Circolare numero 62 del 6-4-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il trattamento dei rifugiati politici in materia di assegno per il nucleo familiare. Per i lavoratori stranieri rifugiati politici, l’ANF ex legge 153/1988 può spettare anche per i familiari residenti all’estero, in quanto tali soggetti sono equiparati ai cittadini italiani dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Diversamente, l’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni non può essere riconosciuto ai cittadini stranieri rifugiati politici, poiché la normativa nazionale lo riserva espressamente a cittadini italiani o comunitari residenti in Italia.
Rifugiati politici: assegno per il nucleo familiare ex legge 153/88 e assegno comunale
Rifugiati politici e assegno per il nucleo familiare
La circolare esamina il trattamento dei cittadini stranieri con status di rifugiati politici rispetto a due diverse prestazioni familiari: l’assegno per il nucleo familiare disciplinato dalla legge n. 153/1988 e l’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni ai sensi dell’art. 65 della legge n. 448/1998.
Ambito dell’ANF per i rifugiati politici
Per l’assegno per il nucleo familiare ex legge 153/1988, l’INPS chiarisce che ai familiari residenti all’estero dei lavoratori stranieri rifugiati politici la prestazione può essere riconosciuta. La conclusione deriva dal principio di equiparazione dei rifugiati politici ai cittadini italiani stabilito dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722.
Riferimenti normativi internazionali
La circolare richiama gli articoli 23 e 24 della Convenzione, che attribuiscono ai rifugiati lo stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali in materia di assistenza pubblica, legislazione del lavoro e assicurazioni sociali. Poiché l’art. 24, comma 1, lettera b), include tra le assicurazioni sociali i carichi di famiglia, l’assegno per il nucleo familiare rientra in tale ambito. Ne consegue che, se la prestazione sarebbe spettata a un cittadino italiano con familiari residenti all’estero, il medesimo trattamento si applica al rifugiato politico.
Esclusione dell’assegno comunale
Diversa è la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni. La circolare precisa che la normativa di riferimento, costituita dall’art. 65 della legge n. 448/1998 e dal D.M. n. 452/2000, come modificato dal D.M. 25 maggio 2001, n. 337, individua i beneficiari in modo tassativo: solo cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato. Per tale ragione, l’assegno comunale non può essere attribuito ai cittadini stranieri rifugiati politici.
Conclusione operativa
In sintesi, la circolare distingue nettamente tra le due prestazioni: l’ANF ex legge 153/1988 è riconoscibile ai rifugiati politici anche per familiari residenti all’estero, mentre l’assegno comunale resta precluso agli stranieri rifugiati, in quanto riservato dalla legge a cittadini italiani e comunitari residenti in Italia.
Punti principali
ANF per familiari residenti all’estero dei rifugiati politici
La circolare afferma che, per i lavoratori stranieri con status di rifugiati politici, l’assegno per il nucleo familiare può essere corrisposto anche per i familiari residenti all’estero. Il motivo è che la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, equipara i rifugiati ai cittadini italiani in materia di assistenza pubblica, legislazione del lavoro e assicurazioni sociali, nel cui ambito rientra l’ANF.
Base normativa internazionale e principio di equiparazione
La circolare richiama gli articoli 23 e 24 della Convenzione sullo status di rifugiato, che impongono l’equiparazione dei rifugiati ai cittadini nazionali degli Stati aderenti. In particolare, l’art. 24, comma 1, lettera b), include tra le assicurazioni sociali i carichi di famiglia, consentendo così di ricondurre l’ANF a tale disciplina e di riconoscerlo nei casi in cui sarebbe spettante a un cittadino italiano.
Assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni
Per la prestazione prevista dall’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la circolare evidenzia che la normativa attuativa adotta un criterio più restrittivo. I destinatari sono solo cittadini italiani o cittadini comunitari residenti nel territorio dello Stato, come previsto dall’art. 65 della legge 448/1998 e dall’art. 16, comma 2, del D.M. n. 452/2000, modificato dal D.M. 25 maggio 2001, n. 337. Di conseguenza, l’assegno comunale non spetta ai rifugiati politici stranieri.
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