Circolare numero 64 del 15-4-2004
SOMMARIO: Dal 1° gennaio 2004 sono in vigore la Convenzione di sicurezza sociale con la Santa Sede ed il relativo Accordo amministrativo di applicazione. La nuova Convenzione internazionale, a motivo della estensione del campo di applicazione quanto alla materia e alle persone, integra sostanzialmente l’ambito operativo della Convenzione amministrativa del 6 giugno 1956.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2004, della Convenzione tra Santa Sede e Repubblica italiana e del relativo Accordo amministrativo, chiarendone il campo di applicazione soggettivo e oggettivo, le regole sulla legislazione applicabile, la totalizzazione dei periodi assicurativi, il trattamento minimo ex art. 14, l’esportabilità delle prestazioni e le modalità di presentazione delle domande di pensione. Vengono inoltre disciplinate le prestazioni familiari, il divieto di cumulo, la rivalutazione delle prestazioni, i rapporti di cooperazione tra Istituzioni competenti e i formulari di collegamento da utilizzare.
Convenzione Italia-Santa Sede su sicurezza sociale: campo di applicazione, legislazione applicabile, pensioni e prestazioni familiari
Convenzione tra Santa Sede e Repubblica italiana in materia di sicurezza sociale
La circolare fornisce le istruzioni applicative della Convenzione tra Santa Sede e Repubblica italiana, in vigore dal 1° gennaio 2004 con il relativo Accordo amministrativo. Essa disciplina i rapporti assicurativi e pensionistici tra le due Parti, definendo ambito di applicazione, legislazione competente, totalizzazione dei periodi, prestazioni familiari e modalità operative di collegamento tra le Istituzioni.
Campo di applicazione
La Convenzione si applica, indipendentemente dalla cittadinanza, ai lavoratori subordinati e autonomi, ai dipendenti vaticani e al personale assimilato, ai familiari, ai superstiti e ai pensionati. Per "dipendenti vaticani" si intendono i dipendenti della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano, degli Enti Centrali della Chiesa Cattolica e degli Enti gestiti direttamente dalla Santa Sede indicati in allegato.
Sul piano oggettivo, per la Santa Sede la Convenzione riguarda le pensioni di vecchiaia, inabilità e superstiti, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le prestazioni familiari. Per l’Italia riguarda l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali degli autonomi, i regimi speciali sostitutivi, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le prestazioni familiari.
La circolare evidenzia che restano escluse la disoccupazione e le assicurazioni per malattia, maternità e tubercolosi. Sono inoltre escluse le norme italiane sull’assegno sociale, sulle prestazioni non contributive a carico della finanza pubblica e sull’integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto dall’art. 14.
Legislazione applicabile
Il criterio generale è quello della territorialità: il lavoratore occupato nel territorio di una Parte è soggetto alla legislazione di quella Parte, anche se risiede nell’altra. I dipendenti vaticani e il personale assimilato sono sempre soggetti alla legislazione della Santa Sede.
Per i lavoratori temporaneamente distaccati, l’art. 9 consente il mantenimento della legislazione della Parte di origine per un massimo di 60 mesi. In tale ipotesi viene rilasciato il formulario SS-I 101, attestante il periodo di distacco. Il documento è rilasciato dalle Sedi INPS per i lavoratori distaccati nello Stato della Città del Vaticano e dall’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Gestione del Fondo Pensioni per i dipendenti vaticani distaccati in Italia.
Per i lavoratori subordinati non dipendenti vaticani occupati nel territorio vaticano, la circolare afferma che si applica la legislazione italiana; il datore di lavoro deve presentare una dichiarazione che attesti lo svolgimento dell’attività nel territorio dello Stato della Città del Vaticano.
Per i dipendenti vaticani cittadini italiani, l’art. 9, comma 2, prevede la soggezione alla legislazione italiana per gli eventi non coperti dalle istituzioni della Santa Sede. L’Accordo amministrativo individua tre ipotesi: dipendenti in prova, dipendenti a tempo determinato e dipendenti iscritti all’INPS che non optino per l’iscrizione al Fondo Pensioni vaticano. Per questi ultimi, l’opzione può essere esercitata entro il 31 dicembre 2004; la cessazione dall’assicurazione italiana è comunicata dal Fondo Pensioni vaticano alla Direzione Provinciale INPS di Roma indicata nella circolare.
Per i lavoratori autonomi che operano abitualmente in entrambi i territori, la legislazione applicabile è quella della Parte di residenza. La contribuzione dovuta alla Istituzione della Parte di residenza è calcolata sul reddito complessivo prodotto in entrambi i territori; il lavoratore deve presentare una dichiarazione dei redditi percepiti nell’altra Parte, che può essere verificata dall’Istituzione competente dell’altra Parte.
Sono inoltre richiamati gli accordi in deroga al principio di territorialità, che possono essere conclusi dalle Autorità delle due Parti per categorie di lavoratori particolari in presenza di frequenza o eccezionalità dei trasferimenti o dell’età dei lavoratori.
Istituzioni competenti, parità di trattamento e prosecuzione volontaria
Le Istituzioni competenti sono, per la Santa Sede, il Fondo Pensioni, e per l’Italia, l’INPS. Esse fungono anche da organismi di collegamento. La Convenzione assicura la parità di trattamento: i soggetti interessati sono sottoposti agli obblighi e ammessi ai benefici della legislazione di sicurezza sociale di ciascuna Parte alle stesse condizioni previste per i soggetti soggetti alla sola legislazione nazionale.
Per la prosecuzione volontaria, la circolare precisa che è possibile cumulare i periodi assicurativi maturati sotto entrambe le legislazioni, purché non sovrapposti e purché risultino almeno 52 contributi settimanali effettivi nell’assicurazione italiana. Quanto alla contemporanea iscrizione all’assicurazione obbligatoria di una Parte e alla volontaria dell’altra, la circolare richiama la possibilità di ammissione, salvo norme nazionali contrarie, e ricorda che l’interessato deve produrre l’attestato dei periodi assicurativi maturati nell’altra Parte.
Totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici
Se il diritto a pensione non è maturato con i soli periodi di assicurazione di una Parte, l’Istituzione competente totalizza i periodi maturati in entrambe le Parti, purché non sovrapposti. La prestazione viene determinata con il metodo del pro-rata: prima si calcola l’importo teorico come se tutti i periodi fossero stati maturati sotto la legislazione applicata dall’Istituzione che liquida la prestazione, poi si ridetermina l’importo effettivo in proporzione ai periodi maturati sotto quella legislazione rispetto al totale dei periodi totalizzati.
Il minimo di contribuzione per procedere alla totalizzazione è di 52 settimane. La circolare specifica inoltre che:
- i periodi assicurativi italiani complessivamente inferiori a 52 settimane sono considerati nel regime pensionistico della Santa Sede sia per il diritto sia per la misura;
- anche i periodi italiani pari o superiori a 52 settimane possono essere totalizzati con periodi vaticani non sovrapposti per il solo diritto a pensione;
- i periodi vaticani complessivamente inferiori a 52 settimane sono considerati nell’assicurazione italiana sia per il diritto sia per la misura.
Qualora una Parte realizzi autonomamente il diritto a pensione, essa deve liquidare la propria quota calcolata esclusivamente sui periodi maturati sotto la propria legislazione, anche se l’assicurato ha diritto a una pensione pro-rata dall’altra Parte. Se la totalizzazione non consente il raggiungimento simultaneo del diritto nei due ordinamenti, la prestazione è riconosciuta man mano che maturano i requisiti previsti dalle singole legislazioni.
Totalizzazione di periodi già pensionati, regimi speciali e Stati terzi
La Convenzione consente di totalizzare anche periodi assicurativi dell’altra Parte che abbiano già dato luogo a pensione, purché non sovrapposti e se ne ricorrano i presupposti secondo la legislazione applicabile. La circolare evidenzia che, anche in questi casi, gli uffici devono attivare il collegamento con il Fondo Pensioni vaticano per lo scambio dei formulari relativi ai periodi assicurativi.
Per i regimi speciali, i periodi maturati in una Parte in relazione a una professione soggetta a regime speciale italiano devono essere totalizzati, se necessario, con i periodi del corrispondente regime speciale vaticano o, se non esistente, con periodi vaticani relativi ad attività analoghe. Se il diritto non è raggiunto nel solo regime speciale italiano, i periodi vaticani possono essere totalizzati anche con quelli del regime generale italiano.
È infine prevista la totalizzazione con periodi maturati in Stati terzi legati all’Italia e alla Santa Sede da accordi di sicurezza sociale che consentano la totalizzazione ai fini pensionistici. La circolare precisa però che, allo stato, la Santa Sede non ha stipulato accordi con Paesi terzi di questo tipo; l’operatività italiana riguarda quindi la totalizzazione con periodi vaticani e con quelli di altri Stati UE o di Stati convenzionati con l’Italia, sempre per cittadini UE. L’Istituzione che riceve la domanda deve trasmettere all’altra Parte il prospetto dei periodi assicurativi risultanti nello Stato terzo.
Periodi non collocabili temporalmente
I periodi assicurativi di una Parte non collocabili temporalmente si presumono non sovrapposti ai periodi dell’altra Parte. La circolare stabilisce che la totalizzazione è possibile solo se i periodi vaticani sono equiparabili, ai fini pensionistici, a quelli italiani. Per il calcolo delle prestazioni con diritto in pro-rata si rinvia alle disposizioni generali già previste per le convenzioni bilaterali.
Trattamento minimo ex art. 14
Quando la somma delle pensioni conseguite in base alla Convenzione non raggiunge il trattamento minimo della Parte in cui risiede il beneficiario, l’Istituzione competente di tale Parte determina il diritto all’integrazione secondo la propria normativa e ne ripartisce l’importo in proporzione ai periodi assicurativi maturati in ciascuna Parte.
La circolare chiarisce che la misura minima convenzionale è distinta dal trattamento minimo della legislazione nazionale. In concreto:
- le pensioni convenzionali di assicurati residenti in Italia sono integrate al minimo italiano;
- le pensioni convenzionali di assicurati residenti nel territorio della Città del Vaticano sono integrate al minimo vaticano;
- le pensioni convenzionali di assicurati residenti in Paesi terzi non sono integrabili ex art. 14.
Le disposizioni non si applicano se la pensione italiana è calcolata esclusivamente con il metodo contributivo. Le variazioni per costo della vita o altre cause di adeguamento determinano il ricalcolo dell’integrazione. L’integrazione non è subordinata a requisiti reddituali ed è imponibile.
Esportabilità delle prestazioni
Le prestazioni in denaro sono esportabili nel territorio dell’altra Parte o in uno Stato terzo, salvo eccezioni espressamente previste. Se il beneficiario si trasferisce in un Paese terzo, l’esportabilità comprende anche il trattamento ex art. 14 nella sua interezza.
Il pensionato già residente all’estero che percepisce una pensione convenzionale senza il trattamento ex art. 14 acquisisce tale trattamento se trasferisce la residenza in Italia o nel territorio vaticano; un successivo trasferimento in un Paese terzo comporta la revoca dell’integrazione dal momento in cui viene meno la residenza in una delle due Parti.
Presentazione delle domande di pensione
Le domande di pensione possono essere presentate indifferentemente all’Istituzione del Paese di residenza o all’Istituzione dell’altra Parte; la data di presentazione presso una delle due vale anche per l’altra. Le attestazioni rilasciate da Autorità, Istituzioni e organismi di collegamento di una Parte, relative all’autenticità di certificati o documenti, devono essere riconosciute valide dall’altra Parte.
Alle pensioni trattate ai sensi della Convenzione va attribuito il codice 53. La trattazione delle pratiche è attribuita alla Sede Roma-Flaminio, in attuazione della disciplina organizzativa richiamata dalla circolare.
Prestazioni familiari
Per i lavoratori, la Convenzione riconosce il diritto alle prestazioni familiari anche quando i familiari risiedano nell’altra Parte. La domanda deve essere corredata dal certificato relativo ai familiari residenti all’estero e tale certificato va presentato annualmente; l’interessato deve inoltre comunicare ogni variazione della situazione familiare che possa incidere sul diritto.
Il diritto è sospeso qualora sorga il diritto a prestazioni familiari in relazione ad altra attività lavorativa dello stesso lavoratore o di altro familiare, secondo la legislazione della Parte in cui i familiari risiedono. La Parte di residenza dei familiari deve comunicare all’altra Parte le prestazioni erogate.
Per i pensionati, il titolare di pensione liquidata in regime autonomo e non già titolare di pensione convenzionale dell’altra Parte ha diritto alle prestazioni familiari per i familiari residenti nell’altra Parte, secondo la legislazione debitrice della pensione. Nel caso dell’Italia, il diritto è comunque subordinato al requisito reddituale previsto dalla normativa nazionale. Se il diritto a pensione è stato maturato in una delle Parti in applicazione della Convenzione, le prestazioni familiari spettano indipendentemente dalla residenza, sulla base della proporzione tra i periodi accreditati presso ciascuna Parte e il totale dei periodi assicurativi.
Divieto di cumulo, rivalutazione e cooperazione
Le disposizioni nazionali su riduzione, sospensione e soppressione per cumulo con altre prestazioni o con altri redditi si applicano anche se le altre prestazioni o i redditi provengono dall’altra Parte. Il divieto di cumulo non opera per prestazioni della stessa natura per invalidità, vecchiaia, morte, infortunio o malattia professionale liquidate dalle Istituzioni di entrambe le Parti.
Se le prestazioni sono rivalutate per costo della vita o altre cause di adeguamento, la variazione si applica direttamente alla prestazione senza nuovo calcolo. Le Istituzioni competenti si prestano reciproca assistenza nello scambio di informazioni e, se una Parte ha corrisposto importi eccedenti, può chiedere all’altra di trattenere l’eccedenza sugli arretrati eventualmente dovuti al beneficiario.
Formulari di collegamento
Per l’applicazione della disciplina convenzionale sono stati concordati specifici formulari di collegamento, numerati in modo analogo ai modelli utilizzati nei Paesi UE per agevolarne l’identificazione. I formulari sono predisposti in lingua italiana per entrambe le Parti; la sigla SS-I identifica i formulari della Santa Sede, mentre SS-I-I quelli italiani. Il formulario relativo all’istruttoria della domanda di pensione è unificato per vecchiaia, invalidità e reversibilità.
Tra i modelli richiamati figurano la richiesta di informazioni, il certificato di distacco, l’istruttoria di domanda di pensione unificata, l’attestato concernente la carriera assicurativa e le informazioni sulla carriera del lavoratore.
Punti principali
Entrata in vigore e inquadramento generale
Dal 1° gennaio 2004 è in vigore la Convenzione tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, firmata il 16 giugno 2000 e ratificata con legge 19 agosto 2003, n. 244, insieme al relativo Accordo amministrativo. La nuova disciplina viene presentata come allineata alle ordinarie convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, superando il precedente assetto del 1956.
Campo di applicazione soggettivo e oggettivo
La Convenzione si applica, indipendentemente dalla cittadinanza, ai lavoratori subordinati o autonomi, ai dipendenti vaticani e al personale assimilato, ai familiari, ai superstiti e ai pensionati. Per la Santa Sede riguarda pensioni di vecchiaia, inabilità e superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché prestazioni familiari; per l’Italia riguarda l’AGO IVS dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali degli autonomi, i regimi sostitutivi, gli infortuni e le prestazioni familiari. Restano escluse la disoccupazione e le assicurazioni per malattia, maternità e tubercolosi; inoltre la Convenzione non si applica all’assegno sociale, ad altre prestazioni non contributive e all’integrazione al minimo, salvo l’art. 14.
Legislazione applicabile e principio di territorialità
Il criterio generale è quello della territorialità: chi lavora nel territorio di una Parte è soggetto alla sua legislazione anche se risiede nell’altra Parte. I dipendenti vaticani e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione della Santa Sede. Sono richiamate alcune deroghe e situazioni particolari, tra cui il distacco temporaneo, il lavoro nel territorio vaticano di soggetti non dipendenti vaticani e l’esercizio dell’opzione per talune categorie di dipendenti vaticani italiani.
Distacco temporaneo e opzione per i dipendenti vaticani italiani
Il lavoratore dipendente distaccato temporaneamente nel territorio dell’altra Parte può restare soggetto alla legislazione della Parte d’origine per un massimo di 60 mesi, mediante formulario SS-I 101. Per i lavoratori subordinati non dipendenti vaticani occupati nello Stato della Città del Vaticano resta applicabile la legislazione italiana, previa dichiarazione del datore di lavoro. I dipendenti vaticani cittadini italiani possono essere soggetti alla legislazione italiana per gli eventi non coperti dalle istituzioni della Santa Sede se rientrano in determinate categorie; per l’opzione relativa al Fondo Pensioni vaticano è indicato il termine del 31 dicembre 2004.
Lavoratori autonomi e redditi prodotti in entrambe le Parti
I lavoratori autonomi che esercitano abitualmente l’attività in entrambi i territori sono soggetti alla legislazione della Parte di residenza. La contribuzione alla Parte di residenza va calcolata sul reddito complessivo prodotto in entrambi i territori. È richiesta una dichiarazione dei redditi percepiti nell’altra Parte, con possibilità di verifica da parte dell’Istituzione competente dell’altra Parte.
Istituzioni competenti, parità di trattamento e prosecuzione volontaria
Le Istituzioni competenti sono il Fondo Pensioni per la Santa Sede e l’INPS per l’Italia, che fungono anche da organismi di collegamento. La Convenzione riconosce la parità di trattamento tra i soggetti interessati e i lavoratori assoggettati alla sola legislazione nazionale. Per la prosecuzione volontaria è ammessa la totalizzazione dei periodi assicurativi delle due Parti, a condizione che vi siano almeno 52 contributi settimanali effettivi nell’assicurazione italiana e che i periodi non si sovrappongano; il tema dell’iscrizione simultanea è affrontato in coerenza con la giurisprudenza costituzionale e con precedenti istruzioni operative.
Totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici
Se il diritto a pensione non è maturato con i soli periodi di una Parte, si totalizzano i periodi non sovrapposti maturati in entrambe le legislazioni. La pensione si determina con il metodo pro-rata: importo teorico sulla base dei periodi complessivi e successiva riduzione in proporzione ai periodi accreditati sotto la sola legislazione che liquida la prestazione. Il minimo di contribuzione per totalizzare è pari a 52 settimane; i periodi inferiori a 52 settimane di una Parte sono considerati nell’altra anche per diritto e misura. Se una Parte consente già il diritto autonomo, paga comunque la prestazione calcolata solo sui propri periodi anche se l’assicurato ha diritto a una quota dell’altra Parte.
Totalizzazione di periodi già pensionati, regimi speciali e Stati terzi
La Convenzione consente, nei casi previsti, di totalizzare anche periodi dell’altra Parte che abbiano già dato luogo a pensione. Sono previste regole specifiche per i regimi speciali italiani, che possono essere coordinati con il corrispondente regime speciale vaticano o, in mancanza, con periodi vaticani relativi ad attività analoghe. È ammessa anche la totalizzazione con periodi di Stati terzi solo nei limiti degli accordi internazionali richiamati e per cittadini UE; la circolare segnala tuttavia che la Santa Sede non ha stipulato accordi di sicurezza sociale con Paesi terzi che prevedano totalizzazione.
Trattamento ex art. 14 e integrazione al minimo
Se la somma delle prestazioni pensionistiche convenzionali non raggiunge il trattamento minimo della Parte di residenza, l’Istituzione di tale Parte determina il diritto all’integrazione secondo la propria normativa e ne ripartisce l’importo pro quota tra le due Parti in base ai periodi assicurativi. Per i residenti in Italia si applica il minimo italiano; per i residenti nella Città del Vaticano il minimo vaticano; per i residenti in Paesi terzi l’integrazione ex art. 14 non è riconosciuta. L’art. 14 non si applica alle pensioni italiane calcolate integralmente col metodo contributivo; l’integrazione è imponibile e non subordinata a requisiti reddituali.
Esportabilità delle prestazioni e trasferimenti di residenza
Le prestazioni in denaro sono esportabili nel territorio dell’altra Parte o in uno Stato terzo, salvo eccezioni espressamente previste. Se il beneficiario si trasferisce in un Paese terzo, l’esportabilità include anche il trattamento ex art. 14. Il pensionato residente all’estero che ottiene una pensione convenzionale senza minimo ha diritto al trattamento ex art. 14 se trasferisce la residenza in Italia o nel territorio vaticano; un successivo trasferimento in un Paese terzo comporta la revoca dell’integrazione dal momento della perdita della residenza.
Domande di pensione e competenza territoriale
Le domande di pensione possono essere presentate indifferentemente all’Istituzione della Parte di residenza o all’altra Parte; la data di presentazione presso una Parte vale anche per l’altra. Le attestazioni rilasciate da Autorità e Istituzioni dell’altra Parte sono riconosciute valide. Alle pensioni trattate in base alla Convenzione va attribuito il codice 53. La gestione delle pratiche è attribuita alla Sede Roma-Flaminio.
Prestazioni familiari per lavoratori e pensionati
Per i lavoratori che svolgono attività nel territorio di una Parte è riconosciuto il diritto alle prestazioni familiari anche se i familiari risiedono nell’altra Parte. È necessaria una domanda corredata da certificato dei familiari residenti all’estero, da rinnovare annualmente e da aggiornare in caso di variazioni familiari. Il diritto è sospeso quando sorge un diritto a prestazioni familiari derivante da altra attività lavorativa, e la Parte di residenza dei familiari deve comunicare le prestazioni erogate. Per i pensionati valgono regole specifiche: il titolare di pensione autonoma, non già pensionato anche dall’altra Parte in regime convenzionale, può ottenere le prestazioni familiari per familiari residenti nell’altra Parte, con il limite del requisito reddituale previsto dalla normativa italiana; se la pensione è stata raggiunta in una delle Parti in applicazione della Convenzione, le prestazioni familiari spettano secondo la ripartizione proporzionale dei periodi.
Divieto di cumulo, rivalutazione e cooperazione amministrativa
Le norme di una Parte in materia di riduzione, sospensione o soppressione per cumulo con altre prestazioni o redditi si applicano anche a prestazioni o redditi acquisiti nell’altra Parte, salvo il caso di prestazioni della stessa natura per invalidità, vecchiaia, morte, infortunio o malattia professionale liquidate da entrambe le Istituzioni. Se le prestazioni vengono rivalutate per costo della vita o altri adeguamenti, la variazione si applica direttamente senza nuovo calcolo. Le Istituzioni si scambiano informazioni e collaborano anche per l’accertamento dei requisiti reddituali e per il recupero di eventuali indebiti tramite trattenuta sugli arretrati dovuti dall’altra Parte.
Formulario di collegamento
Per l’applicazione della Convenzione sono stati concordati formulari di collegamento con numerazione analoga a quella dei modelli UE, predisposti in lingua italiana per entrambe le Parti. La sigla SS-I identifica i moduli emessi dalla Santa Sede, mentre SS-I-I quelli emessi dall’Italia. Sono elencati i principali formulari: richiesta di informazioni, certificato di distacco, istruttoria di domanda di pensione unificata, attestato di carriera assicurativa e informazioni sulla carriera del lavoratore.
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