Cassazione Civile, Ordinanza n. 16860/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale relativa a una società, l'Ufficio emetteva nei confronti del contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, recuperando a tassazione euro 475.000, qualificati come buonuscita per la cessazione dalla carica di presidente e amministratore delegato della società, ma formalmente corrisposti come compensi per consulenze rese da una società di cui il contribuente era divenuto socio unico e amministratore unico. Secondo l'accertamento, le consulenze non erano mai state svolte e il rapporto tra le due società era solo simulato, costituendo interposizione soggettiva rispetto alla persona fisica, indicata come reale percettore delle somme. Il contribuente impugnava l'atto, ma i giudici di merito rigettavano sia in primo grado sia in appello. In Cassazione proponeva cinque motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per difetto di motivazione, asseritamente meramente adesiva rispetto al primo grado; 2) violazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, dell'art. 1 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 53 Cost., sostenendo che mancasse la prova dell'effettiva disponibilità dei redditi in capo all'interponente; 3) violazione dell'art. 14, comma 4, l. 537/1993 e di norme fiscali sul presupposto del possesso effettivo anche per i proventi illeciti; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata prova del possesso effettivo dei redditi da parte del contribuente; 5) violazione dell'art. 2729 c.c. per erronea valutazione delle presunzioni utilizzate per individuare il reale percettore.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica e per relationem, dava conto dell'esame critico dei motivi di appello e della conferma delle argomentazioni del primo giudice; ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e quarto perché, sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame, miravano in realtà a rivalutare accertamenti di fatto già compiuti dai giudici di merito; ha respinto il terzo motivo affermando che, una volta accertato in fatto che il contribuente era l'effettivo possessore del reddito, la relativa imposizione era corretta anche se le somme erano qualificate come provento illecito; ha respinto il quinto motivo perché la CTR aveva indicato elementi presuntivi ritenuti gravi, precisi e concordanti e le censure si risolvevano ancora una volta in una richiesta di riesame del merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta nullità per difetto di motivazione; la Corte ha escluso la violazione perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente, anche per relationem.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Invocato per lamentare l'insufficienza della motivazione; la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo alla decisione di primo grado nel caso concreto.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato tra le norme sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha escluso il vizio motivazionale.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sulla motivazione; non è stato ritenuto violato.
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
Utilizzato per denunciare la nullità della sentenza d'appello; il motivo è stato respinto.
art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La Corte ha osservato che la censura, formalmente di violazione di legge, contestava in realtà l'accertamento di fatto sull'interposizione e sul possesso effettivo del reddito.
art. 1 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato in tema di imputazione dei redditi; la Corte ha confermato l'imputazione al reale percettore accertato in fatto.
art. 53 Cost.
Invocato per sostenere la necessità del possesso effettivo del reddito quale presupposto del prelievo; la Corte ha ritenuto corretta l'imposizione in capo all'effettivo percettore.
art. 14, comma 4, l. 24 dicembre 1993, n. 537
Richiamato in tema di tassazione dei proventi illeciti; la Corte ha affermato che, accertata la percezione effettiva, il reddito è tassabile anche se proveniente da fatto illecito.
art. 67 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel quadro dei motivi sul trattamento fiscale dei redditi; la Corte non ha accolto la censura.
art. 163 d.lgs. n. 917/1986
Citato dal ricorrente nel terzo motivo; la Corte ha respinto la doglianza perché fondata su una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 2729, comma 1, c.c.
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle presunzioni semplici da parte del giudice di merito, che aveva valorizzato elementi gravi, precisi e concordanti.
art. 375, comma 2, c.p.c.
Norma richiamata per la fissazione della discussione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
La Corte ha rilevato che la decisione di appello confermativa di quella di primo grado integrava una doppia conforme, precludendo il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti previsti dalla norma.
art. 360, comma 4, c.p.c.
Richiamato come disciplina vigente che recepisce il limite all'impugnazione per vizio motivazionale nelle ipotesi di doppia conforme.
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
Il motivo di omesso esame è stato dichiarato inammissibile perché volto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e, inoltre, ostacolato dalla doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza di appello è valida quando dal testo emerga che il giudice ha esaminato le censure dell'impugnazione e ha consapevolmente condiviso, dopo vaglio critico, la decisione di primo grado.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del fatto quando la censura investe in realtà l'accertamento del reale percettore del reddito o la ricostruzione dell'assetto negoziale compiuta dai giudici di merito.
- In materia di imputazione fiscale dei redditi, ciò che rileva è l'individuazione in fatto del soggetto che ha avuto la disponibilità effettiva del reddito; una volta accertato tale dato, l'intestazione formale a terzi non impedisce la tassazione in capo all'effettivo percettore.
- Anche i proventi ritenuti derivanti da fatto illecito sono imponibili se sono stati effettivamente percepiti dal soggetto cui vengono imputati secondo l'accertamento di merito.
- Le presunzioni semplici sono correttamente utilizzate quando gli indizi valorizzati dal giudice sono ritenuti gravi, precisi e concordanti; la critica che si limita a contrapporre una diversa lettura degli elementi istruttori non integra, di regola, un vizio denunciabile in cassazione.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. incontra il limite previsto dalla disciplina processuale e non può essere usato per rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16817/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_civile · 29 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16818/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_civile · 29 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16819/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_civile · 29 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16825/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_civile · 29 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16826/2026 del 29/05/2026
- ordinanza_civile · 29 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16836/2026 del 29/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →