L.R. Lazio 3/2026
Servizio di psicologia scolastica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce il Servizio di psicologia scolastica per le scuole secondarie di primo e secondo grado, con contributi regionali, convenzioni con psicologi e un Comitato di monitoraggio. Prevede un regolamento attuativo, l’abrogazione della precedente disciplina del 2023 e coperture finanziarie per il 2026-2027. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.
Servizio di psicologia scolastica nelle scuole secondarie regionali
Servizio di psicologia scolastica
La legge regionale disciplina, per la Regione indicata, un Servizio di psicologia scolastica destinato alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione. L’intervento mira a sostenere studenti, famiglie e istituzioni scolastiche, con finalità di benessere psicofisico, prevenzione del disagio e contrasto alla dispersione.
Finalità e destinatari
La Regione orienta il Servizio al sostegno della personalità e della formazione degli studenti, nonché al supporto delle scuole e delle famiglie. La disciplina si colloca nel quadro delle competenze regionali in materia di tutela della salute e istruzione e richiama il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e delle norme generali sull’istruzione.
Il Servizio è rivolto in particolare alle scuole secondarie di primo e secondo grado e coinvolge studenti, dirigenti scolastici e personale scolastico.
Contenuto del Servizio e obiettivi operativi
Il Servizio è configurato come un insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a problematiche che emergono in ambito scolastico. Esso persegue la promozione del benessere psicofisico e, più in dettaglio:
- contribuisce al miglioramento della qualità della vita scolastica;
- accresce il benessere scolastico, anche in relazione alla qualità delle relazioni educative e ai percorsi di istruzione e formazione;
- favorisce il benessere psicologico di studenti e personale all’interno delle scuole.
Attività previste
Il Servizio opera d’intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia. Le principali attività riguardano:
- per gli studenti: sportelli di ascolto, sviluppo di competenze sociali, civiche e relazionali, rafforzamento di autostima e autoefficacia, contrasto alle dipendenze, prevenzione di comportamenti a rischio, prevenzione di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, disagio relazionale e gestione di eventuali situazioni di emergenza;
- per insegnanti, dirigenti, personale amministrativo, tecnico, ausiliario ed educativo: sostegno nella gestione dei bisogni educativi speciali, supporto nelle funzioni professionali e nella gestione della classe, collaborazione nel dialogo con le famiglie e nel rafforzamento della corresponsabilità educativa.
Le attività devono svolgersi nel rispetto dell’ordinamento di ciascuna istituzione scolastica, della normativa sulla protezione dei dati personali e del consenso informato.
Se dagli interventi o dalle segnalazioni emergono situazioni che richiedono terapie specifiche, il Servizio rinvia ai servizi territoriali specialistici, nel rispetto delle rispettive competenze.
Modalità di attuazione
Il Servizio è attuato tramite convenzioni tra istituzioni scolastiche e psicologi iscritti al relativo ordine professionale, individuati dalle scuole nell’esercizio della loro autonomia e nel rispetto della normativa sui contratti pubblici e delle linee guida regionali.
È prevista anche la possibilità di convenzioni tra scuole ricadenti nello stesso ambito territoriale, secondo la definizione contenuta nel regolamento regionale attuativo.
Il Servizio opera inoltre in coordinamento con i servizi socio-sanitari territoriali, ai sensi della legge n. 328/2000, salve le rispettive competenze.
Contributi regionali e attività ulteriori delle scuole
La Regione promuove il Servizio mediante la concessione di contributi alle istituzioni scolastiche per la sua attuazione. Criteri, modalità, eventuali priorità, importi massimi, percentuali concedibili ed erogazione sono demandati al regolamento regionale.
Le istituzioni scolastiche possono anche attivare progetti ulteriori rispetto al Servizio, per attività pedagogiche, educative e socio-culturali, ma con oneri aggiuntivi a proprio carico.
Comitato regionale per il Servizio
È istituito presso la Giunta regionale un Comitato regionale per il Servizio di psicologia scolastica, con funzioni di monitoraggio, indirizzo, coordinamento e diffusione delle attività.
Il Comitato è presieduto e coordinato dall’Assessore regionale competente o da un suo delegato ed è nominato con decreto del Presidente della Regione. Ne fanno parte, almeno:
- il Presidente della Regione o un suo delegato;
- l’Assessore competente o un suo delegato;
- il direttore della struttura regionale competente o un suo delegato;
- un rappresentante della Consulta degli studenti regionale, a rotazione annuale;
- un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.
Possono inoltre esserne componenti, previa specifica intesa quando richiesta:
- un rappresentante del personale docente;
- un rappresentante del personale ATA;
- il coordinatore o un delegato del FoRAGS;
- un rappresentante della dirigenza scolastica;
- un rappresentante dell’Ordine professionale degli psicologi.
Il Comitato resta in carica fino alla fine della legislatura e continua comunque ad operare fino all’insediamento del nuovo Comitato. Le funzioni sono definite dalla Giunta regionale; organizzazione e funzionamento sono disciplinati da regolamento interno.
La partecipazione è gratuita e non comporta oneri per il bilancio regionale, né emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese. Il Comitato può valutare, d’intesa con l’Ordine degli psicologi, iniziative formative per consolidare buone prassi professionali.
Regolamento attuativo e sperimentazione
La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, adotta un regolamento di attuazione e integrazione che disciplina:
- schemi tipo delle convenzioni;
- linee guida per l’attuazione;
- definizione dell’ambito territoriale per convenzioni tra scuole;
- criteri e modalità dei contributi, importi massimi, percentuali concedibili e modalità di erogazione;
- controlli sull’uso corretto dei contributi, cause di revoca e recupero delle somme;
- monitoraggio e controllo sull’organizzazione e sull’attuazione del Servizio;
- eventuale fase sperimentale, non superiore a tre anni, con adeguata valutazione di efficacia.
Abrogazione della precedente disciplina
È abrogato l’articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, che riguardava l’istituzione del servizio regionale di psicologia scolastica. La nuova legge sostituisce quindi la precedente disciplina regionale in materia.
Monitoraggio e valutazione degli effetti finanziari
La Giunta regionale, sulla base del monitoraggio svolto dalla struttura regionale competente e in raccordo con la direzione bilancio, deve presentare annualmente alla commissione consiliare competente una relazione contenente:
- gli obiettivi programmati rispetto alle misure e agli strumenti previsti;
- le risorse finanziarie impiegate e quelle eventualmente disponibili per i contributi;
- tipologia e numero dei beneficiari dei contributi concessi.
Copertura finanziaria
Gli oneri della legge sono coperti con una specifica voce di spesa nel programma 06 “Servizi ausiliari all’istruzione” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti”, denominata “Spese per il servizio di psicologia scolastica”. Gli stanziamenti sono pari a:
- euro 400.000,00 per il 2026;
- euro 750.000,00 per il 2027.
La copertura deriva dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale del bilancio regionale 2026-2028. Per gli anni successivi al 2027, la copertura è demandata allo stanziamento autorizzato dalla legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
È inoltre prevista la possibilità di concorrere con risorse del Programma FSE+ 2021-2027, Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”, Priorità 3 “Inclusione Sociale”.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 11 feb 2026L.R. Lazio 4/2026
- Legge · 3 feb 2026L.R. Lazio 2/2026
- Legge · 26 feb 2026L.R. Lazio 5/2026
- Legge · 2 mar 2026L.R. Lazio 6/2026
- Legge · 12 gen 2026L.R. Lazio 1/2026
- Legge · 17 mar 2026L.R. Lazio 8/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →