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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32037/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente asilo aveva impugnato davanti al Tribunale di Venezia il provvedimento di rigetto della Commissione territoriale che aveva negato la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. Il Tribunale aveva confermato il diniego. In cassazione il ricorso è stato però dichiarato inammissibile perché la procura speciale al difensore, allegata al ricorso, non recava la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. La Corte ha rilevato d'ufficio il vizio, richiamando il potere-dovere di rilievo officioso delle cause di inammissibilità ex art. 101, comma 2, c.p.c., e ha escluso ogni rilievo della costituzione tardiva dell'Amministrazione, non qualificabile come controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto invalida la procura speciale perché priva della certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato; ha inoltre dato atto che la data apposta sulla procura risultava comunque anteriore al decreto del Tribunale. Non ha provveduto sulle spese, poiché l'Amministrazione non si era validamente costituita con controricorso. Ha infine disposto il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008

    "a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"

    Per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale la procura deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità; la mancanza della certificazione determina una speciale ipotesi di inammissibilità.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La Corte afferma che le ragioni di inammissibilità o improcedibilità del ricorso devono essere rilevate d'ufficio, senza necessità di contraddittorio preventivo, perché rientrano in questioni che una parte diligente deve considerare prevedibili.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 introduce una regola speciale.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura per il ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale in materia di protezione internazionale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indica il rito camerale non partecipato in cui è stata trattata la causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di definizione del ricorso con esito sfavorevole per il ricorrente, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e se la data di rilascio è certificata dal difensore.
  • La mancanza della certificazione della data di rilascio della procura integra una causa speciale di inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione.
  • Le questioni di inammissibilità o improcedibilità del ricorso possono essere rilevate d'ufficio ex art. 101, comma 2, c.p.c., senza necessità di preventiva interlocuzione con le parti.
  • La costituzione dell'Amministrazione con atto privo dei requisiti del controricorso non consente la liquidazione delle spese di lite in suo favore o a suo carico secondo le regole ordinarie.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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