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Ordinanza

Ordinanza n. 277/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: 1. Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- del 26.02.2026 della Regione Puglia - Sezione Economia della Cultura, recante “Accordo per la Coesione - POC 2021-27 - Linea d’Intervento 6.2 Attività culturali ‘Sostegno alle produzioni culturali delle ICC e altre organizzazioni culturali’. Spettacolo dal vivo - Esecuzione DGR -OMISSIS- del 14.10.2025. Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- del 31.10.2025 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per il sostegno alle attività di Spettacolo dal vivo - Triennio 2025-2027. Approvazione esiti ammissibilità formale del secondo e ultimo gruppo di candidature e risultanze istruttorie delle osservazioni relative agli esiti di ammissibilità formale del primo gruppo di candidature”, pubblicata all’Albo pretorio on-line il 26.02.2026. 2. Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- del 26.02.2026 della Regione Puglia - Sezione Economia della Cultura, recante “Accordo per la Coesione - POC 2021-27 - Linea d’Intervento 6.2 Attività culturali ‘Sostegno alle produzioni culturali delle ICC e altre organizzazioni culturali’. Spettacolo dal vivo - Esecuzione DGR -OMISSIS- del 14.10.2025. Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- del 31.10.2025 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per il sostegno alle attività di Spettacolo dal vivo - Triennio 2025-2027. Presa d’atto delle risultanze della valutazione di merito del secondo gruppo di candidature e dell’aggiornamento del punteggio complessivo della valutazione di merito dei richiedenti riesame”, pubblicata all’Albo pretorio on-line il 26.02.2026, nella parte in cui ha confermato “la non ammissione a finanziamento e le risultanze della valutazione di merito così come già riportate nell’allegato B) della D.D. -OMISSIS- preso atto di quanto stabilito dalla Commissione di valutazione nel verbale -OMISSIS- del 12.02.2026” per -OMISSIS-. 3. Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- del 31.03.2026 della Regione Puglia - Sezione Economia della Cultura, recante “-OMISSIS- Accordo per la Coesione - POC 2021-27 - Linea d’Intervento 6.2 - Esecuzione DGR -OMISSIS- del 14.10.2025. Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- del 31.10.2025 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per il sostegno alle attività di Spettacolo dal vivo - Triennio 2025-2027. Presa d’atto delle risultanze della valutazione di merito del terzo gruppo di candidature e dell’aggiornamento del punteggio complessivo della valutazione di merito dei richiedenti riesame. Variazione compensativa, accertamento in entrata e prenotazione impegno di spesa”, pubblicata all’Albo pretorio on-line il 31.03.2026, nella parte in cui: - ha confermato “la non ammissione a finanziamento e le risultanze della valutazione di merito così come già riportate nell’allegato A) della D.D. --OMISSIS- preso atto di quanto stabilito dalla Commissione di valutazione nel verbale -OMISSIS- del 13.03.2026” per -OMISSIS-; - ha disposto la prenotazione d’impegno della spesa complessiva di € 11.736.583,82 in favore dei progetti ammessi; nonché dei seguenti atti presupposti: 4. Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- del 30.01.2026 della Regione Puglia - Sezione Economia della Cultura, pubblicata all’Albo pretorio on-line il 30.01.2026, nella parte in cui, con riferimento al progetto “Estensioni Music & Light Festival” presentato dalla ricorrente (id. fascicolo 58), ha attribuito un punteggio complessivo di 18/100 e ha dichiarato il progetto “non ammesso a finanziamento per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto” (soglia: 50 punti). 5. Verbale -OMISSIS- del 12.02.2026 della Commissione di Valutazione, nella parte in cui ha respinto le osservazioni presentate dalla ricorrente in data 03.02.2026 (prot. n. -OMISSIS- del 04.02.2026), confermando i punteggi assegnati con la seguente motivazione meramente tautologica: “Le osservazioni presentate contengono chiarimenti esplicativi rispetto a quanto già indicato nell’Istanza di finanziamento presentata in fase di candidatura che la Commissione ritiene non rilevanti per una eventuale revisione dei punteggi assegnati per i criteri n. 2, 4, 5 e 6. Il giudizio della Commissione di valutazione resta immutato”. 6. Verbale -OMISSIS- del 13.03.2026 della Commissione di Valutazione (richiamato nella D.D. --OMISSIS-), nella parte in cui ha confermato la non ammissione del progetto della ricorrente. 7. Comunicazione PEC del 26.02.2026 di rigetto delle osservazioni presentate dalla ricorrente. 8. Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- del 31.10.2025, di approvazione dell’Avviso pubblico. 9. Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- del 24.11.2025, di nomina della Commissione di Valutazione. 10. Verbali della Commissione di Valutazione nn. -OMISSIS- (relativi al primo gruppo di candidature). 11. Deliberazione di Giunta Regionale -OMISSIS- del 14.10.2025. 12. Eventuali atti istruttori, endoprocedimentali e preparatori, anche non conosciuti, posti a base delle valutazioni della Commissione.

Giustizia amministrativa202600427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali di non ammissione a finanziamento e di attribuzione del punteggio al progetto "Estensioni Music & Light Festival" nell'ambito dell'avviso per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo 2025-2027

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, gli atti con cui la Regione Puglia ha valutato il progetto presentato nell'ambito dell'avviso pubblico relativo al sostegno alle attività di spettacolo dal vivo, attribuendogli 18 punti su 100 e dichiarandolo non ammissibile al finanziamento per il mancato raggiungimento della soglia minima di 50 punti. Sono stati contestati anche il rigetto delle osservazioni presentate dalla candidata, i verbali della Commissione di valutazione, gli atti di approvazione degli esiti e gli atti presupposti, nonché la prenotazione della spesa in favore dei progetti ammessi. Dal testo emerge, in particolare, la doglianza relativa al difetto di motivazione, ritenuta dalla ricorrente meramente tautologica quanto al rigetto delle osservazioni, e la contestazione dei punteggi assegnati, inclusi gli zero punti per il criterio della rilevanza territoriale e per la qualità economico-finanziaria.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris, sulla base di una valutazione sommaria propria della fase cautelare. Ha ritenuto non ravvisabile, allo stato, il dedotto deficit motivazionale, considerando che i criteri di valutazione erano stati previamente predeterminati e che l'amministrazione aveva comunque esternato, seppur sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito. Quanto ai punteggi, il giudice ha rilevato che la ricorrente aveva conseguito soltanto 18 punti rispetto alla soglia minima di 50 e che, già autonomamente, apparivano idonee a sostenere la legittimità dell'esclusione l'attribuzione di zero punti per la rilevanza territoriale, in ragione dell'obiettiva carenza della descrizione del partenariato e della relativa rilevanza nazionale o internazionale, nonché l'attribuzione di zero punti su 20 per la qualità economico-finanziaria, considerato che erano state dichiarate risorse proprie pari a 1.500 euro annui, con un apporto prossimo allo zero per cento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, a un esame sommario, il ricorso non risulti assistito dal necessario fumus boni iuris.
  • La previa predeterminazione dei criteri di valutazione e l'esternazione, anche sintetica, dell'iter logico-giuridico seguito possono escludere, nella fase cautelare, la sussistenza di un deficit motivazionale nell'atto di valutazione.
  • Nelle procedure comparative per l'erogazione di finanziamenti pubblici, la rilevante distanza tra il punteggio conseguito e la soglia minima di ammissibilità può rendere decisivi, ai fini cautelari, anche singoli punteggi contestati, qualora la loro attribuzione risulti prima facie coerente con le carenze della proposta rispetto ai criteri dell'avviso.
  • È prima facie legittima l'attribuzione di zero punti per la rilevanza territoriale quando la proposta non descriva adeguatamente il partenariato né la sua rilevanza nazionale o internazionale, ove tali elementi siano richiesti dall'avviso per ottenere un punteggio diverso da zero.
  • La dichiarazione di risorse proprie estremamente esigue e di un apporto prossimo allo zero per cento può giustificare, in sede cautelare, l'attribuzione di zero punti per il criterio della qualità economico-finanziaria e concorrere a sostenere la non ammissione al finanziamento.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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