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Sentenza

Sentenza n. 2404/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso ai verbali e ai fogli presenze degli appelli di Scienze Mediche del 17 giugno, 3 luglio e 17 luglio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto il ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata all'Università l'8 gennaio 2026. Ha chiesto copia autentica dei verbali, con i relativi fogli presenze, concernenti la propria posizione negli appelli di Scienze Mediche del 17 giugno, 3 luglio e 17 luglio 2025. L'istanza era motivata dall'interesse a conoscere le ragioni per cui gli sarebbe stata preclusa la possibilità di sostenere l'esame per asserita mancanza dei requisiti necessari, così da poter eventualmente contestare gli atti nelle sedi giudiziarie competenti. L'amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. L'istanza individuava sufficientemente i documenti richiesti, ritenuti presumibilmente esistenti secondo l'id quod plerumque accidit, e il ricorrente era titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti, ai sensi dell'art. 22 della l. 241/1990. Il giudice ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Università di consentire la visione e l'estrazione di copia, preferibilmente con modalità telematiche, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, previo rimborso delle spese di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura. In caso di persistente inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia - Ambito territoriale di Messina, con facoltà di delega, per provvedere entro un ulteriore termine di trenta giorni. L'Università è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    ricorso ex art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito applicabile alla tutela giurisdizionale avverso il diniego o il silenzio sull'istanza di accesso.

  • art. 22 l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso

    Il diritto di accesso è riconosciuto quando il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti; tale requisito ricorre nel caso dello studente che intenda conoscere gli atti relativi a prove d'esame che gli sarebbero state precluse.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico

    Il termine per la presentazione della nota specifica delle spese del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'istanza di accesso è sufficientemente determinata quando consente all'amministrazione di individuare i documenti richiesti mediante l'indicazione della loro tipologia, del procedimento o dell'attività cui si riferiscono e della posizione concreta del richiedente.
  • Sussiste l'interesse diretto, concreto e attuale di cui all'art. 22 della l. 241/1990 quando il richiedente domanda gli atti relativi a prove o procedimenti che incidono direttamente sulla sua posizione giuridica e intende verificarne la legittimità per l'eventuale tutela giudiziale.
  • In presenza dei presupposti dell'accesso e del silenzio-rigetto dell'amministrazione, il giudice amministrativo può dichiarare l'obbligo di ostensione e fissare un termine per la visione e l'estrazione di copia dei documenti richiesti.
  • Nel giudizio di accesso, il giudice può disporre già nella sentenza, quale misura attuativa del giudicato, la nomina di un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione in caso di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti specialiGiudizio di ottemperanza
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereOttemperanza e commissario ad actaTrasparenza e pubblicità

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