teramo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emergono censure relative all'asserita erronea valutazione della pericolosità sociale, che sarebbe stata desunta dal solo ultimo episodio di rilievo penale del 4 ottobre 2025, nonché alla violazione del principio di proporzionalità. Il ricorso conteneva inoltre l'affermazione secondo cui il ricorrente avrebbe già integralmente espiato le pene relative a fatti passati. È stata altresì prospettata una contestazione concernente la provenienza dell'atto dalla Questura, ritenuta dall'amministrazione o comunque dal giudice non idonea a fondare la domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. A un primo esame ha rilevato una contraddizione interna tra l'affermazione dell'integrale espiazione delle pene relative a fatti passati e la censura secondo cui la pericolosità sarebbe stata desunta dal solo ultimo episodio penalmente rilevante. Ha escluso che la provenienza dell'atto dalla Questura fosse dubbia e ha osservato che la proposizione stessa del ricorso dimostrava la conoscenza, da parte del ricorrente, della provenienza e del contenuto del provvedimento, con efficacia sanante di eventuali nullità o irregolarità. Ha inoltre ritenuto genericamente dedotto il difetto di proporzionalità, evidenziando che, secondo la relazione della Prefettura, la misura non si fondava esclusivamente sull'episodio del 4 ottobre 2025. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del procedimento cautelare amministrativo; l'istanza è stata respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, una contraddizione interna tra l'affermazione dei fatti posti a fondamento del ricorso e la censura dedotta può impedire di riconoscere un apprezzabile fumus boni iuris.
- La proposizione del ricorso, quando dimostri che il destinatario ha conosciuto e compreso la provenienza e il contenuto dell'atto, può sanare eventuali nullità o irregolarità formali relative a tali profili.
- La censura di sproporzione di una misura di prevenzione personale deve essere specificamente argomentata e non può limitarsi a una deduzione generica; la valutazione deve inoltre considerare l'intero quadro fattuale posto dall'amministrazione a fondamento della misura, non un singolo episodio isolato.
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