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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30524/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva dequalificazione/demansionamento e condotte mobbizzanti dall'Azienda Ospedaliera in conseguenza della riclassificazione del posto per il quale era stato assunto (da "Collaboratore amministrativo professionale - Avvocato - Categoria D" a "Collaboratore amministrativo professionale addetto al settore legale - Categoria D"), il rifiuto dell'Azienda di consentirne l'iscrizione nell'Albo speciale degli Avvocati, la mancata inclusione in un progetto (poi svolto senza di lui), l'imposizione delle ferie nel periodo natalizio e altri atti che avrebbero determinato emarginazione e danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in euro 601.461,00; chiedeva accertamento delle violazioni, cessazione degli atti persecutori e risarcimento

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo alla presunta nullità per discordanza nominativa del collegio. Quanto ai restanti motivi, ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello, la quale aveva letto la declaratoria contrattuale del CCNL come riferibile a un unico profilo di "Collaboratore amministrativo - Categoria D" (con possibilità di svolgimento delle attività nel settore legale secondo le esigenze aziendali), escludendo così il demansionamento e la riconducibilità delle condotte a mobbing non provato; ha altresì ritenuto congrua la valutazione del materiale probatorio e corretta la liquidazione delle spese di lite da parte del giudice di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (euro 200,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compensi, più spese generali al 15% ed accessori) e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto secondo la normativa.

Norme richiamate

  • art. 276 c.p.c.

    Citato dal ricorrente per denunciare vizi formali del processo (nullità) ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile per mancanza di specificazione della discordanza dei nominativi del collegio

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato insieme ad altri articoli procedurali nel motivo sulla presunta nullità; non ha trovato accoglimento

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla nullità formale del provvedimento, ritenuto inammissibile per carenza di elementi probatori sulla presunta discrepanza

  • art. 2087 c.c.

    Invocato dal ricorrente quale base della responsabilità datoriale: la Corte ha ritenuto che le condotte denunciate non integrassero un illecito ai sensi dell'art. 2087 e non fossero fonte di danno professionale provato

  • CCNL 7.4.1999 Allegato 1 ("Collaboratore amministrativo - Categoria D")

    La Corte territoriale, confermata dalla Cassazione, ha interpretato la declaratoria come riferita a un unico profilo professionale la cui rubrica e il primo comma indicano funzioni unitarie; il secondo comma è stato letto come precisazione che le attività possono svolgersi anche nel settore legale secondo esigenze aziendali e requisiti del personale, escludendo quindi l'esistenza di un profilo distinto riservato ai titoli abilitativi

  • art. 42 d.P.R. 220/2001

    Richiamato nel motivo che insisteva sull'interpretazione della declaratoria contrattuale; la Corte non ha riconosciuto la violazione invocata

  • art. 15 e art. 17 CCNL comparto Sanità 7.4.1999

    Invocati per sostenere la distinzione di profili; la Corte ha ritenuto che la stesura contrattuale non giustificasse la separazione dei profili come dedotto dal ricorrente

  • art. 29 l.r. Basilicata n. 28/2007

    Richiamato dal ricorrente sotto il profilo delle norme regionali sull'accesso all'impiego: la Corte ha escluso che vi fosse contrasto con le norme regionali, dato l'orientamento interpretativo sul CCNL

  • artt. 97 e 113 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in relazione al diritto di accesso all'impiego e alla tutela giurisdizionale; la Corte non ha ravvisato violazioni alla luce della valutazione complessiva

  • art. 2113 c.c.

    Invocato per la tutela delle qualifiche e diritti del lavoratore; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché non provato il mutamento illegittimo della qualifica

  • art. 2077, comma 2, c.c.

    Richiamato nel contesto della lamentata illegittimità del mutamento della posizione professionale: la Corte non ha rilevato violazione

  • art. 112 c.p.c.

    Utilizzato nei motivi che contestavano la valutazione probatoria e l'ammissibilità delle prove richieste; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione istruttoria e l'ammissibilità delle prove

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato con l'art. 2103 c.c. dal ricorrente per sostenere il diritto alle mansioni per cui era stato assunto: la Corte ha escluso il riconoscimento del diritto dedotto in mancanza di prova del demansionamento

  • art. 2103 c.c.

    Invocato per affermare il diritto del lavoratore alle mansioni proprie della qualifica; la Corte ha ritenuto non assistito da prova il mutamento illecito delle mansioni

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla valutazione della documentazione probatoria: la Corte ha escluso errori o omissioni nella valutazione del materiale istruttorio

  • art. 21 D.M. n. 55/2014 e Tabelle parametri forensi

    Richiamati nel motivo relativo alla determinazione delle spese di lite; la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione operata dal giudice di merito in base al valore della causa

  • art. 23, comma 8 bis D.L. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 176/2020)

    Norma procedurale menzionata in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; richiamo formale senza impatto sulla decisione di merito

  • art. 13, co.1 quater d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dell'obbligo del versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore contributo unificato previsto

Massime di principio

  • La qualificazione contrattuale va interpretata nel suo insieme: rubrica e primo comma possono indicare un profilo unitario anche se vi sono riferimenti all'esercizio di attività "nel settore legale"; non basta la presenza di titoli abilitativi per dedurre automaticamente l'esistenza di un profilo distinto
  • Per sostenere un demansionamento è necessario provare il mutamento concreto e illegittimo delle mansioni svolte rispetto a quelle previste dalla qualifica di assunzione; la mera diversa intitolazione o riclassificazione formale non è sufficiente se le mansioni effettive coincidono con il profilo contrattuale
  • Le azioni per mobbing richiedono prova specifica di condotte persecutorie e del nesso causale con i danni lamentati; valutazioni probatorie del giudice di merito hanno ampia discrezionalità e sono difficilmente ribaltabili in Cassazione senza vizi logico-giuridici evidenziabili
  • Il contrasto con norme regionali o con l'avviso di selezione va dimostrato concretamente: la prevalente interpretazione del contratto collettivo può escludere l'illegittimità dell'operato datoriale quando non sia dimostrato un diritto inderogabile del lavoratore
  • Le censure formali procedurali (es. discordanza nominativa del collegio) necessitano di puntuale indicazione e prova del vizio; l'eccezione generica è inammissibile
  • Chi impugna deve curare l'onere probatorio: omissioni o prove testimoniali non richieste o non specificate possono portare al rigetto per insufficienza di elementi probatori
  • In caso di soccombenza il giudice può liquidare le spese in base al valore della domanda risarcitoria e prevedere il contributo unificato e oneri di legge; il ricorrente deve considerare il rischio di condanna alle spese anche in caso di questioni interpretative del CCNL

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