Sentenza del 20/07/2015 n. 3437 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - REDDITOMETRO - CONTO CORRENTE COINTESTATO - Esistenza - Prova delle spese - Insufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la ricostruzione della propria capacità contributiva e delle spese sostenute, sostenendo che le disponibilità finanziarie della convivente e l’esistenza di un conto corrente cointestato potessero giustificare tali esborsi. La tesi non è stata ritenuta sufficiente, poiché le disponibilità della convivente risultavano assorbite da spese e incrementi patrimoniali a lei imputabili e la mera cointestazione del conto non provava che il ricorrente avesse effettivamente prelevato o utilizzato quelle somme.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, nell’ambito del redditometro, la semplice disponibilità teorica di risorse finanziarie altrui o la cointestazione di un conto corrente non dimostrano l’effettiva provenienza delle somme utilizzate dal contribuente per sostenere le spese contestate. Occorre una prova concreta dell’effettivo impiego delle disponibilità della convivente o del conto cointestato per giustificare la capacità di spesa del ricorrente.
Norme richiamate
Disciplina dell’accertamento sintetico mediante redditometro
La capacità contributiva può essere ricostruita sulla base delle spese e degli incrementi patrimoniali, ma il contribuente può fornire prova contraria dimostrando l’origine e l’effettiva disponibilità delle somme impiegate. La prova deve essere concreta e riferibile al contribuente, non meramente presuntiva o fondata sulla disponibilità formale di risorse altrui.
Principi probatori in materia di conto corrente cointestato
La cointestazione di un conto corrente non dimostra automaticamente che ciascun intestatario abbia utilizzato tutte le somme presenti. È necessario provare l’effettivo prelievo o impiego delle disponibilità per sostenere le spese contestate.
Massime di principio
- Nel redditometro, per giustificare spese attribuite al contribuente non basta indicare la disponibilità economica di un convivente: occorre dimostrare che le somme siano state effettivamente utilizzate per quelle specifiche spese.
- La cointestazione di un conto corrente costituisce soltanto un elemento formale e non prova, da sola, l’effettiva disponibilità o il concreto utilizzo delle somme da parte del contribuente.
- Quando le risorse del convivente risultano già impiegate per sue spese personali o per suoi incrementi patrimoniali, non possono essere automaticamente considerate idonee a giustificare la capacità di spesa dell’altro convivente.
- La prova contraria all’accertamento sintetico deve essere documentata, analitica e collegata temporalmente alle spese contestate; allegazioni generiche o meramente teoriche sono insufficienti.
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