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Sentenza

Sentenza n. 5989/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del silenzio rigetto maturato sulla richiesta di accesso agli atti trasmessa in data 30.4.2026.

Giustizia amministrativa202603567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull'istanza di accesso del 30 aprile 2026 relativa agli atti e alle informazioni sullo stato del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso del 30 aprile 2026, chiedendo dati e informazioni sullo stato del procedimento avviato per il rilascio del proprio permesso di soggiorno. L'Amministrazione ha riferito che il procedimento era ancora pendente e che erano in corso verifiche istruttorie sulla residenza dichiarata nel Comune di Grazzanise e sui requisiti lavorativi, anche in ragione dell'emersione di un modello UNILAV riferito a un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda. Il ricorrente ha insistito per la decisione del ricorso nonostante avesse comunque acquisito le informazioni richieste.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l'interesse ostensivo, così come formulato nell'istanza, era stato integralmente soddisfatto: il ricorrente aveva acquisito i dati e le informazioni richiesti sullo stato del procedimento e dell'istruttoria. Ha ricondotto la fattispecie alla condizione prevista dall'art. 34, comma 5, c.p.a. Ha precisato che l'eventuale contestazione della mancata conclusione del procedimento richiede un'autonoma azione contro il silenzio-inadempimento e non può essere trattata nell'ambito della domanda di accesso. Spese compensate in ragione delle peculiarità della controversia e della sua scansione temporale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Può dirsi, dunque: - realizzato il soddisfacimento dell’interesse conoscitivo di cui era titolare il ricorrente, con il correlato conseguimento della bene della vita cui esso ricorrente aspirava, id est la acquisizione di dati ed informazioni presso la Amministrazione all’uopo compulsata; - integrata la condizione per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta integrale soddisfazione dell'interesse conoscitivo azionato consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio avverso il diniego o il silenzio-rigetto su un'istanza di accesso, il richiedente acquisisce integralmente i dati e le informazioni oggetto della richiesta, viene meno l'interesse alla decisione sull'accesso e può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La domanda di accesso diretta a conoscere lo stato di un procedimento non equivale a un'azione volta a ottenere la sua conclusione: l'eventuale silenzio-inadempimento deve essere contestato con un'autonoma azione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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