Sentenza n. 5653/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS- n. 03395/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva annullato il diniego di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente in un procedimento penale e il presupposto parere dell’Avvocatura dello Stato
Esito
Favorevole al resistente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il dipendente, incaricato del coordinamento della sorveglianza notturna presso una casa circondariale, aveva impedito per alcuni minuti l’ingresso di un superiore e di altri operatori penitenziari, giunti in anticipo rispetto al turno per svolgere una perquisizione della struttura, poiché non era stato informato dell’operazione né gli era stato esibito un ordine di servizio. Il procedimento penale per interruzione di pubblico servizio e il procedimento disciplinare erano stati archiviati. L’Amministrazione aveva tuttavia negato il rimborso delle spese legali richiesto ai sensi dell’art. 18 d.l. n. 67/1997, ritenendo che la condotta fosse riconducibile a motivi personali e che il servizio avesse costituito una mera occasione dell’episodio. Il TAR aveva annullato il diniego, ritenendo sussistente il nesso tra condotta e adempimento dei doveri d’ufficio. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo la violazione dell’art. 18 d.l. n. 67/1997 e l’insussistenza del nesso di connessione con il servizio, richiamando il riferimento, contenuto negli atti amministrativi e nella richiesta di archiviazione, a difficili rapporti interpersonali tra gli interessati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’annullamento del diniego e del parere presupposto, con obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza di rimborso. Il Collegio ha valorizzato il fatto che il dipendente, durante il turno notturno e in assenza del comandante e del vicecomandante, costituiva la massima autorità di polizia penitenziaria presente ed era tenuto ad adottare le iniziative necessarie per assicurare il buon andamento del servizio. L’ispezione comportava la mobilitazione di oltre ottanta operatori, ma il dipendente non ne era stato informato; il superiore era arrivato prima del proprio turno e non aveva esibito un ordine di servizio né fornito una spiegazione adeguata della propria presenza. In tale contesto, il temporaneo impedimento all’ingresso non poteva essere qualificato con certezza come frutto di risentimento personale o come condotta estranea al servizio. Le esigenze di sicurezza e i protocolli di accesso a un istituto penitenziario impongono infatti che gli ingressi anomali siano previamente comunicati o documentati, senza fare affidamento su presunzioni o prassi informali. Il Collegio ha inoltre considerato significativa la richiesta di archiviazione penale, che aveva individuato divergenze comunicative e problemi organizzativi, e la valutazione disciplinare secondo cui l’irrigidimento del dipendente era funzionale al ruolo ricoperto. Le spese dell’appello sono state compensate per i particolari connotati della vicenda.
Norme richiamate
art. 18 d.l. n. 67/1997
Il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico presuppone che il procedimento sia riferibile a fatti o atti connessi all’espletamento del servizio; la connessione non è esclusa quando la condotta, valutata nel contesto concreto, costituisca esercizio, ancorché eventualmente rigido o controverso, delle funzioni d’ufficio e non sia dimostrato che il rapporto di servizio abbia rappresentato una mera occasione per finalità personali.
art. 340 c.p.
La norma incriminatrice è richiamata quale titolo del procedimento penale successivamente archiviato; l’archiviazione, unitamente all’assenza di un illecito disciplinare, è valutata nel contesto della riferibilità della condotta al servizio.
Massime di principio
- Ai fini del rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 d.l. n. 67/1997, il nesso con il servizio non è escluso dalla mera presenza di rapporti personali difficili tra i dipendenti coinvolti: l’Amministrazione deve verificare se la condotta contestata sia concretamente riconducibile all’esercizio delle funzioni e ai compiti assegnati.
- In un istituto penitenziario, il responsabile della sorveglianza presente durante un turno privo del comandante e del vicecomandante può legittimamente richiedere una preventiva comunicazione o una documentata giustificazione per ingressi straordinari e non preannunciati, soprattutto quando coinvolgano numerosi operatori e attività ispettive.
- Gli standard di sicurezza e di controllo degli accessi a una struttura penitenziaria non possono fondarsi su presunzioni o prassi informali: l’Amministrazione deve assicurare che gli ordini e le autorizzazioni relativi a ingressi anomali siano conoscibili dal personale incaricato della sorveglianza.
- Una condotta formalmente rigida o temporaneamente conflittuale non è estranea al servizio quando sia plausibilmente spiegabile con l’adempimento dei compiti di sicurezza e organizzazione assegnati al dipendente; per escludere il rimborso delle spese legali occorre dimostrare che il servizio abbia costituito una mera occasione per una condotta determinata da finalità personali.
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