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Ordinanza

Ordinanza n. 667/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 2842/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202400497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: In appello, la sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, n. 2842/2023, che aveva respinto il ricorso contro l’ingiunzione comunale di demolizione, i dinieghi di permesso di costruire in sanatoria e di sanatoria paesaggistica e l’ordinanza soprintendentizia di sospensione dei lavori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I proprietari contestavano la demolizione delle opere realizzate nel lotto di via Castello di Pietrarossa e i dinieghi di sanatoria edilizia e paesaggistica, sostenendo che gli interventi del 2017 avessero ristrutturato un fabbricato preesistente, già documentato dalla cartografia catastale storica in uso dal 1943, da fotografie e cartoline storiche, aerofotogrammetrie e da una scrittura privata del 14 marzo 1960. Secondo gli appellanti, il fabbricato preesistente, pur in condizioni di degrado, coincideva per posizione e sagoma con quello attuale e gli interventi erano qualificabili come ristrutturazione o ripristino senza modifiche rilevanti. In appello hanno inoltre invocato la sentenza penale del Tribunale di Caltanissetta del 1° dicembre 2023, n. 1079, che li aveva assolti perché il fatto non sussiste, richiamando gli accertamenti tecnici e documentali svolti in quel giudizio. Le amministrazioni appellate hanno contestato le doglianze; l’ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi d’appello né le specifiche difese.

La decisione

Il CGARS non ha definito l’appello e ha disposto una verificazione, ritenuta necessaria per decidere alla luce delle doglianze e delle contestazioni delle amministrazioni. Il verificatore, nel contraddittorio delle parti e considerando tutti gli elementi documentali acquisiti, dovrà accertare se il fabbricato esistesse già dalla metà degli anni Quaranta o da altra data e determinarne struttura, consistenza e sagoma. È stato nominato il dirigente dell’Ufficio del Genio Civile del Comune di Catania, con facoltà di delega a un funzionario competente. L’acconto per l’attività è fissato in 3.000 euro, provvisoriamente a carico solidale di tutte le parti; la verificazione inizierà dopo il pagamento e dovrà concludersi entro 180 giorni da esso. La bozza sarà trasmessa alle parti, che avranno 15 giorni per osservazioni; il verificatore depositerà la relazione definitiva nei successivi 20 giorni, dando conto delle osservazioni e prendendo motivata posizione. L’eventuale saldo sarà liquidato successivamente, previa nota del verificatore entro 100 giorni dal deposito della relazione definitiva; in mancanza, l’acconto varrà come saldo. L’udienza di merito sarà fissata con separato decreto dopo il deposito della verificazione.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    è necessario, ai fini del decidere, disporre una verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affinché il verificatore, assicurato il contraddittorio tra le parti, provveda ad accertare, tenuto conto di tutti gli elementi documentali presenti in atti, l’esistenza, già a partire dalla metà degli anni 1940 (o da diversa data) del fabbricato sito sul lotto di terreno costituito dalle due particelle nn. 92 e 88 del foglio di mappa 130 per complessivi mq. 1.166 e la consistenza dell’immobile quanto a struttura, consistenza e sagoma;

    La verificazione è disposta quando l’accertamento tecnico-fattuale dell’esistenza e delle caratteristiche dell’immobile, sulla base della documentazione in atti, è necessario per decidere; deve svolgersi garantendo il contraddittorio.

  • art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    il saldo finale spettante al verificatore, ivi incluse le spese sostenute, sarà successivamente liquidato previa presentazione, da parte del medesimo verificatore, di una nota entro il termine di decadenza di 100 giorni, decorrente dal deposito della relazione definitiva, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 (valendo, in difetto, l’acconto come saldo);

    L’eventuale saldo delle spese del verificatore deve essere richiesto con nota entro 100 giorni dal deposito della relazione definitiva; se la nota non è presentata tempestivamente, l’acconto liquidato vale come saldo.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo d’appello, quando la decisione dipende dall’accertamento tecnico dell’esistenza storica di un immobile e delle sue caratteristiche, il giudice può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidando al verificatore l’esame degli elementi documentali e assicurando il contraddittorio tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizio
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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