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Sentenza

Sentenza del 20/07/2015 n. 3437 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - REDDITOMETRO - CONTO CORRENTE COINTESTATO - Esistenza - Prova delle spese - Insufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la ricostruzione della propria capacità contributiva e delle spese sostenute, sostenendo che le disponibilità finanziarie della convivente e l’esistenza di un conto corrente cointestato potessero giustificare tali esborsi. La tesi non è stata ritenuta sufficiente, poiché le disponibilità della convivente risultavano assorbite da spese e incrementi patrimoniali a lei imputabili e la mera cointestazione del conto non provava che il ricorrente avesse effettivamente prelevato o utilizzato quelle somme.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, nell’ambito del redditometro, la semplice disponibilità teorica di risorse finanziarie altrui o la cointestazione di un conto corrente non dimostrano l’effettiva provenienza delle somme utilizzate dal contribuente per sostenere le spese contestate. Occorre una prova concreta dell’effettivo impiego delle disponibilità della convivente o del conto cointestato per giustificare la capacità di spesa del ricorrente.

Norme richiamate

  • Disciplina dell’accertamento sintetico mediante redditometro

    La capacità contributiva può essere ricostruita sulla base delle spese e degli incrementi patrimoniali, ma il contribuente può fornire prova contraria dimostrando l’origine e l’effettiva disponibilità delle somme impiegate. La prova deve essere concreta e riferibile al contribuente, non meramente presuntiva o fondata sulla disponibilità formale di risorse altrui.

  • Principi probatori in materia di conto corrente cointestato

    La cointestazione di un conto corrente non dimostra automaticamente che ciascun intestatario abbia utilizzato tutte le somme presenti. È necessario provare l’effettivo prelievo o impiego delle disponibilità per sostenere le spese contestate.

Massime di principio

  • Nel redditometro, per giustificare spese attribuite al contribuente non basta indicare la disponibilità economica di un convivente: occorre dimostrare che le somme siano state effettivamente utilizzate per quelle specifiche spese.
  • La cointestazione di un conto corrente costituisce soltanto un elemento formale e non prova, da sola, l’effettiva disponibilità o il concreto utilizzo delle somme da parte del contribuente.
  • Quando le risorse del convivente risultano già impiegate per sue spese personali o per suoi incrementi patrimoniali, non possono essere automaticamente considerate idonee a giustificare la capacità di spesa dell’altro convivente.
  • La prova contraria all’accertamento sintetico deve essere documentata, analitica e collegata temporalmente alle spese contestate; allegazioni generiche o meramente teoriche sono insufficienti.

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