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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15719/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 (traffico e detenzione di sostanze stupefacenti). Il ricorrente deduceva violazione di legge per la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria (art. 275 co. 3 c.p.p.), sostenendo di aver ammesso le responsabilità, di essersi dissociato dai sodali dal giugno 2022, di aver esercitato attività lecita (fabbro), di essere incensurato e che il tempo trascorso e la sua condotta non giustificavano il mantenimento della misura più afflittiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione della doppia presunzione contemplata dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati indicati (tra cui l'art. 74 d.P.R. 309/1990) e ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato il mantenimento della custodia in carcere: gravità e concretezza degli indizi (videoriprese, intercettazioni, arresti in flagranza, sequestri, dichiarazioni acquirenti), ruolo di raccordo e di primo piano del ricorrente nell'organigramma dell'associazione, continuità dell'attività illecita, assenza di stabile occupazione lecita e pericolosità del contesto. La Suprema Corte ha sottolineato che le prospettazioni difensive (ammissione, presunta dissociazione, tempo trascorso, status di incensurato) non hanno smentito i ragionamenti motivati del Tribunale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione della sentenza all'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte conferma che per i reati indicati nell'elenco (tra cui l'art. 74 d.P.R. 309/1990) opera una doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo con prova contraria concreta; trattandosi di norma speciale prevale sull'art. 274 c.p.p.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari; richiamata per distinguere il meccanismo speciale dell'art. 275 comma 3 e per ribadire il principio che il pericolo di reiterazione deve essere attuale e concreto e valutato prognosticamente.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Reato di traffico di stupefacenti inserito nell'elenco che attiva la presunzione di cui all'art. 275 co. 3 c.p.p.; la sua presenza nel titolo cautelare rafforza la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiama il requisito dell'attualità del pericolo; la Corte chiarisce che non si richiede imminenza di occasioni specifiche di recidiva, ma una valutazione prognostica basata su modalità della condotta, personalità e contesto ambientale.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale cui la Corte ordina di ottemperare trasmettendo copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.

  • Corte costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Per i reati ricompresi nell'elenco dell'art. 275 co. 3 c.p.p. (es. art. 74 d.P.R. 309/1990) opera una presunzione di necessità e adeguatezza della custodia in carcere: per superarla sono necessari elementi concreti e specifici, non la sola ammissione, il decorso del tempo o il generico richiamo a dissociazione.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione è prognostica: il giudice deve considerare modalità di commissione, ruolo nell'organizzazione, continuità dell'attività illecita, legami con l'ambiente criminale e la presenza/assenza di un'occupazione lecita stabile; più grave e centrale è il ruolo, più difficile è alleggerire la misura cautelare.
  • La semplice dichiarazione di volontà di dissociarsi o il fatto di essere incensurati non sono di per sé sufficienti a mutare la valutazione cautelare se gli elementi probatori indicano una pericolosità concreta e recente.
  • Il decorso del tempo ha valore neutro se non accompagnato da elementi oggettivi che mostrino cambiamento della situazione personale o ambientale; pertanto, per ottenere misure meno afflittive occorre provare circostanze nuove, verificabili e pertinenti (es. lavoro stabile, distacco effettivo e protratto dal contesto, apporti di prova documentali).
  • La custodia domiciliare, anche con sorveglianza elettronica, può essere ritenuta inadeguata quando la salvaguardia dell'esigenza speciale-preventiva richiede il contenimento fisico dell'indagato in relazione al suo ruolo e al modus operandi dell'organizzazione.

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