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Sentenza

Sentenza del 29/10/2018 n. 2519 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - rinuncia all'appello dell'Ufficio - estinzione del giudizio - consegue - spese processuali - restano a capo della parte rinunciataria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudizio di appello è stato dichiarato estinto per rinuncia dell’Ufficio appellante. Le spese processuali sono rimaste a carico dell’Ufficio, poiché il contribuente non aveva accettato espressamente la compensazione delle spese.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Ufficio ha rinunciato all’appello nel processo tributario. La rinuncia determina l’estinzione del giudizio di secondo grado, ma non comporta automaticamente la compensazione delle spese processuali. In assenza di un’esplicita accettazione del contribuente anche riguardo alla compensazione, le spese restano a carico della parte rinunciataria.

Norme richiamate

  • Norme del processo tributario sulla rinuncia al ricorso o all’appello

    La rinuncia all’appello da parte dell’Ufficio determina l’estinzione del giudizio di secondo grado, purché ricorrano i presupposti processuali previsti.

  • Principio di soccombenza in materia di spese processuali

    La parte che rinuncia all’impugnazione sostiene le spese processuali, salvo che la controparte accetti espressamente la compensazione.

Massime di principio

  • La rinuncia all’appello da parte dell’Amministrazione comporta normalmente l’estinzione del giudizio di secondo grado.
  • L’estinzione del processo non implica automaticamente che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
  • In mancanza di un’esplicita accettazione della compensazione da parte del contribuente, le spese restano generalmente a carico dell’Ufficio rinunciante.
  • Quando si valuta una rinuncia processuale, occorre distinguere sempre tra l’effetto estintivo sul giudizio e la disciplina delle spese.
  • L’accettazione della rinuncia e l’accettazione della compensazione delle spese sono dichiarazioni distinte: la seconda deve risultare in modo espresso.

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