Cassazione Penale, Sentenza n. 16088/2025 del 28/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/09/2024 che ha rigettato il riesame del decreto GIP del 30/08/2024, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo del veicolo di proprietà della ricorrente, utilizzato dal coniuge Luigi Elia per la raccolta e il trasporto illecito di rifiuti non pericolosi. La ricorrente deduceva un'errata applicazione dell'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 e sosteneva che, per la natura occasionale dell'operazione (trasporto oggettivamente isolato e non continuativo), dovesse applicarsi l'illecito amministrativo di cui all'art. 258, comma 4, e non la fattispecie penale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui il terzo proprietario del bene sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca è legittimato solo a dimostrare la propria buona fede e che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non ascrivibile a negligenza; non può invece discutere la sussistenza del reato-reato presupposto del sequestro. Il Tribunale del riesame aveva escluso l'assoluta occasionalità dell'uso del veicolo, anche alla luce dell'attività imprenditoriale del coniuge, e la ricorrente non ha fornito prove specifiche della buona fede né ha confutato le argomentazioni del giudice di merito. Sul punto di merito la Corte ha inoltre ribadito che l'art. 256 può configurarsi anche con un unico trasporto, salvo che il trasferimento sia di assoluta occasionalità. Per l'inammissibilità la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
D.Lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 1
La fattispecie penale di gestione illecita di rifiuti si può configurare anche con un solo trasporto; non è requisito soggettivo la titolarità professionale dell'attività di gestione, conta la concreta attività posta in essere in assenza dei titoli abilitativi, salvo che l'operazione sia di assoluta occasionalità
D.Lgs. n. 152/2006, art. 258, comma 4
Norma relativa all'illecito amministrativo per specifiche condotte di gestione/trasporto di rifiuti; la Corte ha ritenuto non applicabile tale regime quando l'attività non è assolutamente occasionale e sussistono elementi che consentono la configurazione del reato penale ex art. 256
D.Lgs. n. 152/2006, art. 259, comma 2
«[a]lla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli artt. 256 e 258, comma quattro, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto»
Prevede la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il reato di trasporto illecito di rifiuti; da ciò deriva che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è legittimo e che il terzo proprietario deve provare la buona fede per evitare l'ablazione
D.Lgs. n. 152/2006, art. 260
Norma che sanziona la gestione continuativa e organizzata di rifiuti (più grave); la Corte distingue tale reato dall'art. 256 richiamando la componente della continuità/organizzazione
Codice di procedura penale, artt. 322-bis e 324
Riferimenti procedurali alle ordinanze impugnate (misure cautelari reali e riesame). La Corte ricorda i limiti del ricorso per cassazione avverso tali ordinanze
Codice di procedura penale, art. 325, comma 1
Stabilisce i motivi per ricorso per cassazione avverso ordinanze sul riesame: la Corte evidenzia che il ricorso è ammesso solo per violazione di legge e che non sono sindacabili in cassazione questioni di merito/plausibilità della motivazione salvo vizi di motivazione assoluta
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina le sanzioni a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato la facoltà di aumentare la somma dovuta alla Cassa delle Ammende
Legge n. 103/2017, art. 1, comma 64
Consente l'aumento, oltre il massimo edittale, della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte l'ha richiamata per fissare la somma di € 3.000,00
Massime di principio
- Il proprietario terzo di un mezzo sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca per trasporto illecito di rifiuti è legittimato esclusivamente a dimostrare la propria buona fede: deve provare che l'uso illecito gli era ignoto e non riconducibile a sua negligenza
- Il terzo non può, con il riesame o con il ricorso per cassazione, sollevare questioni sulla sussistenza del reato posto a fondamento del sequestro; può contestare solo la mancanza di collegamento tra il suo comportamento e l'uso illecito del bene
- L'art. 256 D.Lgs. 152/2006 può integrare reato anche con un unico trasporto; soltanto l'assoluta occasionalità dell'operazione esclude la rilevanza penale e giustifica il trattamento come illecito amministrativo
- Chi impugna un provvedimento di riesame deve affrontare specificamente e in modo correlato le argomentazioni svolte dal giudice di merito; censure generiche o non connesse alla motivazione determinano l'inammissibilità del ricorso
- Il rischio processuale per ricorsi infondati o generici include oltre alle spese processuali anche sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) e l'onere di versamento alla Cassa delle Ammende
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