Cassazione Penale, Sentenza n. 15282/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che ha disposto la consegna in esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità spagnole per il reato di lesioni personali. Il difensore ha dedotto erronea applicazione della norma (art. 18-bis L. n. 69/2005 o comunque della disciplina sul mandato d'arresto europeo) sostenendo che la Corte non avrebbe considerato il "radicamento" del ricorrente in Italia: relazione affettiva con Noemi Drago iniziata prima del matrimonio (celebrato il 5/2/2025), la facile rintracciabilità da parte delle forze di polizia italiane e la richiesta del ricorrente di scontare la pena in Italia, elementi che a suo avviso dimostrerebbero il collegamento stabile al territorio nazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, a seguito delle modifiche normative (art. 18 d.lgs. 2/2/2021, n.10 sull'art. 22 L. n.69/2005), non è più proponibile ricorso per cassazione per vizi di motivazione nei procedimenti di consegna/Mandato d'Arresto Europeo; il sindacato della Corte è circoscritto ai motivi tassativi dell'art. 606, lett. a), b) e c) c.p.p. Il motivo del ricorrente si risolveva in censure motivazionali relative al radicamento in Italia, materia di merito non sindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende; la Cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n.69/2005.
Norme richiamate
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (art. 18)
Ha modificato l'art. 22 della L. n.69/2005 limitando la proponibilità del ricorso per cassazione nei procedimenti di consegna; in particolare ha escluso la possibilità di impugnare in Cassazione vizi di motivazione, riducendo il sindacato ai soli motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.
legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 22)
"anche nel merito" (riferimento espunto dalla norma)
La norma regolava la procedura di consegna per mandato d'arresto europeo; dopo le modifiche legislative l'art. 22 non consente più ricorso per cassazione per vizi di motivazione contro la decisione di consegna.
codice di procedura penale (art. 606, lett. a), b) e c))
Individua i motivi tassativi ammessi in Cassazione; dopo le modifiche, il controllo della Corte è limitato a tali motivi (es. nullità, violazioni di legge formalmente configurabili nei limiti indicati).
codice di procedura penale (art. 316)
Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e prevede l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili o infondati; è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 22, comma 5)
Prevede adempimenti procedurali successivi alla pronuncia di consegna; la Cancelleria è stata incaricata di eseguirli (comunicazioni/trasmissioni previste dalla norma).
Massime di principio
- Nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo la Corte di Cassazione non è più giudice del merito; i ricorsi per cassazione non possono basarsi su vizi della motivazione o sulla diversa valutazione dei fatti (es. "radicamento" nel territorio).
- Le censure relative al "radicamento" o ad altre valutazioni fattuali della Corte territoriale costituiscono questioni di merito: in cassazione sono ammissibili solo i motivi tassativi previsti dall'art. 606 c.p.p.
- Chi intende opporsi alla consegna deve fondare il ricorso su motivi formali/giuridici ammissibili in Cassazione (es. nullità, violazione di legge nei limiti dell'art. 606), oppure agire nei gradi o con i mezzi processuali appropriati entro i termini e secondo le forme previste.
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria (art. 316 c.p.p.); pertanto è necessario valutare attentamente l'ammissibilità formale delle doglianze prima di proporre ricorso.
- La Cancelleria ha specifici adempimenti dopo la pronuncia di consegna (art. 22, comma 5 L. n.69/2005), che devono essere eseguiti per completare la procedura di estradizione/consegna.
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