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Legge

L.R. Lazio 6/2026

Contributi per favorire l'uso agricolo delle zone montane

Normativa regionaleL.R. Lazio 6/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce contributi regionali per favorire l’uso agricolo delle zone montane: rimborso degli onorari notarili per acquisto di terreni/fabbricati destinati ad uso agricolo e aiuti per la coltivazione di specie arboree da frutto. La Giunta definisce criteri e domande entro 90 giorni. Stanziamenti previsti per il 2026-2028; entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.

Contributi regionali per l’uso agricolo delle zone montane

Contributi per favorire l’uso agricolo delle zone montane

La legge della Regione disciplina un pacchetto di misure economiche per incentivare l’utilizzo agricolo delle zone montane e contrastarne l’abbandono. L’intervento si applica esclusivamente al territorio regionale e mira anche a sostenere la tutela del suolo, la prevenzione dei dissesti e lo sviluppo socio-economico delle comunità locali.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione riconosce il valore strategico delle zone montane per ambiente, biodiversità, risorse naturali e coesione sociale. In coerenza con la Costituzione e con lo Statuto regionale, la legge intende creare condizioni favorevoli per l’uso agricolo di tali aree, promuovendo lo sviluppo dei prodotti e dei territori locali.

Tipologie di contributo previste

La disciplina prevede due linee di sostegno:

  • contributi per coprire le spese sostenute a titolo di onorari notarili in occasione dell’acquisto di terreni o fabbricati destinati all’uso agricolo;
  • contributi per sostenere l’attività agricola, in particolare la coltivazione di specie arboree da frutto in terreni montani.

Contributo per gli onorari notarili

Il contributo per gli onorari notarili riguarda gli acquisti di terreni o fabbricati che devono:

  • essere destinati all’uso agricolo, in conformità agli strumenti urbanistici comunali;
  • trovarsi nelle zone totalmente montane individuate secondo la direttiva 75/268/CEE.

Nel caso di acquisto di terreni, è richiesto che la superficie non sia inferiore a 2.500 metri quadrati.

I beneficiari sono persone fisiche o giuridiche, con priorità per le aziende agricole presenti nelle zone montane. Ulteriori priorità spettano a:

  • soggetti di età inferiore a 41 anni non compiuti;
  • agricoltori in forma associata;
  • soggetti che acquistano terreni di superficie maggiore.

Il contributo copre integralmente le spese notarili sostenute, entro un minimo di 500 euro e un massimo di 2.500 euro.

Contributo per sostenere l’attività agricola

Il contributo per l’attività agricola è destinato a sostenere la coltivazione di specie arboree da frutto in terreni che devono:

  • essere destinati all’uso agricolo secondo gli strumenti urbanistici comunali;
  • trovarsi nelle zone totalmente montane ai sensi della direttiva 75/268/CEE;
  • avere una superficie non inferiore a 1.000 metri quadrati;
  • presentare coltivazioni arboree in buono stato.

I beneficiari sono i soggetti non imprenditori agricoli che conducono i terreni in proprietà o in affitto.

L’aiuto è compreso tra 150 e 600 euro ed è determinato secondo i seguenti parametri:

  • 10 euro per ciascuna pianta di olivo, noci, nocciole, castagne e altre specie arboree da frutto coltivate sul fondo, fino al massimo concedibile;
  • 50 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie coltivata a vite da tavola e da vino, fino al massimo concedibile.

Modalità attuative e criteri di concessione

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve adottare una deliberazione attuativa che definisca:

  • ulteriori tipologie contrattuali ammissibili al contributo per gli onorari notarili;
  • criteri di concessione e modalità di presentazione delle domande;
  • priorità per i contributi relativi agli onorari notarili, tenendo conto delle priorità già previste dalla legge;
  • documentazione da allegare alle domande;
  • modalità di erogazione;
  • controlli sull’uso corretto dei contributi, nonché cause di revoca e recupero delle somme;
  • eventuale cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche.

Salve le priorità previste per i contributi notarili, i contributi sono concessi fino a esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine di presentazione delle domande; inoltre, possono essere cumulabili tra loro.

Regime degli aiuti di Stato dell’Unione europea

I contributi devono rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Per gli interventi esentati dalla notifica alla Commissione europea, la concessione avviene nel rispetto dei regolamenti UE applicabili e dei relativi periodi di validità.

Per gli interventi soggetti a notifica, i contributi possono essere concessi solo dopo autorizzazione della Commissione europea, oppure quando sia ragionevole ritenere che l’autorizzazione sia intervenuta in forma implicita; in tal caso, la concessione decorre dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita.

Monitoraggio e relazione sugli effetti finanziari

La Giunta regionale, sulla base del monitoraggio svolto dalla struttura regionale competente, anche in raccordo con la struttura competente in materia di bilancio, presenta annualmente alla commissione consiliare competente una relazione contenente:

  • gli obiettivi programmati rispetto alle misure attuate;
  • l’ammontare delle risorse impiegate e di quelle eventualmente disponibili;
  • tipologia e numero dei beneficiari dei contributi concessi.

Copertura finanziaria e stanziamenti

Gli oneri sono coperti mediante apposite voci di spesa nel programma “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, missione “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo “Spese correnti”.

Sono previsti stanziamenti pari a:

  • 50.000 euro per il 2026 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 per i contributi sugli onorari notarili;
  • 80.000 euro per il 2026 e 150.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 per i contributi per sostenere l’attività agricola.

Le risorse complessive sono coperte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale del bilancio regionale. Per le annualità successive al 2028, la copertura sarà assicurata con gli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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