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Legge

L.R. Lazio 8/2026

Agevolazioni fiscali per il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico

Normativa regionaleL.R. Lazio 8/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce, nella Regione indicata, un credito d’imposta IRAP per chi effettua erogazioni liberali destinate a interventi di promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e di sostegno alla cultura. Le misure sono del 60% o 40% a seconda del tipo di intervento, entro 20.000 euro annui per soggetto, nei limiti di bilancio e con apposito regolamento attuativo.

Agevolazioni fiscali regionali per erogazioni liberali a favore di beni culturali e paesaggistici

Agevolazioni fiscali regionali per il patrimonio culturale e paesaggistico

La legge introduce, per la Regione di riferimento, un sistema di agevolazioni fiscali collegato a erogazioni liberali destinate a interventi di promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e al sostegno della cultura. La disciplina opera nel quadro delle competenze regionali e richiede un regolamento attuativo per definire modalità operative, prenotazione del credito e gestione delle domande.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione riconosce agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per finanziare interventi culturali e paesaggistici localizzati nel territorio regionale. Il provvedimento si coordina con la programmazione regionale in materia di servizi culturali e valorizzazione culturale e si applica esclusivamente nell’ambito regionale.

Destinatari del beneficio

Possono accedere alle agevolazioni i soggetti indicati dalla normativa IRAP che abbiano sede legale o una stabile organizzazione nella Regione, individuati secondo le regole tributarie richiamate dalla legge. In particolare rientrano:

  • società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici ed enti pubblici o privati con oggetto commerciale;
  • società di persone e assimilate;
  • società semplici e assimilate esercenti arti e professioni;
  • fondazioni, comprese quelle bancarie.

Interventi finanziabili con le erogazioni liberali

Le agevolazioni riguardano le erogazioni liberali destinate a due categorie di interventi, purché localizzati nella Regione:

  • interventi di promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e della normativa regionale paesistica;
  • interventi previsti dalla disciplina statale sul rilancio del patrimonio culturale, dello sviluppo della cultura e del turismo.

Soggetti promotori degli interventi

Gli interventi agevolabili devono essere promossi da soggetti che abbiano un radicamento regionale e finalità coerenti con la valorizzazione culturale o paesaggistica. In particolare:

  • soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro con sede legale o stabile organizzazione operativa nella Regione;
  • società cooperative con sede legale o stabile organizzazione nella Regione;
  • enti ecclesiastici riconosciuti civilmente con sede legale nella Regione. Per i soggetti non profit e per le cooperative, lo statuto o l’atto costitutivo devono prevedere finalità di promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio.

Misura del credito d’imposta

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta sull’IRAP, riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di intervento finanziato:

  • 60% delle erogazioni liberali destinate ai progetti di cui alla lettera a) degli interventi agevolati;
  • 40% delle erogazioni liberali destinate ai progetti di cui alla lettera b).

Il credito è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate e fino a un importo annuo massimo di 20.000 euro per ciascun soggetto beneficiario. Le risorse vengono ripartite in misura paritaria tra le due tipologie di intervento.

Prenotazione del beneficio e decadenza

Per gli interventi di promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, il regolamento attuativo deve prevedere un sistema di prenotazione del beneficio basato sulla dichiarazione di volontà di effettuare l’erogazione liberale. Deve inoltre essere fissato un termine massimo per l’effettivo versamento: se il termine decorre inutilmente, la prenotazione decade e la relativa quota torna disponibile per altre richieste.

Regolamento attuativo e piattaforma informatica

La Giunta regionale deve adottare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e previo parere della commissione consiliare competente, un regolamento che disciplini:

  • termini e modalità di presentazione e istruttoria delle domande;
  • individuazione dei progetti di intervento;
  • individuazione dei soggetti promotori;
  • modalità di prenotazione del credito e termine per l’erogazione liberale;
  • criteri di ripartizione annuale del credito per gli interventi di promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Il regolamento deve inoltre disciplinare, previa intesa con il Ministero competente in materia di cultura, le modalità attuative delle agevolazioni relative agli interventi della disciplina statale richiamata dalla legge. È prevista anche l’istituzione e il funzionamento di una piattaforma informatica per la presentazione dei progetti, la gestione delle erogazioni liberali e delle istanze di agevolazione.

Rapporti con lo Stato e aiuti di Stato

La Regione può stipulare una convenzione con l’Agenzia delle entrate per regolare le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni fiscali. Le misure devono comunque rispettare la normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.

Monitoraggio e valutazione finanziaria

La Giunta regionale, sulla base del monitoraggio svolto dalle strutture competenti, deve presentare annualmente alla commissione consiliare competente una relazione contenente:

  • obiettivi programmati per l’attuazione degli interventi;
  • risorse finanziarie impiegate e risorse eventualmente ancora disponibili;
  • tipologia e numero dei beneficiari, degli interventi finanziati e dei soggetti promotori.

Copertura finanziaria

La legge individua coperture specifiche nel bilancio regionale 2026-2028 per:

  • gestione della convenzione con l’Agenzia delle entrate;
  • realizzazione e funzionamento della piattaforma informatica;
  • riconoscimento dei crediti d’imposta ai beneficiari. Per gli anni successivi al 2028, la copertura della parte corrente sarà assicurata con le autorizzazioni previste dalla legge di bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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