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Circolare

Circolare numero 67 del 16-4-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare estende ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi vari operanti a bordo delle navi da crociera, nei casi previsti, il regime assicurativo e previdenziale della legge n. 413/1984, modificando le precedenti istruzioni della circolare n. 137/2002. Vengono indicate le condizioni per l’applicazione del regime, gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e le conseguenti variazioni di inquadramento contributivo, con conferma della validità delle contribuzioni già versate all’IPSEMA per malattia e maternità.

Regime assicurativo e previdenziale per i dipendenti di imprese appaltatrici di servizi vari a bordo di navi da crociera

Dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi vari a bordo delle navi da crociera: regime assicurativo e previdenziale

La circolare interviene per modificare le istruzioni contenute nella circolare n. 137/2002, estendendo ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi vari operanti a bordo delle navi da crociera il regime assicurativo e previdenziale previsto dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, tipico dei lavoratori marittimi. L’intervento trae origine dagli approfondimenti svolti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Premessa e superamento delle precedenti istruzioni

Nella circolare n. 137 del 26 luglio 2002 era stato affermato che il personale alle dipendenze dell’appaltatore non potesse beneficiare del particolare regime assicurativo e previdenziale della legge n. 413/1984, in ragione del tenore letterale dell’art. 17, secondo comma, della legge n. 856/1986, secondo cui il personale appaltatore "non fa parte dell’equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo".

Successivamente, sulla base del parere espresso dall’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto applicabile ai dipendenti delle imprese appaltatrici la disciplina della legge n. 413/1984, in quanto le mansioni svolte assumono il carattere di attività marittima principale e il rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL di settore.

Ambito di applicazione del regime ex lege n. 413/1984

La circolare precisa che sono assoggettabili alla disciplina della legge n. 413/1984 i dipendenti delle imprese appaltatrici per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • utilizzazione nell’ambito di appalti di servizi vari a bordo di navi da crociera, debitamente autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 856/1986;
  • integrale applicazione del "Contratto collettivo nazionale di lavoro per i marittimi imbarcati su navi da crociera del 21/12/99", come integrato dai verbali di accordo del 19 giugno 2000 e del 12 luglio 2000.

In conseguenza di tale assoggettamento al regime assicurativo dei lavoratori marittimi, viene confermata la validità delle contribuzioni per malattia e maternità già corrisposte all’IPSEMA, come disposto dalla precedente circolare n. 137/2002.

Adempimenti a carico dei datori di lavoro

Le imprese appaltatrici devono presentare una dichiarazione di responsabilità riferita a ogni singola matricola aziendale assegnata in relazione a ciascun appalto autorizzato. La dichiarazione deve:

  • attestare l’applicazione del contratto collettivo indicato dalla circolare;
  • contenere, per ogni lavoratore, i dati anagrafici;
  • indicare i periodi di imbarco.

Classificazione contributiva, codici di autorizzazione e decorrenza degli effetti

Per dare attuazione alle nuove disposizioni, le unità di processo aziende con dipendenti devono rivedere l’inquadramento delle posizioni contributive relative alle imprese appaltatrici di servizi vari a bordo delle navi da crociera. Le posizioni, già classificate secondo le istruzioni della circolare n. 137/2002 con c.s.c. 7.07.08 e codice Istat coerente con l’attività oggetto dell’appalto, devono essere riclassificate nel settore Industria con c.s.c. 1.15.02 e relativo codice Istat secondo l’attività svolta.

La variazione di classificazione produce effetti anche per il pregresso, dalla data di apertura di ciascuna posizione contributiva aziendale, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, poiché il provvedimento riguarda l’intero settore delle imprese che svolgono attività in regime di appalto sulle navi da crociera.

Posizioni escluse e codice di autorizzazione "1X"

Restano ferme le disposizioni già contenute nel punto 7 della circolare n. 137/2002 per le posizioni aziendali classificate con c.s.c. 7.07.09 e codice Istat 92.34.1, riferite al personale di cui all’art. 3 del D. Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, assicurato ai fini previdenziali all’Enpals.

Le posizioni aziendali oggetto della variazione dal c.s.c. 7.07.08 al c.s.c. 1.15.02 continuano a essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "1X", che assume anche il significato di posizione relativa al personale delle imprese appaltatrici di servizi a bordo delle navi da crociera in regime di legge n. 413/1984 destinatario dello sgravio ex art. 13 della legge n. 488/1999.

Gestione dello sgravio contributivo

Per il conguaglio dello sgravio contributivo le imprese appaltatrici devono continuare ad attenersi alle istruzioni già impartite al punto 7 della circolare n. 137/2002.

Punti principali

Estensione del regime ex lege n. 413/1984

L’INPS recepisce l’orientamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, condiviso sulla base del parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo cui ai dipendenti delle imprese appaltatrici operanti a bordo delle navi da crociera si applica la disciplina della legge n. 413/1984. La scelta supera quanto affermato nella circolare n. 137/2002, che escludeva tale personale dal particolare regime dei lavoratori marittimi.

Condizioni per l’assoggettamento alla disciplina

Possono essere assoggettati alla legge n. 413/1984 i dipendenti delle imprese appaltatrici impiegati in appalti di servizi vari a bordo di navi da crociera debitamente autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 856/1986, purché sia integralmente applicato il CCNL per i marittimi imbarcati su navi da crociera del 21 dicembre 1999, integrato dai verbali del 19 giugno 2000 e del 12 luglio 2000.

Conferma delle contribuzioni già versate all’IPSEMA

Poiché il personale è ricondotto al regime assicurativo dei lavoratori marittimi, viene confermata la validità delle contribuzioni per malattia e maternità già corrisposte all’IPSEMA, come già previsto dalla precedente circolare n. 137/2002.

Adempimenti a carico delle imprese appaltatrici

Le imprese appaltatrici devono presentare una dichiarazione di responsabilità per ciascuna matricola aziendale assegnata in relazione a ogni appalto autorizzato. La dichiarazione deve attestare l’applicazione del contratto collettivo richiesto e indicare, per ogni lavoratore, i dati anagrafici e i periodi di imbarco.

Classificazione contributiva e codici di autorizzazione

Le unità di processo competenti devono rivedere l’inquadramento delle posizioni contributive delle imprese appaltatrici, passando dal settore Industria con c.s.c. 7.07.08 al c.s.c. 1.15.02, con codice Istat coerente con l’attività svolta. La variazione produce effetti anche per il passato, dalla data di apertura di ciascuna posizione, in applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995.

Posizioni escluse dalla variazione

Restano ferme le disposizioni già impartite per le posizioni classificate con c.s.c. 7.07.09 e codice Istat 92.34.1, riferite al personale di cui all’art. 3 del D. Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, assicurato ai fini previdenziali all’Enpals.

Effetti del codice di autorizzazione e gestione dello sgravio

Le posizioni oggetto della variazione continuano a essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "1X", che assume anche il significato di posizione relativa al personale delle imprese appaltatrici di servizi a bordo delle navi da crociera in regime di legge n. 413/1984 destinatario dello sgravio ex art. 13 della legge n. 488/1999. Per il conguaglio dello sgravio contributivo le imprese devono continuare a seguire le istruzioni già fornite con la circolare n. 137/2002.

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