Sentenza n. 16378/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di pagare le spese di lite, per complessivi 2.844 euro, liquidate con due sentenze definitive del Tribunale di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, e distratte in favore dell’avvocato antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza di due sentenze definitive e non impugnate del Tribunale di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, notificate al Ministero, che avevano condannato l’Amministrazione al pagamento in suo favore, quale avvocato antistatario, di spese legali complessivamente pari a 2.844 euro. Ha dedotto il mancato pagamento delle somme dovute in esecuzione dei titoli giudiziali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione ai titoli giudiziali, corrispondendo le somme liquidate, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Ha nominato commissario ad acta, per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Direttore generale ministeriale competente, che dovrà intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso; il dispositivo precisa che agirà senza facoltà di delega. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare le spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione non esegue un titolo giudiziale definitivo che la condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può dichiararne l’obbligo di adempimento entro un termine e, in caso di persistente inadempimento, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere all’esecuzione.
- Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente dell’amministrazione competente per materia e, quando l’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali connessi alla gestione della spesa pubblica, può essere disposto che l’incarico sia svolto senza compenso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1376/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 7570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1773/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1114/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1120/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1122/2026 - Bari, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →