Deliberazione n. 228 del 11/04/2024
Provvedimento dell’11 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica il provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per le segnalazioni di possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti. Il dirigente competente aveva ordinato alla piattaforma di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservarne l’eventuale versione in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a limitarne l’identificabilità. Il Garante ratifica integralmente l’atto urgente.
Ratifica del provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di un provvedimento urgente contro Telegram per segnalazione di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica il provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell’ambito della procedura speciale prevista per le segnalazioni relative alla possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti. Il caso riguarda una segnalazione presentata da una persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Quadro normativo e presupposti dell’intervento
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, e in particolare l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito dalla legge 205/2021. Tale disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque abbia fondato motivo di ritenere che materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso. La norma impone all’Autorità di decidere entro 48 ore.
Segnalazione e intervento d’urgenza
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità con riferimento alla piattaforma Telegram. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 142 del 4 aprile 2024, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022.
Misure ordinate a Telegram FZ-LLC
Con il provvedimento urgente sono state imposte alla società due misure principali:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.
La conservazione deve essere effettuata con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del provvedimento urgente
Il Garante, preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, ratifica il provvedimento d’urgenza n. 142/2024 adottato il 4 aprile 2024 nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il provvedimento è formalmente adottato dall’Autorità nella riunione dell’11 aprile 2024.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
Una persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite la piattaforma Telegram senza il suo consenso. Il procedimento rientra nell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a intervenire nelle 48 ore dalla ricezione della segnalazione.
Provvedimento urgente adottato dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 142 del 4 aprile 2024. Con tale atto ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a soli fini probatori.
Prescrizioni sulla conservazione del materiale
La conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro deve avvenire per un periodo di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. Le misure devono essere idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e la società deve darne tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Esaminate le osservazioni della piattaforma e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza n. 142/2024 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC.
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