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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24961/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune di Carrara ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Genova denunciando: 1) errata esclusione della prescrizione quinquennale per le richieste risarcitorie (sostenendo natura extracontrattuale del danno); 2) legittimità e correttezza formale dei contratti a termine (richiamo per relationem alle determinazioni amministrative a sostegno della temporaneità); 3) mancata prova del danno da parte delle lavoratrici; 4) errata quantificazione del risarcimento (la Corte d'appello avrebbe adottato il criterio delle 20 mensilità ex art. 18 Statuto dei lavoratori invece del parametro previsto dall'art. 32, comma 5, della legge 183/2010).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi e ha accolto il quarto. In particolare: ha confermato che il danno derivante da illegittima reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego ha origine contrattuale (quindi soggetto a prescrizione decennale) e che la qualificazione per "relationem" delle ragioni giustificatrici del termine richiede indicazioni circostanziali e documenti accessibili al lavoratore. Tuttavia ha ritenuto errata la quantificazione del danno operata dalla Corte d'appello, perché il criterio di liquidazione deve avere come parametro l'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 (che disciplina un risarcimento predeterminato per i casi di reiterazione), e non l'art. 18 della legge n. 300/1970. Perciò la sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e rinviata alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, per la nuova quantificazione del danno e per le spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. 165/2001

    Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato il pregiudizio da abusiva reiterazione di contratti a termine è riconosciuto dall'art.36; la Corte ha precisato che il danno ha origine contrattuale e il relativo diritto è quindi soggetto al termine di prescrizione decennale.

  • legge 183/2010

    Prevede una misura predeterminata di risarcimento (con fasce minime/massime) per la reiterazione degli appalti a termine e costituisce il criterio di riferimento per la quantificazione del danno in tali ipotesi; favorisce il lavoratore esonerandolo dall'onere probatorio pieno del danno.

  • legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

    L'art.18, pur essendo criterio tipico per reintegrazione/indennizzo in altre ipotesi, non deve essere impiegato quale parametro di liquidazione del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego quando opera l'art.32 della legge 183/2010.

  • d.lgs. 368/2001

    Disciplina le modalità del contratto a tempo determinato: la specificazione delle ragioni giustificatrici del termine può avvenire "per relationem" ma deve essere circostanziata, puntuale e riferirsi a documenti facilmente accessibili al lavoratore; la mera indicazione generica non è sufficiente.

  • CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali

    art. 7 del CCNL del 14/9/2000

    Richiama la necessità di esigenze temporanee per l'assunzione a termine; tuttavia tali esigenze devono essere documentate e specificate adeguatamente per giustificare la durata determinata del rapporto.

  • codice civile

    Richiamati dall'impugnante in tema di prescrizione e natura della responsabilità; la Corte ha rilevato che, essendo il danno di natura contrattuale, trova applicazione il termine prescrizionale decennale (art.2947 c.c. e correlati principi).

  • Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Imposta l'obbligo di prevenire abusi derivanti da successione di contratti a termine; giustifica l'adozione di regole agevolative di prova e di misure dissuasive (a favore del lavoratore) come interpretato dalla giurisprudenza nazionale.

Massime di principio

  • Il danno derivante da reiterazione illegittima di contratti a termine nel pubblico impiego ha origine contrattuale: il relativo diritto è soggetto alla prescrizione decennale, non alla quinquennale per fatti extracontrattuali.
  • Quando si contesta la legittimità di contratti a termine basati su "richiamo per relationem", le ragioni giustificatrici del termine devono essere indicate in modo circostanziato e devono richiamare documenti facilmente accessibili al lavoratore; formulazioni generiche non sono sufficienti.
  • In caso di più contratti a termine dichiarati illegittimi opera una presunzione agevolatrice del danno a favore del lavoratore (art.32, comma 5, legge 183/2010 e clausola 5 dell'Accordo quadro): il lavoratore è esonerato dall'onere probatorio pieno e il giudice deve utilizzare il parametro di quella norma per la liquidazione.
  • Non è corretta la quantificazione del risarcimento per abuso di contratti a termine con riferimento all'art.18 Statuto dei lavoratori quando al caso si applica l'art.32 della legge 183/2010; in tali situazioni la quantificazione va rimessa ai criteri di quest'ultimo articolo.
  • La conversione automatica del rapporto non è prevista: il rimedio è il risarcimento, la cui misura e modalità sono soggette alle regole speciali di cui sopra; il lavoratore può inoltre provare eventuali ulteriori danni concreti.

Testo integrale

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