Cassazione Civile, Ordinanza n. 29160/2024 del 12/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo emesso per il mancato pagamento di crediti iscritti in due cartelle di pagamento relative a tributi erariali e locali. Il giudice di appello ha confermato il rigetto del ricorso ritenendo che le cartelle prodromiche fossero state ritualmente notificate e che, quindi, il preavviso di fermo fosse immune da vizi derivati. In cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi, in primo luogo la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del contraddittorio, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune che aveva emesso una delle cartelle, pur essendo quel comune stato parte del giudizio di primo grado; in secondo luogo ha denunciato omessa pronuncia su ulteriori motivi di appello relativi a prescrizione, carenza di motivazione, mancanza di atti prodromici e difetto del presupposto impositivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 11676/2024, nel processo tributario l'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 non impone sempre la partecipazione in appello di tutte le parti presenti in primo grado: per le cause scindibili, se per una parte si è formato il giudicato e questa non ha interesse alla prosecuzione, non sussiste obbligo di integrazione del contraddittorio. Il comune, vittorioso in primo grado per la cartella da esso emessa, non aveva quindi interesse a partecipare all'appello. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto né specificamente riportato nel ricorso i motivi di appello asseritamente non esaminati, né aveva prodotto l'atto di appello. Nessuna statuizione sulle spese perché la parte vittoriosa è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel giudizio tributario di appello la proposizione del gravame nei confronti di tutte le parti di primo grado non elimina la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili; non determina sempre un litisconsorzio necessario processuale.
art. 54, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come disposizione che disciplina le modalità di proposizione dell'appello tributario, da coordinare con le regole codicistiche sugli effetti dell'impugnazione.
artt. 331 e 332 c.p.c.
si applicano al processo tributario per regolare, nei casi rispettivamente di cause inscindibili/dipendenti e scindibili, l'eventuale integrazione del contraddittorio e la prosecuzione del giudizio.
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile per mancato assolvimento dell'onere di specifica indicazione dei motivi d'appello asseritamente non esaminati.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro del motivo di nullità della sentenza e del procedimento per violazione del contraddittorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per denunciare omessa pronuncia, ma la Corte ha qualificato la censura come inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiamato come parametro dell'autosufficienza del ricorso, interpretato in modo elastico ma comunque richiedente specifica indicazione del contenuto degli atti rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario di appello non sussiste un litisconsorzio necessario automatico verso tutte le parti del primo grado: occorre distinguere tra cause inscindibili o dipendenti, per le quali opera la disciplina codicistica dell'integrazione del contraddittorio, e cause scindibili, per le quali la partecipazione della parte che abbia ormai un interesse esaurito non è necessaria.
- Se la sentenza di primo grado ha definito favorevolmente la posizione di una parte in relazione a una questione autonoma e scindibile, quella parte non deve necessariamente essere evocata nel giudizio di appello promosso da altro soggetto sulla medesima vicenda.
- La censura di omessa pronuncia in cassazione è inammissibile quando il ricorrente non indichi specificamente e in modo intelligibile i motivi di appello asseritamente non esaminati, perché la Corte deve poter verificare immediatamente la decisività della doglianza senza accedere ai fascicoli.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione può essere interpretato con elasticità, ma resta fermo l'onere di specifica indicazione del contenuto degli atti e delle questioni rilevanti, ove la doglianza riguardi il mancato esame di motivi di gravame.
- In presenza di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato quando ricorrono le condizioni di legge.
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