Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 61 del 6-4-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quando l’ANF spetta ai lavoratori extracomunitari regolarizzati in relazione alle procedure di emersione del lavoro irregolare. In linea generale il diritto è riconosciuto per i periodi successivi al 9.9.2002; per colf e badanti extracomunitari può spettare anche per periodi precedenti, grazie alla natura del contributo forfettario versato. Per gli altri settori, invece, il contributo forfettario vale solo ai fini pensionistici e non consente il riconoscimento dell’ANF. La circolare precisa inoltre che la residenza in Italia dei familiari può essere provata anche con documentazione certa diversa dalla certificazione anagrafica, quando il rilascio della residenza avvenga in ritardo rispetto alla regolarizzazione.

Assegno per il nucleo familiare ai lavoratori extracomunitari regolarizzati

Assegno per il nucleo familiare ai lavoratori extracomunitari regolarizzati

La circolare disciplina la spettanza dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) in favore dei lavoratori extracomunitari emersi dalla procedura di regolarizzazione del lavoro irregolare. Il documento distingue in modo puntuale tra lavoratori domestici e addetti all’assistenza, per i quali l’ANF può essere riconosciuto anche per alcuni periodi anteriori alla regolarizzazione, e lavoratori impiegati in altri settori, per i quali il beneficio risulta invece limitato ai soli periodi successivi al 9 settembre 2002.

Quadro normativo e procedura di emersione

La materia si colloca nell’ambito dell’art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dell’art. 1 del D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, disposizioni finalizzate all’emersione del lavoro irregolare di personale extracomunitario. I datori di lavoro che avevano occupato lavoratori in posizione irregolare nel trimestre antecedente il 9 settembre 2002 potevano denunciare il rapporto alla Prefettura entro l’11 novembre 2002 e versare un contributo forfettario.

Lavoratori domestici e assistenza alla persona

Per i lavoratori extracomunitari addetti al lavoro domestico o all’assistenza di persone affette da patologie o handicap, il D.M. 26 agosto 2002, attuativo dell’art. 33, comma 6, della legge 189/2002, ha fissato il contributo forfettario in 290 euro. Tale somma è destinata alle gestioni previdenziali e assicurative sulla base delle aliquote contributive previste dall’art. 5 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403 e successive modificazioni, compresa l’aliquota relativa all’assegno per il nucleo familiare.

Per questa categoria, il versamento è considerato idoneo al riconoscimento del diritto all’ANF per il periodo compreso tra il 10 giugno 2002 e il 9 settembre 2002. La circolare precisa inoltre che, per i periodi di lavoro precedenti il 10 giugno 2002, i contributi versati valgono ai fini dell’ANF per colf e badanti, richiamando in proposito la circolare n. 115 del 30 giugno 2003.

Lavoratori extracomunitari occupati in altri settori

Per i lavoratori extracomunitari impiegati in settori diversi da quello domestico o dell’assistenza, il D.M. 28 ottobre 2002, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 7, della legge 222/2002, ha previsto per il periodo 10 giugno 2002-9 settembre 2002 un contributo forfettario di 700 euro. Tuttavia, tale versamento è destinato soltanto alla copertura pensionistica e non rileva ai fini del diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Ne consegue che l’ANF non può essere riconosciuto per quel periodo ai lavoratori regolarizzati degli altri settori. La medesima impostazione vale anche per i periodi anteriori al 10 giugno 2002, per i quali la circolare ribadisce che i contributi hanno efficacia solo pensionistica, essendo calcolati unicamente sull’aliquota IVS.

Periodi successivi al 9 settembre 2002

Per i rapporti di lavoro successivi al 9 settembre 2002 si applica la disciplina ordinaria dell’assegno per il nucleo familiare. La circolare riepiloga quindi il principio generale secondo cui l’ANF può essere concesso al lavoratore extracomunitario regolarizzato solo per i periodi successivi a tale data, con la sola eccezione dei lavoratori domestici e delle badanti extracomunitarie, per i quali è ammessa anche la copertura di periodi precedenti nei limiti sopra indicati.

Residenza dei familiari e documentazione alternativa

La circolare affronta anche il tema della residenza in Italia dei familiari, requisito rilevante per la corresponsione dell’ANF ai lavoratori extracomunitari nei casi in cui il diritto è condizionato da reciprocità o da convenzioni internazionali in materia di trattamenti di famiglia. Viene osservato che, nella prassi, il contratto di soggiorno, il permesso di soggiorno e la conseguente residenza possono essere perfezionati in un momento successivo alla regolarizzazione.

Se per effetto dei tempi tecnici non sia ancora disponibile la certificazione anagrafica, il requisito della residenza può essere considerato soddisfatto anche sulla base di documentazione certa che dimostri la stabile presenza in Italia dei familiari prima del rilascio della residenza. La circolare indica, a titolo esemplificativo, le buste paga e i certificati di frequenza di asili o scuole.

Conclusione operativa

In sintesi, la circolare definisce un criterio differenziato di accesso all’ANF per i lavoratori extracomunitari regolarizzati, fondato sulla natura del rapporto di lavoro e sulla destinazione dei contributi forfettari versati in sede di emersione. Per gli operatori del diritto del lavoro e della previdenza sociale, il documento è rilevante sia per l’individuazione dei periodi coperti dal beneficio, sia per la prova del requisito della residenza dei familiari quando la documentazione anagrafica non sia ancora disponibile.

Punti principali

Ambito della regolarizzazione e decorrenza

La circolare si inserisce nel quadro delle norme sull’emersione del lavoro irregolare di personale extracomunitario previste dall’art. 33 della legge 189/2002 e dall’art. 1 del D.L. 195/2002, convertito nella legge 222/2002. I datori di lavoro potevano denunciare entro l’11.11.2002 i rapporti di lavoro irregolari instaurati nel trimestre precedente al 9.9.2002 e versare un contributo forfettario.

Colf e badanti extracomunitari

Per i lavoratori addetti al lavoro domestico o all’assistenza di persone affette da patologie o handicap, il D.M. 26.08.2002 ha previsto un contributo forfettario di 290 euro. Tale importo è destinato alle gestioni previdenziali e assicurative secondo le aliquote dell’art. 5 del D.P.R. 1403/1971, compresa quella relativa all’assegno per il nucleo familiare; per questo motivo il versamento è valido ai fini del riconoscimento dell’ANF per il periodo dal 10.06.2002 al 09.09.2002.

Altri lavoratori extracomunitari

Per i lavoratori occupati in altri settori, il D.M. 28.10.2002 ha stabilito un contributo forfettario di 700 euro per il periodo 10.06.2002-09.09.2002. Questo contributo vale solo per la copertura pensionistica e non rileva ai fini del diritto all’ANF, che pertanto non può essere riconosciuto per tale periodo.

Periodi precedenti al 10.06.2002

Per i periodi di lavoro anteriori al 10.06.2002 si rinvia alla circolare n. 115 del 30.06.2003. La circolare precisa che i contributi versati per tali periodi valgono ai fini dell’ANF per colf e badanti, mentre per gli altri lavoratori hanno rilevanza esclusivamente pensionistica, essendo calcolati solo sull’aliquota IVS.

Periodi successivi al 09.09.2002

Per i periodi di lavoro successivi al 09.09.2002 si applica la disciplina generale dell’assegno per il nucleo familiare. La circolare riepiloga quindi che l’ANF può essere concesso al lavoratore extracomunitario regolarizzato solo per periodi successivi a tale data, salvo l’eccezione dei lavoratori domestici e delle badanti extracomunitarie.

Residenza dei familiari e prova documentale

La circolare richiama il requisito della residenza in Italia dei familiari per la corresponsione dell’ANF ai lavoratori extracomunitari, nei casi previsti dalla normativa sulla reciprocità o dalle convenzioni internazionali. Se la residenza anagrafica non è ancora disponibile per i tempi tecnici della regolarizzazione, il requisito può essere dimostrato con documentazione certa che attesti la presenza stabile in Italia dei familiari prima del rilascio della certificazione anagrafica, come buste paga, certificati di frequenza di asili o scuole e documenti analoghi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.