Sentenza del 20/02/2018 n. 1064 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cartella di pagamento - Ritenute alla fonte - Controllo ex 36 ter 600/73 -- Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa a seguito di un controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, relativo a ritenute alla fonte risultanti dal modello 770. Il contribuente aveva impugnato la cartella, contestando la pretesa derivante dal controllo sulle ritenute operate dal sostituto d’imposta.
La decisione
Il collegio ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate. La decisione valorizza la funzione del sostituto d’imposta, che si sostituisce integralmente al lavoratore dipendente nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria per gli adempimenti relativi alle ritenute. Pertanto, la pretesa non può essere fatta valere nei confronti del lavoratore mediante il procedimento utilizzato, quando gli obblighi fiscali erano riferibili al sostituto d’imposta.
Norme richiamate
Art. 36-ter del D.P.R. 600/1973
La norma disciplina il controllo formale delle dichiarazioni fiscali e consente il recupero delle somme risultanti da tale controllo nei casi e nei confronti dei soggetti cui è riferibile l’obbligazione tributaria. Nel caso esaminato, il collegio ha ritenuto non correttamente utilizzabile tale procedimento nei confronti del lavoratore per ritenute riconducibili al sostituto d’imposta.
Massime di principio
- Quando un obbligo fiscale relativo alle ritenute alla fonte è posto a carico del sostituto d’imposta, l’Amministrazione deve indirizzare la pretesa principalmente nei confronti di tale soggetto, non automaticamente nei confronti del lavoratore sostituito.
- Il lavoratore dipendente, in presenza di un sostituto d’imposta, normalmente non gestisce direttamente i rapporti con l’Amministrazione finanziaria relativi al versamento delle ritenute operate dal datore di lavoro.
- Una cartella emessa sulla base di un controllo ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 deve rispettare sia i presupposti della procedura sia la corretta individuazione del soggetto obbligato.
- La pronuncia non esclude in assoluto ogni responsabilità del contribuente, ma indica che la responsabilità deve essere valutata distinguendo tra obblighi propri del sostituito e obblighi fiscali trasferiti per legge al sostituto d’imposta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 feb 2018Sentenza del 20/02/2018 n. 21 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 20 feb 2018Sentenza del 20/02/2018 n. 219 - Comm. Trib. Prov. Enna
- Sentenza · 20 feb 2018Sentenza del 20/02/2018 n. 225 - Comm. Trib. Prov. Enna
- Sentenza · 20 feb 2018Sentenza del 20/02/2018 n. 337 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 feb 2018Sentenza del 20/02/2018 n. 346 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 feb 2018Sentenza del 20/02/2018 n. 526 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →