Sentenza del 23/02/2015 n. 1104 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Atto di pignoramento - Giurisdizione delle commissioni Tributarie - Esclusione - Tranlsatio iudicii - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa controversia è stata dichiarata estranea alla giurisdizione tributaria. La causa deve essere riassunta davanti al giudice ordinario competente mediante translatio iudicii, secondo le modalità previste dall'art. 50 c.p.c., così da conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei limiti applicabili.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità di un atto di pignoramento, cioè un atto della riscossione forzata tributaria. È stata quindi esaminata la questione della giurisdizione: gli atti esecutivi successivi alla riscossione, come il pignoramento, non rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ma in quella del giudice ordinario.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992
La giurisdizione tributaria riguarda le controversie aventi a oggetto i tributi e gli atti impugnabili individuati dalla normativa processuale tributaria, ma non si estende agli atti propri dell'esecuzione forzata, come il pignoramento.
Art. 50 c.p.c.
Quando il giudice dichiara il difetto di giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione mediante translatio iudicii, entro il termine previsto, conservando gli effetti della domanda secondo legge.
Massime di principio
- Le contestazioni relative all'esistenza, all'ammontare o alla corretta notificazione del tributo possono rientrare nella giurisdizione tributaria; le contestazioni riguardanti la fase esecutiva, come pignoramenti e altri atti di espropriazione forzata, spettano invece normalmente al giudice ordinario.
- La presentazione della contestazione davanti al giudice privo di giurisdizione non determina necessariamente la perdita della tutela: occorre riassumere tempestivamente la causa davanti al giudice competente mediante translatio iudicii.
- Per individuare il giudice competente è essenziale distinguere tra l'atto presupposto della riscossione e l'atto esecutivo: il primo può essere tributario, mentre il secondo è generalmente soggetto alla giurisdizione ordinaria.
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