Sentenza del 08/01/2024 n. 562 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente chiedeva il rimborso dell'IRAP sostenendo di non possedere un'autonoma struttura organizzativa perché svolgeva l'attività di consulenza esclusivamente nell'ambito e a favore di KPMG Advisory Spa (di cui era una delle socie). Le commissioni tributarie di merito avevano respinto i ricorsi ritenendo che, essendo socia e avvalendosi della struttura della società (clientela, supporti materiali e gestionali) la struttura non fosse riconducibile ad "altrui responsabilità o interesse" e che quindi sussistesse autonoma organizzazione a suo carico. In Cassazione A.A. deduceva, tra l'altro, errata applicazione dell'art. 2 D.Lgs. 446/1997 e omessa considerazione del fatto pacifico che percepiva quasi tutti i compensi dalla società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza della C.T.R. e, decidendo nel merito, ha accolto i ricorsi di A.A. ritenendo che, trattandosi di prestazioni svolte esclusivamente a favore della società e servendosi della sua organizzazione, l'autonoma organizzazione debba essere imputata alla società e non al singolo socio. Le spese dei giudizi di merito sono compensate; la Corte ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del grado di legittimità (liquidate in euro 7.000,00 per compensi oltre spese), oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446
Il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività 'autonomamente organizzata'. La Corte interpreta che l'organizzazione rileva solo se sia riconducibile al professionista in termini di responsabilità e di capacità di generare valore aggiunto autonomo rispetto al lavoro personale; la semplice disponibilità o uso di una struttura organizzata di terzi non fa sorgere il presupposto impositivo in capo al professionista.
art. 1 D.Lgs. 446/1997
Definisce l'IRAP come imposta a carattere reale; la giurisprudenza richiamata sottolinea che si colpisce il valore aggiunto prodotto da organizzazioni autonome e non il reddito personale per sé.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 4) - motivi di cassazione
Norma processuale citata per le doglianze sulla violazione/errata interpretazione di norme di diritto e per l'omessa o insufficiente motivazione; la Corte ha accolto il motivo che denunciava errata applicazione dei canoni di accertamento dell'autonoma organizzazione.
art. 36 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546
Norma processuale in tema di allegazione e prova nei giudizi tributari; nel caso la Corte ha richiamato che l'onere di prova dell'assenza di autonoma organizzazione, nelle richieste di rimborso, grava sul contribuente e che il giudice di merito non può ignorare fatti pacifici provati in atti.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla produzione e valutazione della prova documentale e all'obbligo di motivazione del giudice nel prendere in considerazione fatti non contestati; la Corte ha censurato l'omessa o irragionevole valutazione di circostanze di fatto pacifiche.
Massime di principio
- Se il professionista svolge l'attività quasi esclusivamente a favore di una società e utilizza la sua organizzazione (clientela, strutture, supporti materiali/gestionali), l'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP è imputabile alla società e non automaticamente al singolo professionista.
- L'onere della prova per ottenere il rimborso IRAP (dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione personale) grava sul contribuente: bisogna provare che non si è 'responsabili' dell'organizzazione e che non si impiegano beni o lavoro altrui eccedenti il minimo indispensabile.
- La valutazione della sussistenza dell'autonoma organizzazione è fattuale e va compiuta anno per anno: la situazione può variare nel tempo.
- La qualità formale di socio o il possesso di cariche societarie non è di per sé sufficiente a far gravare sull'individuo l'organizzazione della società; occorre accertare la concreta responsabilità e il potere organizzativo/economico del professionista.
- Si considerano elementi indicativi dell'autonoma organizzazione personale: l'impiego non occasionale di lavoro altrui (oltre una mera segreteria), l'uso di beni strumentali significativi eccedenti il minimo, e il controllo/gestione effettiva delle risorse organizzative; in loro assenza prevale l'attribuzione dell'organizzazione alla società.
- Per difendere un istanza di rimborso è utile depositare documentazione chiara: prove dei compensi percepiti (dimostrando prevalenza da un'unica società), contratti, organigrammi, prova dell'assenza di dipendenti o beni strumentali propri, e ogni elemento che dimostri l'assenza di responsabilità organizzativa personale.
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