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Sentenza

Sentenza del 14/04/2015 n. 655 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Agevolazioni ed esenzioni - Agevolazioni ex all'art. 15 del D.P.R 601/73 - Esclusione per atti giudiziari - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la tassazione di un decreto ingiuntivo emesso a favore di un istituto di credito per ottenere la restituzione delle somme erogate in esecuzione di un contratto di mutuo agrario assistito da garanzia fideiussoria. La contestazione si fondava sull'esenzione prevista dall'art. 15 del D.P.R. 601/1973, ritenuta applicabile agli atti relativi al finanziamento e alla fideiussione. È stato invece ritenuto che l'imposta non colpisse la fideiussione o il contratto di mutuo in quanto tali, bensì il successivo decreto ingiuntivo, che costituisce un autonomo atto giudiziario.

La decisione

La tassazione mediante imposta di registro è stata ritenuta applicabile. L'esenzione dell'art. 15 del D.P.R. 601/1973 non si estende agli atti giudiziari, poiché il comma 2 della stessa disposizione ne prevede l'esclusione. Il decreto ingiuntivo, essendo emesso dal giudice e contenendo le caratteristiche formali e sostanziali dell'atto giudiziario, completa e perfeziona la procedura monitoria e deve pertanto essere assoggettato a imposta di registro.

Norme richiamate

  • Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    L'esenzione prevista dalla norma è esclusa per gli atti giudiziari dal comma 2.

    L'esenzione dalle imposte indirette prevista per determinate operazioni di finanziamento non si applica al decreto ingiuntivo successivamente emesso per ottenere giudizialmente la restituzione delle somme. Il decreto ingiuntivo è tassato in quanto atto giudiziario autonomo, indipendentemente dall'eventuale esenzione riguardante il mutuo o la garanzia fideiussoria.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali previste per un contratto di finanziamento non si estendono automaticamente agli atti giudiziari successivi utilizzati per far valere i diritti derivanti dal contratto.
  • Quando una norma agevolativa esclude espressamente gli atti giudiziari, un decreto ingiuntivo resta soggetto all'imposta propria dell'atto processuale, anche se trae origine da un'operazione normalmente agevolata.
  • Occorre distinguere tra l'atto negoziale originario, come il mutuo o la fideiussione, e il provvedimento giudiziario successivo: ciascun atto può avere un autonomo trattamento fiscale.
  • La natura giudiziaria del decreto ingiuntivo deriva dal provvedimento del giudice che lo emette e perfeziona la procedura monitoria; tale natura è sufficiente a escluderlo dall'ambito dell'esenzione, salvo una specifica previsione normativa contraria.

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