Sentenza del 08/05/2015 n. 1947 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SANZIONI - Potenzialità del danno Erariale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non è stata accolta. La sentenza ha ritenuto che, non potendo essere esclusa la potenzialità di un danno erariale, la violazione non poteva qualificarsi come meramente formale. Di conseguenza, non si applica l'esenzione dalle sanzioni prevista dall'art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000, né trova accoglimento la richiesta subordinata di riduzione della sanzione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 471/1997.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva di escludere o ridurre la sanzione, sostenendo che la violazione fosse meramente formale e non avesse comportato alcun debito d'imposta. Invocava, in particolare, l'art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000, relativo alle violazioni formali prive di effetti sostanziali, e, in subordine, l'art. 5 del d.lgs. n. 471/1997 per ottenere una riduzione della misura sanzionatoria.
Norme richiamate
Art. 10, comma 3, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
L'esenzione sanzionatoria opera soltanto quando la violazione è effettivamente formale e non è idonea a produrre alcun danno, anche potenziale, per l'Erario. Se permane una potenzialità di danno, la violazione assume natura sostanziale.
Art. 5 del d.lgs. n. 471/1997
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per ottenere una riduzione della sanzione, ma la richiesta subordinata non è stata accolta.
Massime di principio
- Una violazione non può essere considerata meramente formale se, anche senza un danno erariale già concretamente verificato, è astrattamente idonea a determinare una perdita di gettito o a ostacolare i controlli fiscali.
- L'assenza di un debito d'imposta effettivamente accertato non è sufficiente, da sola, a escludere la sanzione: occorre dimostrare l'assoluta irrilevanza della violazione rispetto alla corretta determinazione e riscossione del tributo.
- Quando sussiste una potenzialità di danno erariale, non si applica l'esenzione prevista per le violazioni meramente formali.
- La richiesta di riduzione della sanzione deve essere valutata autonomamente e non può fondarsi soltanto sulla qualificazione della violazione come formale, se tale qualificazione è stata esclusa.
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