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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10245/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del 10/07/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto da Valbit s.r.l. avverso il provvedimento del GIP del 6/06/2022. La ricorrente deduceva: 1) violazione di legge (art. 321 c.p.p. e richiamo all'art. 649 c.p.p.) per un errato riconoscimento di giudicato cautelare in ordine al perimetro del sequestro (la difesa sosteneva che nei precedenti giudizi si era trattata solo la pertinenzialità/strumentalità degli impianti e non la determinazione statica dell'oggetto del sequestro, cioè se il sequestro riguardasse i singoli impianti o l'intero ramo d'azienda); 2) violazione di legge (art. 321 c.p.p. con riferimento all'art. 178, co. 1, lett. b) c.p.p.) sul rilievo che il provvedimento impugnato sarebbe stato atto decisorio incidentale sui diritti della parte (e dunque impugnabile), oltre a denunciare l'assenza di una domanda cautelare del PM che avrebbe reso nullo un eventuale ampliamento dell'oggetto del sequestro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le questioni sul perimetro del sequestro (impiego degli "impianti" intesi quali rami d'azienda) erano state già esaminate espressamente sia nel riesame sia nel primo appello cautelare, i cui provvedimenti non erano stati impugnati in cassazione, e che pertanto si era formato un giudicato cautelare che rendeva inammissibile la riproposizione delle stesse questioni. La Corte ha confermato che, a causa dell'effetto devolutivo del riesame, il tribunale può esaminare il perimetro dell'oggetto del sequestro quando ciò sia connesso alla valutazione della strumentalità/pertinenzialità. Ha inoltre ritenuto che il provvedimento impugnato non fosse un atto decisorio nuovo che incidesse sui diritti della parte ma un atto ricognitivo/interpretativo coerente con le precedenti pronunce e con la domanda cautelare del PM. Di conseguenza il ricorso è infondato e va rigettato.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione ai vizi di motivazione e all'impugnabilità degli atti cautelari; la Corte valuta se sia stata violata nella valutazione della formazione del giudicato cautelare e dell'ammissibilità dell'appello cautelare

  • art. 649 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in merito al giudicato cautelare reale; la Corte ricorda che il giudicato cautelare opera sulle questioni esplicitamente o implicitamente trattate e su quelle inscindibilmente connesse

  • art. 178, co. 1, lett. b) c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere la nullità di un eventuale provvedimento estensivo del sequestro rispetto alla domanda cautelare del PM; la Corte tuttavia ha ritenuto che la domanda cautelare del PM individuava chiaramente gli 'impianti produttivi' (rami d'azienda) e che non vi era nullità

  • art. 2112 c.c. (richiamo alla disciplina sul ramo d'azienda) e art. 32 d.lgs. 276/2003

    Utilizzati per definire il concetto di 'ramo d'azienda' (entità economica organizzata e autonoma) e per sostenere che il sequestro poteva riguardare anche un ramo d'azienda costituito da un insieme di beni organizzati funzionalmente

Massime di principio

  • Il giudicato cautelare ha efficacia solo sulle questioni che sono state espressamente o implicitamente trattate e su quelle inscindibilmente connesse; questioni solo deducibili ma non esaminate non formano giudicato.
  • L'effetto devolutivo del riesame consente al tribunale di riesame di esaminare, oltre alle doglianze prospettate, ogni aspetto inerente ai presupposti del sequestro (fumus e periculum) che sia essenziale per decidere; dunque il perimetro dell'oggetto del sequestro può rientrare nella devoluzione se è coessenziale alla valutazione della strumentalità/pertinenzialità.
  • Per contestare la validità di un provvedimento cautelare per eccesso di domanda (art. 178 c.p.p.) è necessario che emergano elementi nuovi o una chiara discrepanza tra la domanda cautelare del PM e il contenuto del provvedimento; se la domanda cautelare era chiara (es. 'impianti produttivi') l'eventuale affermazione che il sequestro abbia riguardato un ramo d'azienda non è automaticamente nulla.
  • Non tutto l'atto endoprocedimentale di precisazione o interpretazione assume natura decisoria atta a fondare un nuovo rimedio cautelare: occorre verificare se l'atto abbia effettivamente inciso sulla consistenza del bene o su diritti soggettivi.
  • In cassazione la verifica è di legittimità: non spetta alla Corte riformare valutazioni di merito compatibili con una plausibile opinabilità di apprezzamento; doglianze di merito già decise con provvedimenti non impugnati sono difficilmente riapribili salvo sopravvenienza di elementi nuovi.
  • Quando si impugna la determinazione del perimetro di un sequestro, è utile dimostrare con precisione che la questione non era stata né espressamente né implicitamente esaminata nei precedenti gradi o produrre nuovi elementi per superare la preclusione derivante dal giudicato cautelare.

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