Cassazione Penale, Sentenza n. 23141/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Verona che, in sede di riesame, aveva confermato il decreto del GIP del 21/12/2024 di sequestro preventivo (diretto e/o per equivalente) su somme di denaro, una società e un capannone, nell'ambito di indagini per i reati di malversazione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. Il ricorrente deduceva due motivi: violazione di legge per non avere il Tribunale ritenuto insussistente il reato di malversazione (cd. "malversazione kyt"/malversazione di erogazioni pubbliche) e carenza del fumus commissi delicti relativamente alle imputazioni contestate.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l'avvocato difensore, munito di procura speciale, ha depositato presso la cancelleria di questa Corte una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Pertanto la Corte ha pronunciato l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 1.000, commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
La Corte ha applicato la norma che prevede l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente rinuncia allo stesso; sulla base di tale rinuncia la Corte dichiara l'inammissibilità e può condannare il rinunciante al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende proporzionata al grado di colpa.
Massime di principio
- La rinuncia formale e depositata del difensore al ricorso comporta l'inammissibilità dello stesso; prima di rinunciare va valutato che la rinuncia preclude il giudizio di merito in Cassazione.
- Se l'obiettivo è contestare il sequestro preventivo e la sussistenza del fumus commissi delicti, non bisogna rinunciare al ricorso: la rinuncia elimina la possibilità di ottenere pronunce di accoglimento sui profili di merito.
- La Corte può condannare il rinunciante al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende proporzionata alla colpa; è prudente valutare l'impatto economico di una rinuncia prima di depositarla.
- La conferma di provvedimenti cautelari reali (sequestro) viene valutata dal tribunale del riesame con riguardo alla sussistenza dei presupposti cautelari (fumus e periculum): chi impugna deve concentrare i mezzi di prova e le argomentazioni su questi elementi.
- La presenza di procura speciale e la regolarità formale della rinuncia sono elementi che la Corte verifica; eventuali vizi nella rappresentanza possono rendere non efficace la rinuncia.
- In situazioni analoghe, valutare sempre alternative procedurali (es. istanze di dissequestro, ricorso al riesame con prove nuove) prima di una rinuncia definitiva al gravame.
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