Cassazione Penale, Sentenza n. 19703/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna il decreto del Tribunale di Verona che ha rigettato la richiesta di dissequestro dei beni a lei intestati e confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione. La difesa deduce la nullità/mancanza di motivazione e la presunta inversione dell'onere della prova: sostiene che non è provato che i beni siano provento di reato o riconducibili al padre condannato e che la ricorrente avesse mezzi sufficienti (bonifici da nonni, mutuo sostenibile con il suo reddito, spese coperte dalla convivenza familiare). Contesta inoltre la qualificazione di intestazione fittizia dei cespiti e chiede il riesame, in particolare dei piccoli saldi sui conti correnti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione congrua e sufficientemente analitica: risultano elementi indiziari della fitticità dell'intestazione (sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli acquisti, ricariche ripetute e ingenti su poste-pay di provenienza ignota, intercettazioni che dimostrano la consapevolezza della ricorrente sulle attività illecite del padre, presenza effettiva del padre in alcuni immobili, disponibilità diretta degli immobili da parte di terzi). La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di confisca cd. "allargata", la valutazione della sproporzione e degli indizi di interposizione è di competenza del giudice di merito se congruamente motivata. Pur riscontrando la richiesta del Procuratore generale di annullamento parziale relativa alle somme sui conti correnti, la Corte ha comunque respinto il ricorso nel suo complesso. Proceduralmente, ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (art. 325 c.p.p.): è ammessa in Cassazione solo la violazione di legge o vizi motivazionali radicali, non presenti nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
norma sulla confisca per sproporzione; permette la confisca allargata quando emerge una sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio. Nel caso di beni formalmente intestati a terzi non opera automaticamente la presunzione di illecita accumulazione, ma il giudice può ritenere l'intestazione fittizia se emergono elementi indiziari concreti (es. sproporzione, disponibilità effettiva del bene da parte del condannato, risorse non documentate).
art. 416-bis cod. pen.
reato di associazione mafiosa; la condanna per tale reato giustifica, ai fini dell'accertamento patrimoniale, l'attenzione sulla provenienza illecita dei beni e consente l'applicazione di misure come il sequestro e la confisca estesa, anche ai beni che appaiono sproporzionati rispetto ai redditi del nucleo familiare.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
norma del testo unico stupefacenti richiamata come reato-fine nel procedimento; contribuisce alla ricostruzione della fonte illecita dei proventi della famiglia.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
norma sul traffico di stupefacenti, ricondotta ai reati contestati e rilevante per valutare la fonte illecita dei patrimoni.
art. 325 cod. proc. pen.
regola l'impugnazione in Cassazione delle ordinanze del riesame relative a misure cautelari reali: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge; la giurisprudenza richiede che il vizio motivazionale sia radicale per accogliere il ricorso.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
ground di ricorso per cassazione invocato dalla difesa (mancanza di motivazione). La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni, ammettendo solo vizi estremi.
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.
richiamato nella giurisprudenza citata come rifermento alla confisca cd. "allargata" conseguente a condanne per determinati reati; il principio è che il giudice di merito può valutare la sproporzione e l'intestazione fittizia se motivato e confrontato con le difese.
Massime di principio
- In caso di beni formalmente intestati a terzi, non è esclusa la confisca: il pubblico ministero deve fornire elementi indiziari concreti (sproporzione fra redditi e patrimonio, disponibilità effettiva del bene da parte del condannato, movimenti bancari anomali, intercettazioni) per sostenere l'ipotesi di intestazione fittizia.
- La mera insufficienza dei redditi dichiarati del terzo intestatario non è di per sé sufficiente; occorre un quadro indiziario complessivo che renda ragionevole la ricostruzione dell'interposizione fittizia.
- Movimentazioni ripetute e ingenti su conti o carte intestati al terzo, senza fonte lecita documentata, costituiscono elemento probatorio rilevante per collegare i flussi di denaro all'attività illecita del soggetto indagato.
- La disponibilità materiale del bene (presenza abituale, uso, custodia da parte del condannato o di suoi stretti congiunti) è un elemento significativo per dimostrare che l'intestazione sia solo apparente.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: vince chi dimostra vizi motivazionali radicali (assenza totale della motivazione o illogicità palese), non semplici dissensi sulla valutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito.
- Per le somme modeste presenti su conti correnti, il collegamento alla provenienza illecita richiede elementi più specifici; se le cifre sono compatibili con i redditi del terzo, il sequestro potrebbe risultare meno giustificato senza ulteriori indizi di interposizione.
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