Cassazione Penale, Sentenza n. 16936/2025 del 06/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che dichiarava inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Padova del 14/07/2023 per mancato deposito, insieme all'atto di impugnazione, dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e della dichiarazione/elezione di domicilio, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Il ricorrente deduceva carenza di motivazione perché la mancata presenza all'udienza di primo grado e l'impossibilità di conferire il mandato erano dovute all'espulsione e al rimpatrio in Tunisia, e sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. per presunto conflitto con artt. 24, 27, 111 e 117 Cost. e artt. 6 e 7 CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto delle condizioni formali richieste dall'art. 581, comma 1-quater (mancanza del mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e della dichiarazione/elezione di domicilio o del richiamo specifico alla sua collocazione in atti). Ha inoltre ritenuto che l'espulsione non costituisce un impedimento legittimo assoluto all'esercizio dei mezzi di difesa (richiamando l'art. 17 d.lgs. n. 286/1998 e giurisprudenza consolidata) e ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata, richiamando precedenti decisioni (Terrasi, Ben Khalifa, Giambra) che hanno ritenuto compatibili le norme contestate con i principi costituzionali e con la CEDU, ivi compresi i correttivi previsti dal legislatore (allungamento termini, istituto della restituzione in termini). È stato inoltre precisato che le successive modifiche legislative (legge 9 agosto 2024, n. 114) non sono applicabili al caso perché l'impugnazione è stata proposta anteriormente alla loro entrata in vigore.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Disciplina ante modifica: per l'imputato giudicato in assenza, a pena di inammissibilità dell'appello è richiesto il deposito, insieme all'atto di impugnazione, dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione; l'inosservanza comporta inammissibilità.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Norma collegata (abrogata dalla legge n.114/2024 ma applicabile alle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della novella); le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel regime ante novella, è richiesto che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e la collocazione in fascicolo dell'elezione di domicilio, onde consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione.
art. 17 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)
Attribuisce allo straniero espulso la facoltà di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa; la Corte ne ricava che l'espulsione non costituisce di per sé un impedimento legittimo assoluto all'esercizio dei diritti di difesa e di impugnazione.
artt. 582 e 583 cod. proc. pen.
Prevedono modalità alternative di presentazione/trasmissione degli atti (deposito presso agente consolare, invio per raccomandata) che rendono possibile l'esercizio del diritto di impugnare anche dall'estero.
legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha modificato/ridotto l'ambito di applicazione dell'onere di allegazione del mandato e dell'elezione di domicilio (limitandolo al solo imputato difeso d'ufficio); tuttavia la Corte ha chiarito che le modifiche non si applicano alle impugnazioni presentate prima della sua entrata in vigore.
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede un prolungamento del termine per l'impugnazione a favore del difensore dell'imputato assente (correttivo considerato dal legislatore per bilanciare l'onere procedurale introdotto).
art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.
Consente la restituzione nel termine quando l'imputato, pur correttamente dichiarato assente, prova di non aver avuto effettiva conoscenza del giudizio e di non aver potuto impugnare senza sua colpa; la norma è uno dei correttivi che attenuano l'impatto dell'onere documentale richiesto dall'art. 581.
art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto, fra l'altro, i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581; la Corte ha ritenuto la scelta legislativa non manifestamente irragionevole e compatibile con i diritti di difesa, poiché mira a evitare nullità e a garantire consapevolezza dell'imputato.
Costituzione: artt. 24, 27, 111, 117
Sono stati invocati dal ricorrente per una questione di costituzionalità; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, richiamando precedenti che hanno escluso contrasto tra tali disposizioni e le previsioni procedurali censurate.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: artt. 6 e 7
Richiamati nella doglianza costituzionale; la Corte ha ritenuto che le garanzie CEDU non vengano violate dalla disciplina impugnata, anche in considerazione dei rimedi procedurali previsti.
Massime di principio
- Se l'imputato è giudicato in assenza e l'appello è proposto dal difensore, occorre allegare, a pena di inammissibilità (salvo norme sopravvenute non applicabili ratione temporis), lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio, oppure nell'impugnazione va indicato espressamente il richiamo alla precedente elezione e la sua collocazione nel fascicolo processuale in modo inequivocabile.
- L'espulsione dell'imputato dallo Stato non costituisce automaticamente un impedimento legittimo che esoneri dall'adempimento degli obblighi formali dell'impugnazione: l'imputato può esercitare il diritto di difesa anche dall'estero tramite deposito presso agente consolare o invio per raccomandata.
- Le modifiche legislative successive all'impugnazione non si applicano retroattivamente alle impugnazioni già depositate prima dell'entrata in vigore della novella; va valutato il testo vigente al momento della presentazione dell'appello.
- Le doglianze di illegittimità costituzionale contro gli oneri formali introdotti dall'art. 581 (commi 1-ter e 1-quater) sono frequentemente ritenute infondate: la giurisprudenza ritiene che tali oneri regolino le modalità di esercizio della facoltà impugnatoria del difensore senza comprimere ingiustificatamente il diritto di difesa, specie in presenza di rimedi (termine maggiorato, restituzione in termini).
- Nel caso concreto, per evitare il rischio di inammissibilità, il difensore dovrebbe ottenere e allegare un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e curare che l'elezione di domicilio sia chiaramente reperibile nel fascicolo o espressamente richiamata nell'atto di impugnazione; in alternativa prevedere modalità di deposito da remoto (agente consolare, raccomandata) per garantire l'esercizio dell'impugnazione dall'estero.
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