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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 24933 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Indicazione ragione di iscrizione a ruolo - Mancanza -Difetto di motivazione - Nullità della cartella -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno impugnato una cartella con cui venivano richiesti 44.985,72 euro per interessi di sospensione, oltre 2.091,84 euro per compensi di riscossione, relativi all'imposta di successione. La cartella indicava soltanto il periodo di maturazione degli interessi e il provvedimento di revoca della sospensione, senza specificare il tasso applicato né il metodo di calcolo. I contribuenti hanno quindi dedotto il difetto di motivazione, sostenendo di non poter verificare la correttezza della somma richiesta né esercitare pienamente il diritto di difesa.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale e quella regionale hanno accolto le ragioni dei contribuenti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il richiamo al periodo di debenza e al provvedimento di revoca fosse sufficiente. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che, quando la cartella non è preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente e intellegibile. L'indicazione del solo periodo degli interessi e del provvedimento di revoca non consentiva di controllare il calcolo, poiché mancavano il tasso e il criterio utilizzato. La cartella è stata pertanto ritenuta viziata per difetto di motivazione. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 241/1990, art. 3

    Ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne determinano l'adozione. Tale obbligo impone che la pretesa sia comprensibile e verificabile dal destinatario.

  • Legge n. 212/2000, art. 7

    In materia tributaria, gli atti dell'amministrazione devono essere motivati in modo tale da consentire al contribuente di conoscere la pretesa e di difendersi efficacemente.

  • D.Lgs. n. 46/1999, art. 15

    La norma è stata invocata dall'Agenzia delle Entrate per sostenere la sufficienza degli elementi indicati nella cartella, ma la Corte ha ritenuto comunque necessaria l'indicazione concreta degli elementi utili a verificare il calcolo degli interessi.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Le disposizioni individuano i motivi del ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia, rispettivamente per violazione di legge e per vizio della motivazione.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento deve consentire al destinatario di ricostruire e verificare la pretesa, non limitandosi a indicare genericamente la causale o a richiamare altri provvedimenti.
  • Quando sono richiesti interessi, devono essere indicati almeno il periodo di riferimento, il tasso applicato, la base di calcolo e il criterio o metodo utilizzato, soprattutto se la cartella non è preceduta da un avviso di accertamento dettagliato.
  • Il semplice rinvio a un precedente atto o provvedimento non è sufficiente se quel rinvio non permette di comprendere autonomamente come sia stata determinata la somma richiesta.
  • Il difetto di elementi essenziali che impedisca al contribuente di controllare l'importo e di contestarlo efficacemente può comportare la nullità della cartella per difetto di motivazione.
  • L'amministrazione non può pretendere che il contribuente ricostruisca autonomamente, tramite conoscenze giuridiche o fonti esterne, il procedimento di calcolo seguito per determinare il debito.

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