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Circolare

Circolare numero 63 del 9-4-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come regolarizzare la contribuzione previdenziale collegata alle sanatorie fiscali previste dagli articoli 7 e 8 della legge 289/2002 e dall’art. 2, comma 44, della legge 350/2003. Viene confermata la proroga dei termini al 16 aprile 2004 e vengono distinti gli adempimenti per chi aveva già aderito alle sanatorie e per chi vi accede per la prima volta. Sono inoltre precisate le contribuzioni regolarizzabili, le modalità di presentazione delle dichiarazioni, i codici tributo da utilizzare e alcuni chiarimenti interpretativi su contributi previdenziali, dilazioni e accertamenti ispettivi.

Sanatorie fiscali e previdenziali con proroga al 16 aprile 2004

Sanatorie fiscali e previdenziali con proroga al 16 aprile 2004

La circolare disciplina gli aspetti previdenziali connessi alle sanatorie fiscali previste dagli articoli 7 e 8 della legge 289/2002, come estese dall’art. 2, comma 44, della legge 350/2003. Il documento chiarisce i termini applicabili, i contributi regolarizzabili, le modalità di versamento e alcune questioni interpretative rilevanti per la gestione delle posizioni contributive.

Proroga dei termini e quadro normativo

L’INPS richiama la proroga disposta dall’art. 23-decies del D.L. 355/2003, convertito nella legge 47/2004, che sostituisce la scadenza del 16 marzo 2004 con quella del 16 aprile 2004. La proroga incide sui termini di pagamento e di presentazione delle domande collegati alle sanatorie, mentre il termine del 19 aprile 2004, richiamato dalla norma per il ricorso avverso gli atti dell’Amministrazione finanziaria, non ha rilievo per l’Istituto. Restano ancora da emanare i decreti ministeriali e dell’Agenzia delle entrate che dovrebbero rideterminare gli ulteriori termini connessi previsti dalle disposizioni sugli articoli 7, 8 e seguenti.

Ambito della contribuzione previdenziale regolarizzabile

La circolare individua con precisione le fattispecie contributive che possono essere oggetto di regolarizzazione. Per la definizione automatica, sia ai sensi dell’art. 7 della legge 289/2002 sia ai sensi dell’art. 2, comma 44, della legge 350/2003, rientrano i contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti rapportati al 60% del maggior reddito dichiarato, purché questo ecceda il minimale.

Per la dichiarazione integrativa semplice, oltre ai contributi degli autonomi correlati al maggior reddito dichiarato, rientrano anche i contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni non denunciate, per le quali non siano state effettuate né versate le ritenute fiscali e i relativi contributi. La circolare precisa inoltre che la legge finanziaria 2004 estende ai redditi prodotti nel 2002 le medesime modalità di definizione già previste dalla legge 289/2002.

Periodi d’imposta interessati

L’estensione al 2002 non modifica il periodo regolarizzabile, che rimane quello già previsto per le precedenti sanatorie. In particolare:

  • per gli anni dal 1998 al 2002 sono versabili i contributi dovuti dalle aziende che utilizzano il sistema DM, dai committenti per i collaboratori coordinati e continuativi, nonché dagli artigiani e commercianti sul minimale;
  • i contributi sul minimale dovuti da artigiani e commercianti possono essere regolarizzati soltanto mediante dichiarazione integrativa;
  • per l’anno 1997 sono regolarizzabili i contributi dovuti da artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale e quelli dei professionisti iscritti alla gestione separata, poiché il reddito su cui calcolarli doveva essere dichiarato nell’anno 1998.

La circolare ricorda inoltre che, come già affermato in precedenza, i contributi previdenziali non possono essere rateizzati e non rientrano nei limiti di importo previsti per la rateazione dei debiti tributari.

Contribuenti già avvalsi delle sanatorie precedenti

I soggetti che avevano già aderito alle sanatorie della legge 289/2002, mediante definizione automatica dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo ovvero mediante integrazione degli imponibili, avevano effettuato versamenti per gli anni pregressi non prescritti alle scadenze originarie o prorogate del 2003. Per tali contribuenti la nuova proroga al 16 aprile 2004 consente di correggere, integrare o ampliare le precedenti sanatorie, che restano comunque valide.

Le somme dovute in base alle nuove dichiarazioni integrative devono essere versate entro il 16 aprile 2004, che coincide con il termine ultimo di presentazione delle domande. Se si intende applicare le sanatorie anche al 2002, entro la stessa data devono essere versati in unica soluzione sia l’eventuale differenza di contribuzione relativa agli anni precedenti, sia la contribuzione riferita al 2002.

La circolare precisa però che la facilitazione per il 2002 non è accessibile a chi abbia omesso, o anche solo ritardato, la presentazione della dichiarazione dei redditi per quell’anno; la norma richiede infatti che la dichiarazione sia stata presentata entro il 31 ottobre 2003.

Contribuenti che accedono per la prima volta

Chi intende regolarizzare il 2002 e gli anni precedenti non prescritti senza aver aderito in precedenza ad alcuna sanatoria deve presentare la domanda con la nuova modulistica predisposta dall’Agenzia delle entrate, serie 2004, e pagare quanto dovuto a titolo d’imposta e di contribuzione previdenziale entro il 16 aprile 2004.

Per i soggetti che al 1° gennaio 2004 non si erano avvalsi delle sanatorie e intendono definire soltanto il 2002, la circolare prevede il pagamento dell’intero importo dovuto entro il medesimo termine, senza maggiorazioni.

Modelli di dichiarazione e modalità di pagamento

Per la definizione automatica ex art. 7 della legge 289/2002, richiamata dall’art. 2, comma 44, della legge 350/2003, deve essere utilizzato il modello denominato "Definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione edizione 2004", disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il versamento va eseguito con modello F24, sezione erario, utilizzando il codice tributo 8060.

Per l’integrazione degli imponibili ex art. 8 della legge 289/2002, richiamata dalla stessa disposizione della legge 350/2003, deve essere utilizzato il modello "Dichiarazione per l’integrazione e definizione per gli anni pregressi edizione 2004", disponibile anch’esso sul sito dell’Agenzia. Il modello consente la presentazione sia in forma non riservata sia in forma riservata; quest’ultima, tuttavia, non è ammessa per chi non abbia presentato le dichiarazioni per tutti i periodi d’imposta fino al 2002. La circolare ritiene sufficiente, per accedere a tale possibilità, la presentazione di almeno una dichiarazione per uno degli anni da regolarizzare.

Nel modello:

  • il quadro A serve per indicare sinteticamente i contributi dovuti in relazione ai maggiori imponibili dichiarati;
  • il quadro B indica la natura della contribuzione dovuta, distinguendo tra lavoro autonomo e lavoro dipendente;
  • il quadro G è riservato a chi presenta la dichiarazione in forma riservata.

I pagamenti devono essere effettuati con F24:

  • codice L289 per la dichiarazione riservata;
  • codice 8069 per i contributi della dichiarazione integrativa non riservata ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 289/2002;
  • codice 8091 per i contributi previdenziali collegati all’art. 8, comma 1, della legge 289/2002 e all’art. 2, comma 44, della legge 350/2003.

Adempimenti delle sedi INPS

Per la gestione successiva delle posizioni e dei crediti, la circolare rinvia espressamente alla circolare n. 88 del 16 maggio 2003. Ciò perché le sanatorie considerate producono gli stessi effetti e richiedono i medesimi adempimenti operativi già illustrati in occasione della precedente disciplina.

Chiarimenti su contributi e accertamenti ispettivi

Su richiesta di chiarimento, l’Istituto conferma che il comma 17 dell’art. 9 della legge 289/2002 si riferisce esclusivamente all’obbligo tributario e non ai contributi previdenziali. Tale interpretazione è ribadita richiamando l’art. 4, comma 27, della legge 350/2003, che ha previsto una dilazione in 20 rate trimestrali con interessi al tasso legale per i contributi sospesi a seguito del sisma del 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa.

In relazione agli accertamenti ispettivi, la circolare afferma che non è possibile usufruire della speciale sanatoria prevista dall’art. 8 quando sia stato regolarmente notificato un verbale ispettivo. La facoltà resta invece esercitabile se l’ispezione è solo iniziata oppure comunque non conclusa.

Punti principali

Proroga dei termini

I termini originariamente fissati al 16 marzo 2004 sono prorogati al 16 aprile 2004 dall’art. 23-decies del D.L. 355/2003, convertito nella legge 47/2004. La proroga riguarda i pagamenti e le domande connesse alle sanatorie, mentre il termine del 19 aprile 2004 richiamato dalla norma concerne il ricorso contro gli atti dell’Amministrazione finanziaria e non interessa l’Istituto.

Contribuzione previdenziale sanabile

La regolarizzazione riguarda i contributi previdenziali collegati ai redditi dichiarati in occasione delle sanatorie. Per la definizione automatica ex art. 7 legge 289/2002 e art. 2, comma 44, legge 350/2003, si tratta dei contributi di artigiani, commercianti e professionisti rapportati al 60% del maggior reddito dichiarato oltre il minimale. Per la dichiarazione integrativa semplice ex art. 8, oltre ai contributi degli autonomi sul maggior reddito, rientrano anche i contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni non denunciate.

Periodi regolarizzabili

La legge finanziaria 2004 estende ai redditi del 2002 la possibilità di definizione automatica e integrazione semplice già prevista dalla legge 289/2002, senza modificare il periodo regolarizzabile. Restano quindi versabili, per gli anni dal 1998 al 2002, i contributi dovuti da aziende con sistema DM, committenti di co.co.co., artigiani e commercianti sul minimale; per il 1997 restano regolarizzabili i contributi degli artigiani e commercianti sulla parte di reddito eccedente il minimale e quelli dei professionisti iscritti alla gestione separata.

Soggetti già aderenti alle precedenti sanatorie

Chi aveva già utilizzato le sanatorie previste dalla legge 289/2002 può avvalersi della nuova proroga al 16 aprile 2004 per correggere, integrare o ampliare le precedenti posizioni, che restano valide. Le somme dovute per nuove dichiarazioni integrative vanno versate entro il 16 aprile 2004; se si intende includere anche il 2002, entro tale data va versata in unica soluzione sia la differenza relativa agli anni precedenti sia la contribuzione per il 2002. La circolare esclude però la possibilità di accedere alla facilitazione per il 2002 se la dichiarazione dei redditi per tale anno non è stata presentata entro il 31 ottobre 2003.

Soggetti che aderiscono per la prima volta

Chi non ha aderito in precedenza ad alcuna sanatoria e intende regolarizzare il 2002 e gli anni precedenti non prescritti deve presentare la richiesta con la nuova modulistica 2004 dell’Agenzia delle Entrate e pagare imposta e contribuzione previdenziale entro il 16 aprile 2004. Chi, al 1° gennaio 2004, non si era avvalso delle sanatorie e intende definire solo il 2002, versa l’intero importo dovuto entro la stessa data senza maggiorazioni.

Modelli e codici di pagamento

Per la definizione automatica va utilizzato il modello "Definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione edizione 2004", con versamento F24 nella sezione erario e codice tributo 8060. Per l’integrazione degli imponibili va usato il modello "Dichiarazione per l’integrazione e definizione per gli anni pregressi edizione 2004", disponibile anche in forma riservata; tale forma non è ammessa per chi non ha presentato le dichiarazioni per tutti i periodi d’imposta fino al 2002. I pagamenti avvengono con F24: codice L289 per la dichiarazione riservata, codice 8069 per i contributi ex art. 8, comma 1, legge 289/2002 e codice 8091 per i contributi previdenziali collegati all’art. 8, comma 1, legge 289/2002 e all’art. 2, comma 44, legge 350/2003.

Gestione operativa delle sedi

Per gli adempimenti successivi e la gestione dei crediti, la circolare rinvia alla circolare INPS n. 88 del 16 maggio 2003, poiché le sanatorie in esame producono gli stessi effetti e richiedono i medesimi adempimenti della precedente disciplina.

Chiarimenti interpretativi

La circolare conferma che il comma 17 dell’art. 9 della legge 289/2002 riguarda esclusivamente l’obbligo tributario e non i contributi previdenziali. Inoltre, in presenza di accertamenti ispettivi con verbale regolarmente notificato, non è possibile utilizzare la speciale sanatoria per il mancato versamento delle trattenute non denunciate; la facoltà resta invece ammissibile se l’ispezione è solo iniziata o comunque non conclusa.

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