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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08295/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di leasing nei confronti di due garanti di una società finanziata, per il pagamento di rate insolute e penale derivanti da contratti di leasing stipulati dalla debitrice principale. In primo grado il tribunale revocava il decreto nei confronti di una garante per inefficacia ex art. 644 c.p.c., ma la riteneva comunque debitrice, mentre rigettava l’opposizione dell’altro garante; qualificava inoltre le garanzie come contratto autonomo di garanzia, escludendo le eccezioni sul rapporto principale e ritenendo valida la deroga all’art. 1957 c.c. In appello i garanti deducevano, tra l’altro, la nullità della sentenza di primo grado per mancata assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. La corte territoriale accoglieva il gravame, dichiarava nulla la sentenza di primo grado, escludeva di poter pronunciare nei confronti della garante colpita dalla revoca del decreto e rigettava nel merito l’opposizione dell’altro garante. In cassazione la garante proponeva ricorso principale contro la compensazione delle spese di lite, censurando la deroga al principio di soccombenza e sostenendo di essere risultata totalmente vittoriosa in appello; la società di leasing proponeva ricorso incidentale, lamentando che la corte d’appello avesse errato nel non pronunciarsi anche nei confronti della garante, sostenendo che l’opposizione a decreto ingiuntivo contenesse domande autonome di accertamento negativo e di nullità delle garanzie, con conseguente necessità di decidere sul merito anche nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta sia il ricorso principale sia quello incidentale. Quanto al ricorso principale, afferma che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, la motivazione fondata sul comportamento iniziale della controparte, che aveva escluso la garante dalla domanda di condanna, non è illogica né erronea. Quanto al ricorso incidentale, ribadisce che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’eventuale improcedibilità o inammissibilità dell’opposizione non travolge le sole domande autonome e riconvenzionali, ma nel caso esaminato la corte di merito ha correttamente qualificato le deduzioni della garante come mere eccezioni difensive e non come vera domanda riconvenzionale autonoma; per questo il giudice non era tenuto a pronunciarsi nei suoi confronti una volta venuta meno la domanda diretta. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate per reciproca soccombenza. È inoltre dichiarato il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.c.

    richiamato per l’inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di una delle parti, ma non decisivo in cassazione

  • art. 190 c.p.c.

    la mancata assegnazione dei termini per comparse conclusionali e repliche integra nullità della sentenza, perché si tratta di termini perentori lesivi in sé del diritto di difesa

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base formale del motivo di ricorso per violazione di legge

  • artt. 91, 92 c.p.c.

    regolano il criterio della soccombenza e la compensazione delle spese, rimessa al prudente apprezzamento del giudice nei limiti di legge

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte esclude la doglianza perché mancava una vera domanda autonoma nei confronti della garante

  • art. 113 c.p.c.

    censurato insieme ad altre norme processuali nel motivo principale, senza autonoma decisività nella decisione

  • art. 115 c.p.c.

    censurato insieme ad altre norme processuali nel motivo principale, senza autonoma decisività nella decisione

  • art. 116 c.p.c.

    censurato insieme ad altre norme processuali nel motivo principale, senza autonoma decisività nella decisione

  • art. 132 c.p.c.

    censurato per vizio motivazionale nella regolazione delle spese

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sulla lesione del diritto di difesa

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    nella formulazione applicabile e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, consente la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, purché motivate

  • L. 18 giugno 2009, n. 69

    indicata come fonte della precedente formulazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c.

  • d.l. 12 settembre 2014, n. 132

    indicato come fonte della riforma che aveva ristretto i casi di compensazione

  • L. 10 novembre 2014, n. 162

    conversione del d.l. 132/2014, richiamata per la disciplina delle spese

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    ha dichiarato illegittima la restrizione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consentiva la compensazione per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari

  • art. 1936 c.c.

    richiamato nel motivo incidentale in tema di fideiussione

  • art. 1993 c.c.

    richiamato nel motivo incidentale in tema di garanzia e credito

  • art. 645 c.p.c.

    norma sull’opposizione a decreto ingiuntivo richiamata per sostenere l’autonomia di eventuali domande riconvenzionali

  • art. 1955 c.c.

    richiamato dalla parte come base di domande risarcitorie/di invalidità della garanzia, senza accoglimento in sentenza

  • art. 1956 c.c.

    richiamato dalla parte come base di domande risarcitorie/di invalidità della garanzia, senza accoglimento in sentenza

  • art. 1229 c.c.

    richiamato dalla parte come base di domande risarcitorie/di invalidità della garanzia, senza accoglimento in sentenza

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla parte come base di domande risarcitorie/di invalidità della garanzia, senza accoglimento in sentenza

  • art. 650 c.p.c.

    richiamato per distinguere l’opposizione tardiva, nella quale la domanda riconvenzionale resta dipendente dall’esito del giudizio rescindente

Massime di principio

  • Il criterio della soccombenza impedisce la condanna alle spese solo alla parte interamente vittoriosa; al di fuori di tale ipotesi, la compensazione totale o parziale resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per illogicità o erroneità della motivazione.
  • Dopo la declaratoria di incostituzionalità parziale dell’art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese può essere disposta anche per analoghe gravi ed eccezionali ragioni, purché specificamente motivate e non illogiche.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’eventuale vizio o improcedibilità dell’opposizione non travolge le domande autonome e riconvenzionali ritualmente proposte, che conservano autonomia rispetto alla mera richiesta di revoca del decreto.
  • Non ogni deduzione difensiva inserita nell’atto di opposizione integra una domanda riconvenzionale: per tale qualificazione occorre una vera controdomanda volta a ottenere un bene della vita autonomo, distinta dalla sola eccezione diretta a paralizzare la pretesa avversaria.
  • Il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo è chiamato a decidere sul merito del credito solo nei limiti delle domande effettivamente introdotte; se nei confronti di una parte è venuta meno la domanda sostanziale, non vi è obbligo di pronuncia su mere eccezioni difensive rivolte a contestare il credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoSpese di liteFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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