Sentenza del 11/03/2019 n. 1364 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Redditi locazione - Soggetto conduttore - Esecuzione opere ristrutturazione - Soggetto locatore/contribuente - Omessa comunicazione ente impositore - Riduzione canone originario - Non rileva - Mancata percezione - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Redditi locazione - Omessa dichiarazione - Rileva - Legittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che alcuni canoni di locazione non fossero stati effettivamente percepiti, poiché il conduttore aveva eseguito lavori di ristrutturazione nell’immobile e il relativo costo era stato compensato mediante una riduzione del canone originariamente dovuto. Il locatore lamentava quindi l’erroneità della tassazione di somme non incassate.
La decisione
La pretesa fiscale è stata ritenuta legittima. La mancata percezione dei canoni non è stata considerata sufficiente a escludere la tassazione, poiché il contribuente non aveva comunicato all’ente impositore alcuna variazione del contratto di locazione e non aveva fornito adeguata prova documentale della riduzione del canone e della sua effettiva giustificazione. In assenza di tale prova, i redditi locativi non dichiarati restano fiscalmente rilevanti.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l’inefficacia o l’estinzione di tali fatti deve provarne i presupposti. Nel caso esaminato, spettava al contribuente dimostrare adeguatamente la riduzione del canone e la conseguente mancata percezione dei redditi.
Massime di principio
- Per i redditi fondiari derivanti da locazione, la mancata percezione materiale del canone non esclude automaticamente la rilevanza fiscale del reddito, soprattutto quando la modifica del rapporto contrattuale non è stata formalizzata o comunicata.
- La compensazione tra lavori eseguiti dal conduttore e canoni di locazione deve essere provata con documentazione idonea, come accordi scritti, fatture, ricevute, rendiconti dei lavori e comunicazioni all’amministrazione fiscale.
- Il contribuente che invoca una riduzione del canone o una diversa modalità di adempimento ha l’onere di dimostrare sia l’esistenza dell’accordo sia la sua effettiva applicazione.
- La mancata comunicazione all’ente impositore delle variazioni del contratto può rendere più difficile opporsi alla presunzione che il canone originario sia rimasto invariato.
- In situazioni analoghe, è opportuno formalizzare preventivamente ogni riduzione o compensazione del canone e conservarne la prova, così da poter giustificare la diversa indicazione dei redditi in dichiarazione.
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