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Sentenza

Sentenza n. 831/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della nota del Comune di Olbia, Sportello Unico Attività produttive e per l’edilizia del 4/3/2025 prot. 2025/26445, ricevuta in pari data, recante, per quanto di competenza dell’Ufficio, rigetto dell’esposto-istanza prot. n. 17205 del giorno 8-10/2/2025 (doc. lett. A.1 e A.2); - della nota del Comune di Olbia, Settore SUAPE, del 27/2/2025 prot. 9697, ricevuta in data 4/3/2025 in allegato alla nota che precede ed a quella del 17/3/2025, prot. 35977/2025, recante, per quanto di competenza dell’Ufficio, rigetto dell’esposto-istanza prot. n. 17205 del giorno 8-10/2/2025 (doc. lett. A.3); - della nota del Comune di Olbia, Settore pianificazione e gestione del territorio, del 6/3/2025, prot. 2025/27633, ricevuta in pari data, recante, per quanto di competenza dell’Ufficio, rigetto dell’esposto-istanza prot. n. 17205 del giorno 8-10/2/2025 (doc. lett. A.4 ed A.5); - della nota del Comune di Olbia, Settore ambiente e lavori pubblici del 7/3/2025, prot. n. 27923, ricevuta in pari data, recante, per quanto di competenza dell’Ufficio, richiesta di autorizzazione all’accesso per eseguire i rilievi fonometrici (doc. lett. A.6 e A.7); - della nota del Comune di Olbia, Settore SUAPE, Manutenzioni e Viabilità, Servizio viabilità del 14/3/2025 prot. 30829/72025, ricevuta in pari data, recante, per quanto di competenza dell’Ufficio, rigetto dell’esposto-istanza prot. n. 17205 del giorno 8-10/2/2025 (doc. lett. A.8 e A.9); - della nota del Comune di Olbia, Sportello Unico Attività produttive e per l’edilizia del 17/3/2025 prot. 35977/2025, ricevuta in pari data, recante, per quanto di competenza dell’Ufficio, rigetto dell’esposto-istanza prot. n. 17205 del giorno 8-10/2/2025 (doc. lett. A.10 e A.11); - della nota del Comune di Olbia, Settore ambiente e lavori pubblici del 28/3/2025, prot. n. 42764, ricevuta in pari data, recante, per quanto di competenza dell’Ufficio, comunicazione delle date disponibili per le rilevazioni fonometriche (doc. lett. A.12 e A.13); 2) di ogni altro atto antecedente, presupposto, preordinato, preparatorio, consequenziale ovvero comunque connesso; per l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 31 del c.p.a. con conseguente ordine al Comune di Olbia di adottare i provvedimenti prescrittivi/interdittivi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 20 ottobre 2025: per l’annullamento: - della nota del Comune di Olbia, Servizio Edilizia Privata, del 28 agosto 2025, ricevuta in pari data; - della nota del Comune di Olbia, Settore Ambiente e Lavori Pubblici Ufficio Vigilanza Ambientale prot. 121893 del 03/09/2025, ricevuta in pari data; per l’accertamento e la declaratoria dell’inadempimento dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 31 del c.p.a., con conseguente ordine al Comune di Olbia di adottare i provvedimenti prescrittivi/interdittivi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti in 17 dicembre 2025: per l’annullamento - della comunicazione esito verifiche favorevole con prescrizioni del 28 ottobre 2025; per l’accertamento e la declaratoria dell’inadempimento dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 31 del c.p.a., con conseguente ordine al Comune di Olbia di adottare i provvedimenti prescrittivi/interdittivi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 13 febbraio 2026: per l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, dei provvedimenti indicati in epigrafe; per l’accertamento e la declaratoria dell’inadempimento dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 31 del c.p.a., con conseguente ordine al Comune di Olbia di adottare i provvedimenti prescrittivi/interdittivi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 16 febbraio 2026: per l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, dei provvedimenti indicati in epigrafe; per l’accertamento e la declaratoria dell’inadempimento dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 31 del c.p.a., con conseguente ordine al Comune di Olbia di adottare i provvedimenti prescrittivi/interdittivi.

Giustizia amministrativa202500259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Note comunali di rigetto degli esposti e atti successivi relativi alla verifica dell’impatto acustico, alla regolarità edilizia e alla prosecuzione dell’attività di ristorazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento delle note con cui il Comune di Olbia aveva respinto o riscontrato i loro esposti, nonché l’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione ai sensi dell’art. 31 c.p.a. e l’ordine di adottare provvedimenti prescrittivi o interdittivi nei confronti dell’attività di ristorazione. Hanno dedotto, in particolare, la violazione della disciplina sull’impatto acustico, della l. 241/1990 e della normativa regionale SUAPE, sostenendo che la dichiarazione di esenzione dalla documentazione acustica fosse falsa e che mancasse il necessario parere preventivo; hanno inoltre contestato opere edilizie e manufatti asseritamente realizzati in violazione delle distanze legali, delle norme urbanistiche e delle prescrizioni edilizie, nonché la regolarità della viabilità, dei dossi e della rotatoria. Con i motivi aggiunti hanno impugnato gli atti relativi alla barriera antirumore, al piano di bonifica acustica e alla comunicazione di esito favorevole con prescrizioni, deducendo anche incompetenza, difetto di attribuzione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, sviamento e illegittimità della delega dirigenziale. Il Comune e le controinteressate hanno eccepito, tra l’altro, la tardività del ricorso, l’inammissibilità dell’impugnazione di note meramente interlocutorie o endoprocedimentali e la sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso principale in parte irricevibile e comunque, per alcuni profili, inammissibile. Ha ritenuto che l’interesse dei ricorrenti non fosse venuto meno per effetto delle verifiche acustiche avviate dal Comune, poiché il procedimento amministrativo non era ancora concluso. Tuttavia, ha accolto l’eccezione di tardività: l’istanza comunale mirava a sollecitare l’autotutela sulla DUAAP del 3 ottobre 2023, ma al momento dell’istanza e della proposizione del ricorso erano già decorsi sia il termine di trenta giorni previsto per i poteri inibitori sulla SCIA/DUA sia il termine annuale ordinario dell’annullamento d’ufficio. La deroga temporale fondata sulla falsità dichiarativa non era applicabile, perché non è stata ravvisata alcuna falsità oggettiva. La dichiarazione relativa all’esenzione dalla documentazione acustica era riferita alle emissioni dell’attività e risultava coerente con la relazione tecnica, nella quale il superamento dei limiti era ricondotto al rumore proveniente dalla strada prospiciente. Il Collegio ha ravvisato, al più, un’omessa o tardiva verifica amministrativa, non una falsità dichiarativa. Analogamente, le contestazioni sulle distanze e sulla qualificazione dei manufatti implicavano valutazioni giuridiche e tecniche opinabili, non dati materiali suscettibili di essere veri o falsi. Il ricorso era comunque tardivo anche perché le opere erano state completate il 17 dicembre 2024 e la loro asserita lesività era percepibile prima della proposizione del ricorso del 28 marzo 2025. Le contestazioni relative a dossi e rotatoria riguardavano inoltre opere oggetto di autonomi atti non impugnati. I tre ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse attuale e, in parte, per carenza di autonoma lesività degli atti impugnati. La nota del 28 agosto 2025 aveva ridotto l’altezza della barriera, soddisfacendo la pretesa dei ricorrenti; le note del 3 settembre e del 28 ottobre 2025 costituivano riscontri formali e interlocutori, riservando le eventuali misure interdittive o prescrittive all’esito delle verifiche fonometriche post operam. Non era quindi ancora definita la conformità acustica dell’attività e risultava prematuro esaminare l’idoneità della bonifica o la legittimità definitiva del parere favorevole con prescrizioni. Sono state respinte le richieste di verificazione e CTU, perché gli accertamenti sarebbero divenuti rilevanti solo in occasione del rinnovato esercizio del potere amministrativo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    I poteri inibitori e conformativi sull’attività oggetto di segnalazione devono essere esercitati entro i termini previsti dalla disposizione, salvo i presupposti per l’autotutela.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio è soggetto al termine ragionevole e, per i provvedimenti formatisi sulla base di false rappresentazioni o dichiarazioni, può operare oltre il termine ordinario solo in presenza di una vera falsità dichiarativa.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    La deroga temporale all’annullamento d’ufficio richiede una falsità riferibile a un dato fattuale oggettivo, suscettibile di alternativa vero/falso; non è sufficiente una diversa interpretazione delle norme o la contestazione della qualificazione giuridica delle opere.

  • art. 31 c.p.a.

    L’azione contro il silenzio presuppone un inadempimento amministrativo attuale; non può essere utilizzata per ottenere l’adozione di misure interdittive quando l’amministrazione sta ancora svolgendo verifiche e non ha definitivamente omesso di provvedere.

  • art. 4 d.P.R. 227/2011

    L’obbligo di documentazione di impatto acustico va valutato con riferimento alle emissioni sonore dell’attività, non al rumore autonomamente prodotto dalla viabilità prospiciente.

  • art. 8 l. 447/1995

    La documentazione acustica è necessaria quando l’attività, considerate le sue specifiche sorgenti sonore, è idonea a superare i limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale.

  • art. 873 c.c.

    Le contestazioni sulla qualificazione dei manufatti e sul rispetto delle distanze riguardano la sussunzione delle opere nelle norme applicabili e non integrano, di per sé, una falsità dichiarativa fattuale.

Massime di principio

  • La deroga ai termini ordinari dell’autotutela fondata su false dichiarazioni richiede la rappresentazione non veritiera di un dato materiale oggettivo, suscettibile di essere qualificato come vero o falso; non integra falsità dichiarativa la diversa o opinabile qualificazione giuridica di opere, attività o presupposti normativi.
  • Quando il ricorso mira a sollecitare l’esercizio dei poteri inibitori o di autotutela su una segnalazione o dichiarazione amministrativa, l’impugnazione proposta dopo la scadenza dei termini di legge è tardiva se non ricorrono i rigorosi presupposti della falsità dichiarativa o di altra deroga prevista dall’ordinamento.
  • In materia edilizia, il termine per impugnare decorre dall’inizio dei lavori quando si contesta l’an dell’edificazione; quando si contesta il quomodo, incluse distanze, consistenza e modalità costruttive, decorre dal completamento dei lavori o dal momento in cui il manufatto abbia raggiunto una consistenza idonea a rendere percepibile la lesività.
  • Gli atti con cui l’amministrazione svolge un controllo meramente formale e si riserva di adottare eventuali provvedimenti interdittivi o prescrittivi all’esito di verifiche tecniche successive sono privi di autonoma lesività e non sono immediatamente impugnabili, se non definiscono il procedimento né accertano in via definitiva la conformità dell’attività.
  • L’interesse a impugnare non viene meno per il solo avvio di verifiche amministrative successive, quando il ricorrente persegua anche la caducazione del titolo abilitativo originario; tuttavia, gli atti interlocutori adottati nel corso delle verifiche possono essere contestati solo quando producano una lesione attuale e autonoma.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInquinamento ed emissioniAutotutela
RamiEdiliziaAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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