Sentenza del 20/06/2019 n. 16550 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'ICI 2009 sostenendo di non essere il soggetto passivo dell'imposta, poiché gli immobili erano stati conferiti al trust Pauso e appartenevano a un patrimonio separato, destinato ai beneficiari. Ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, della Convenzione dell'Aja del 1985 sul trust e delle relative norme di recepimento, sostenendo che l'imposizione in capo al trustee avrebbe compromesso l'effetto segregativo del trust. Con il secondo motivo ha inoltre denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell'art. 1322 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, nel trust traslativo, la proprietà legale degli immobili trasferiti spetta al trustee, anche se i beni sono separati dal suo patrimonio personale e devono essere amministrati nell'interesse dei beneficiari. Poiché l'ICI individua come soggetto passivo il proprietario o il titolare di un diritto reale sull'immobile, il trustee è il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta. La segregazione patrimoniale impedisce l'aggressione dei beni da parte dei creditori personali del trustee, ma non elimina i suoi doveri di amministrazione né l'obbligo di sostenere gli oneri fiscali gravanti sugli immobili. Le parti possono eventualmente regolare internamente chi debba sopportare l'onere economico dell'imposta o rimborsare il trustee. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e non diretto contro le ragioni decisive della sentenza. È stato disposto anche il versamento dell'ulteriore contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3
Il presupposto dell'ICI è il possesso di beni immobili e soggetti passivi sono il proprietario o il titolare di altro diritto reale.
Nel caso di immobili trasferiti a un trustee nell'ambito di un trust traslativo, il trustee è considerato proprietario ai fini dell'ICI e quindi soggetto passivo dell'imposta.
Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sul trust, artt. 2 e 3
La Convenzione consente il riconoscimento in Italia dei trust aventi le caratteristiche previste, ma non attribuisce automaticamente al trust personalità giuridica o soggettività passiva per ogni tributo.
Legge n. 364 del 1989
La legge ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione dell'Aja; il trust traslativo comporta il trasferimento dei beni al trustee, che ne diviene proprietario con i vincoli derivanti dall'atto istitutivo.
Art. 73 del TUIR
Il riconoscimento del trust come soggetto passivo ai fini IRES è specifico e non può essere esteso analogicamente all'ICI o ad altri tributi.
Art. 14 delle preleggi
È vietata l'interpretazione analogica delle norme eccezionali; pertanto la soggettività tributaria riconosciuta al trust per l'IRES non può essere generalizzata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso per cassazione sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Per i tributi patrimoniali sugli immobili, come ICI e IMU, il soggetto passivo è normalmente individuato in base alla proprietà formale o alla titolarità del diritto reale, non in base a chi benefici economicamente del bene.
- Nel trust traslativo il trustee, pur avendo un patrimonio personale distinto dai beni in trust, è il proprietario legale degli immobili e deve adempiere agli obblighi fiscali collegati alla loro proprietà e amministrazione.
- L'effetto segregativo del trust tutela i beni dai creditori personali del trustee e del disponente, ma non esclude l'obbligo di pagare imposte, spese e altri oneri inerenti ai beni segregati.
- La previsione contrattuale secondo cui il costo delle imposte deve essere sostenuto dai beneficiari o dal disponente opera, di regola, nei rapporti interni e non modifica il soggetto passivo individuato dalla legge nei confronti dell'amministrazione fiscale.
- La soggettività fiscale riconosciuta al trust per uno specifico tributo, come l'IRES, non implica che il trust sia automaticamente soggetto passivo anche per altri tributi: occorre verificare la disciplina propria di ciascuna imposta.
- Per valutare correttamente la posizione fiscale di un trust è necessario esaminare l'atto istitutivo, l'atto di dotazione, la legge applicabile, la durata, i beneficiari e le clausole relative a spese, imposte, anticipazioni e rimborsi.
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