Ordinanza n. 181/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno – Prefettura di Savona in data -OMISSIS-; di tutti gli atti prodromici e/o conseguenti con vittoria di spese e competenze di causa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta precedentemente rilasciato in favore di un lavoratore straniero
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il datore di lavoro ha impugnato la revoca, adottata dalla Prefettura di Savona, del nulla osta precedentemente rilasciato per l'ingresso in Italia di un lavoratore straniero, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, oltre agli atti prodromici e conseguenti e alla condanna alle spese. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare incidentale ai sensi dell'art. 55 c.p.a.; dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento di revoca.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Ha rilevato che il cittadino straniero non aveva fatto ingresso nel territorio nazionale, benché fossero trascorsi due anni dal rilascio del nulla osta, escludendo così l'attualità del pregiudizio grave e irreparabile necessario per la sospensione. Il giudizio di merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 7 aprile 2027. In vista dell'udienza, le parti dovranno fornire, entro gli ordinari termini ex art. 73 c.p.a., il numero aggiornato delle domande di nulla osta presentate dal ricorrente e il relativo stato, depositando la documentazione eventualmente pertinente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un periculum in mora concretamente apprezzabile.
Disciplina gli ordinari termini per il deposito di memorie e documenti in vista dell'udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando il ricorrente non dimostri un periculum in mora attuale e concreto; la mancata realizzazione dell'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, protrattasi per un periodo significativo dal rilascio del nulla osta, esclude l'urgenza cautelare salvo diversa dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile.
- Nell'ambito di un giudizio avente a oggetto la revoca di un nulla osta all'ingresso di un lavoratore straniero, il giudice può disporre che le parti aggiornino il quadro delle ulteriori domande di nulla osta presentate dal datore di lavoro e del loro stato, acquisendo la documentazione necessaria per la successiva trattazione di merito.
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