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Sentenza

Sentenza del 27/10/2017 n. 4337 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Imposta sulle donazioni - Conferimento di beni - Vincolo di destinazione - Presupposto di imposta - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di applicare l'imposta sulle successioni e donazioni al conferimento di beni in un trust di garanzia non autodichiarato. Il ricorrente sosteneva che il trust producesse soltanto un effetto segregativo, senza trasferimento sostanziale dei beni ai beneficiari e senza alcun loro arricchimento attuale. Contestava inoltre l'interpretazione secondo cui l'art. 2, comma 47, del d.l. 262/2006 avrebbe introdotto un'autonoma imposta sulla mera costituzione di vincoli di destinazione.

La decisione

La tesi del contribuente è stata accolta. La costituzione del trust di garanzia non autodichiarato, in assenza di un effettivo trasferimento di beni o diritti e di un reale arricchimento dei beneficiari, non integra il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni. Il solo effetto segregativo dei beni non è sufficiente a rendere dovuta l'imposta. È stata esclusa anche la configurabilità di un'autonoma imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione, poiché il presupposto impositivo resta il trasferimento effettivo e gratuito dei beni con conseguente arricchimento.

Norme richiamate

  • Art. 1 del d.lgs. 346/1990 - Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni

    Il presupposto dell'imposta è il reale trasferimento di beni e diritti e quindi il reale arricchimento dei beneficiari.

    La norma richiede un effettivo trasferimento patrimoniale gratuito e un concreto arricchimento del beneficiario; la mera segregazione o destinazione dei beni non è sufficiente.

  • Art. 2, comma 47, del d.l. 262/2006, convertito dalla legge 286/2006

    Costituzione di vincoli di destinazione.

    La disposizione non è stata interpretata come istituzione di un'autonoma imposta applicabile alla mera costituzione del vincolo. Anche per i vincoli di destinazione occorre verificare l'effettivo trasferimento dei beni e il reale arricchimento dei beneficiari.

Massime di principio

  • Il conferimento di beni in un trust non determina automaticamente l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni: occorre accertare se vi sia un effettivo trasferimento patrimoniale a favore dei beneficiari.
  • Nei trust di garanzia o comunque non autodichiarati, il solo effetto segregativo, finalizzato a separare i beni dal patrimonio del disponente, non costituisce di per sé una liberalità imponibile.
  • L'imposta sulle successioni e donazioni presuppone un reale arricchimento del beneficiario; in assenza di tale arricchimento immediato, l'imposizione non può fondarsi sulla mera costituzione di un vincolo di destinazione.
  • La qualificazione fiscale dell'operazione deve concentrarsi sugli effetti patrimoniali effettivi e non soltanto sulla forma dell'atto o sull'esistenza di un vincolo.
  • L'imposta potrebbe diventare applicabile in un momento successivo se, in concreto, i beni venissero trasferiti ai beneficiari producendo un effettivo arricchimento gratuito.

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