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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8222/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Hera impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato gli avvisi di pagamento per Tares 2013 e Tari 2014 notificati a Ceva, ritenendo illegittima la pretesa impositiva in quanto Ceva aveva provato che su gran parte delle aree si producevano rifiuti speciali (imballaggi terziari) smaltiti autonomamente da operatore autorizzato. Hera deduceva violazione di norme tributarie e vizi di motivazione: in particolare contestava l'attribuzione dell'onere probatorio in capo al contribuente (sosteneva che la prova della mancata produzione di rifiuti urbani gravasse su Ceva), la motivazione apparente del giudice di merito nel ritenere che la produzione di rifiuti speciali escludesse quella di urbani, l'uso indebito di presunzioni e la mancata considerazione che, anche se la quota variabile poteva essere esclusa, la quota fissa del tributo doveva comunque essere pagata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha rinviato la causa alla stessa Commissione in diversa composizione. La Corte ha precisato i principi di diritto: la produzione di rifiuti speciali (inclusi gli imballaggi terziari) su parte rilevante delle superfici può dare diritto all'esclusione dalla superficie tassabile solo se il produttore dimostra l'effettivo trattamento/smaltimento autonomo e delimita le superfici esenti; la dimostrazione della produzione di rifiuti speciali su 'gran parte' delle aree non esclude automaticamente la produzione, anche nelle restanti aree, di rifiuti urbani o assimilati; la quota variabile può essere esclusa se provata la produzione esclusiva di rifiuti speciali e il loro smaltimento autonomo, ma la quota fissa è dovuta comunque in relazione al possesso/detenzione delle superfici, indipendentemente dalla effettiva produzione di rifiuti urbani.

Norme richiamate

  • art.62 d.lvo 507/1993

    “nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti (…)”

    Esclude dalla superficie tassabile le porzioni di area dove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore dimostri il loro trattamento/smaltimento; l'esclusione riguarda solo le superfici effettivamente e distintamente dimostrate.

  • art.14 d.l. 201/2011 (commi 10-11) (Tares)

    “10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. 11. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio ... e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti ...”

    Conferma che l'esclusione della superficie opera solo se il produttore prova il trattamento dei rifiuti speciali; ricorda la distinzione tra quota variabile (collegata ai rifiuti prodotti) e quota fissa (finalizzata a coprire costi generali e dovuta indipendentemente dalla produzione).

  • art.49 d.lgs. 22/1997

    “a chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ...”

    Indica il presupposto impositivo relativo all'occupazione/detenzione di locali; la normativa è interpretata come fonte della distinzione tra parte variabile (collegata a produzione di rifiuti urbani o assimilati) e parte fissa (dovuta per il solo possesso/detenzione di superfici).

  • art.1, commi 641-642, l. 147/2013 (TARI)

    “641. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, ... suscettibili di produrre rifiuti urbani. 642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga ... locali o aree scoperte, ... suscettibili di produrre rifiuti urbani. (…)”

    Stabilisce il presupposto della TARI nel possesso/detenzione di superfici suscettibili di produrre rifiuti urbani; sottolinea l'astrattezza del presupposto per la quota fissa, che resta dovuta.

  • art.2729 cod. civ.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova; la Corte rileva che la questione principale è di ripartizione e quantificazione probatoria in materia tributaria, ma non ha ritenuto decisivo un uso improprio di presunzioni richiamate dall'art.2729.

  • art.21 co.7 d.lgs. 22/1997

    Richiesto come requisito dell'avvio al recupero da parte di operatori autorizzati: per ottenere l'esclusione dalla superficie tassabile occorre comprovare il conferimento/recupero presso operatori autorizzati.

  • art.70 d.lgs. 507/1993

    Richiamato in relazione all'obbligo di denuncia informativa del contribuente per l'esclusione di aree dalla superficie tassabile; implica un onere di informazione/quantificazione a carico del contribuente.

Massime di principio

  • La produzione di rifiuti speciali su parte delle superfici non determina automaticamente l'esenzione dell'intera superficie: il contribuente deve provare l'esclusiva produzione e lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali e delimitare le superfici esenti.
  • La quota variabile della tariffa può essere esclusa se il contribuente prova che produce esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili e li smaltisce autonomamente tramite operatori autorizzati.
  • La quota fissa della tariffa (Tares/Tari) è dovuta in ogni caso in relazione al possesso o detenzione delle superfici, poiché finanzierebbe costi generali e di investimento; non è esclusa dalla mera produzione di rifiuti speciali su parte dell'insediamento.
  • L'onere probatorio per ottenere la riduzione della superficie tassabile ricade sul contribuente: occorre documentare natura dei rifiuti, entità e delimitazione delle aree interessate e modalità di smaltimento conformi alla normativa.
  • Il giudice tributario, in sede di merito, deve verificare separatamente la fondatezza parziale della pretesa tributaria (eventuale concorso di aree tassabili) e pronunciarsi anche sul pagamento della quota fissa; non è sufficiente una pronuncia che estenda l'esenzione senza accertamenti su tutta la superficie.

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