Circolare numero 60 del 6-4-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori precisazioni sull’operatività dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000. In particolare chiarisce i termini di efficacia delle adesioni, il meccanismo di finanziamento tramite il contributo integrativo ex art. 25 della legge n. 845/1978, gli effetti di fusioni, incorporazioni e cessioni di ramo d’azienda, le modalità di denuncia contributiva e gli aspetti contabili. Viene inoltre ribadito che non sono devolvibili ai Fondi le contribuzioni agevolate e che restano esclusi i soggetti non tenuti al versamento del contributo integrativo.
Fondi interprofessionali per la formazione continua: questioni varie e chiarimenti operativi
Fondi interprofessionali per la formazione continua: questioni varie
La circolare interviene per fornire ulteriori chiarimenti sull’operatività dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000, alla luce delle indicazioni già rese con la circolare n. 71 del 2 aprile 2003. I chiarimenti riguardano in particolare l’efficacia temporale delle adesioni, il flusso del contributo integrativo, gli effetti di operazioni societarie straordinarie e gli adempimenti contributivi e contabili connessi.
Quadro generale e decorrenza delle adesioni
La circolare ricorda che al 30 giugno 2003 è scaduto il termine per la prima adesione ai Fondi. Le adesioni comunicate entro tale data hanno iniziato a produrre effetti finanziari e contributivi dal 1 gennaio 2004. Le adesioni successive, se intervenute entro il periodo di paga "giugno 2004", avranno effetto dal 1 gennaio 2005.
I Fondi sono finanziati tramite il contributo dei datori di lavoro che vi aderiscono facoltativamente. La disciplina richiama il terzo comma dell’art. 118 della legge n. 388/2000, secondo cui il datore di lavoro versa all’INPS il contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 e l’Istituto provvede a trasferirlo al Fondo indicato dal datore di lavoro, nel rispetto dell’art. 66, comma 2, della legge n. 144/1999.
Riparto del contributo e soggetti esclusi
I Ministeri competenti hanno chiarito che il trasferimento al Fondo riguarda sia la quota pari a un terzo del contributo integrativo ex legge n. 845/1978, sia la restante quota dei due terzi, tenuto conto della disciplina richiamata dalla legge n. 144/1999. Per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi permane l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo secondo le modalità ordinarie.
La circolare precisa che la disciplina non opera per i datori di lavoro e/o lavoratori esclusi dalla contribuzione e per i lavoratori non tenuti al versamento del contributo integrativo ex legge n. 845/1978. Viene inoltre esclusa la devoluzione ai Fondi delle quote di contribuzione soggette ad agevolazione contributiva.
Fusioni, incorporazioni e cessioni di ramo d’azienda
Un punto specifico riguarda gli effetti delle fusioni per incorporazione e delle cessioni di ramo d’azienda sulle adesioni già in essere. Poiché l’adesione ai Fondi ha validità annuale ed è tacitamente prorogata salvo disdetta, nelle ipotesi di successione nei rapporti giuridici l’adesione dell’azienda incorporata o ceduta continua a produrre automaticamente effetti finanziari e contributivi per tutto l’anno in corso.
Resta comunque possibile per i datori di lavoro subentranti revocare successivamente l’adesione, mediante comunicazione secondo le modalità già note richiamate dalla circolare. Le imprese subentranti devono informare la Sede INPS competente dell’operazione societaria.
Adempimenti amministrativi e gestione delle posizioni contributive
La circolare segnala che le procedure per la gestione delle comunicazioni relative a fusioni, incorporazioni e cessioni saranno rese disponibili alle Sedi nel breve periodo. Viene inoltre ribadito che, salvo il personale dirigente per il quale possono esistere specifici Fondi, ciascun datore di lavoro può aderire a un solo Fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale.
Se, a seguito di operazioni societarie, si determina una contestuale adesione a Fondi diversi, dovranno essere aperte più posizioni contributive. Questo aspetto rileva in particolare per la corretta imputazione del contributo e per la gestione delle posizioni aziendali presso l’INPS.
Modalità operative nella denuncia contributiva DM10/2
Per la compilazione della denuncia contributiva DM10/2 i datori di lavoro che hanno aderito ai Fondi devono continuare a seguire le modalità ordinarie. Sarà la procedura di controllo delle denunce aziendali ad attribuire automaticamente ai singoli Fondi le quote di competenza, sulla base delle adesioni già espresse e comunicate dalle imprese.
In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo ex art. 25 della legge n. 845/1978, il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo omesso e le relative sanzioni. L’Istituto provvederà poi a riversare tali importi al Fondo prescelto, in applicazione dell’art. 118, comma 8, della legge n. 388/2000 e successive modificazioni.
Aspetti contabili
Per la rilevazione contabile del contributo di pertinenza di ciascun Fondo interprofessionale, dovuto per i periodi a decorrere dal 1 gennaio 2004 dai datori di lavoro che hanno aderito entro il 30 giugno 2003, verranno istituiti appositi conti contabili. Le istruzioni di dettaglio saranno fornite con un separato messaggio dell’Istituto.
Rinvii e chiarimenti richiamati
La circolare richiama espressamente la circolare n. 71 del 2 aprile 2003, il messaggio n. 61 del 19 maggio 2003 e il messaggio n. 5684 del 1 marzo 2004 per le modalità di revoca dell’adesione. Tali rinvii completano il quadro applicativo, ma il contenuto del presente atto si concentra sui chiarimenti operativi immediatamente rilevanti per i datori di lavoro aderenti e per le strutture INPS.
Punti principali
Efficacia delle adesioni ai Fondi
Le adesioni ai Fondi interprofessionali, già illustrate nella precedente circolare n. 71/2003, hanno iniziato a produrre effetti finanziari e contributivi dal 1 gennaio 2004 se espresse entro il 30 giugno 2003. Le adesioni successive, effettuate entro il periodo di paga di giugno 2004, avranno efficacia dal 1 gennaio 2005. L’adesione ha validità annuale ed è tacitamente prorogata salvo disdetta.
Finanziamento dei Fondi e quote trasferite
Il finanziamento dei Fondi deriva dal contributo integrativo ex art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, versato dai datori di lavoro che aderiscono. L’INPS trasferisce al Fondo indicato dal datore di lavoro la quota pari a un terzo del contributo integrativo nonché la restante quota dei due terzi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 66, comma 2, della legge n. 144/1999. Per i datori di lavoro non aderenti resta fermo il versamento all’INPS secondo le modalità ordinarie.
Soggetti esclusi e contributi non devolvibili
La disciplina non si applica ai datori di lavoro e/o lavoratori esclusi dalla contribuzione per disoccupazione involontaria e ai lavoratori non tenuti al versamento del contributo integrativo ex legge n. 845/1978. A titolo esemplificativo vengono richiamati soci di cooperative ex DPR n. 602/1970, apprendisti, lavoratori extracomunitari stagionali, operai agricoli, lavoratori interinali e lavoratori somministrati. Inoltre non possono essere devolute ai Fondi le quote di contribuzione oggetto di agevolazione contributiva.
Fusioni, incorporazioni e cessione di ramo d’azienda
In caso di fusione per incorporazione o cessione di ramo d’azienda, l’adesione già effettuata dall’azienda incorporata o ceduta continua a produrre automaticamente effetti finanziari e contributivi per tutto l’anno in cui si colloca l’operazione, in base ai principi generali di successione nei rapporti giuridici. Resta ferma per il datore di lavoro subentrante la possibilità di revocare successivamente l’adesione secondo le modalità già note.
Adempimenti delle imprese subentranti e delle sedi INPS
Le imprese subentranti devono comunicare l’operazione alla Sede INPS competente. Le procedure per la gestione di tali comunicazioni saranno rese disponibili a breve alle Sedi. Viene inoltre precisato che ciascun datore di lavoro può aderire a un solo Fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale, salvo il personale dirigente per il quale possono esistere Fondi specifici; se a seguito delle operazioni societarie risultano adesioni a Fondi diversi, devono essere aperte più posizioni contributive.
Modalità operative nella denuncia contributiva
Per la compilazione della denuncia contributiva DM10/2 i datori di lavoro aderenti devono continuare a utilizzare le consuete modalità. La procedura di controllo delle denunce aziendali attribuirà automaticamente ai singoli Fondi le quote di spettanza sulla base delle adesioni già comunicate dalle aziende. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo, il datore di lavoro deve corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che l’Istituto verserà al Fondo prescelto.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile del contributo di pertinenza di ciascun Fondo interprofessionale, dovuto per periodi a partire dal 1 gennaio 2004 dai datori di lavoro che hanno aderito entro il 30 giugno 2003, verranno istituiti appositi conti. Le relative istruzioni contabili saranno fornite con separato messaggio.
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