Circolare numero 177 del 7-9-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto per i lavoratori senza anzianita' contributiva dal 1 gennaio 1996 e per gli optanti al sistema contributivo. Fornisce inoltre le istruzioni per la compilazione dei modelli DM10/2 e 01/M nei casi di superamento del massimale, nonche' il trattamento contributivo e fiscale delle somme eccedenti destinate ai fondi pensione, con l'applicazione dei contributi di solidarieta' del 10% a carico del datore di lavoro e del 2% a carico del lavoratore. Vengono infine indicate le istruzioni contabili e i nuovi conti da utilizzare.
Massimale contributivo annuo e contributo di solidarieta' su previdenza complementare
Massimale contributivo annuo e contributo di solidarieta' su previdenza complementare
La circolare fornisce le istruzioni operative relative all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dalla legge n. 335/1995 per i lavoratori privi di anzianita' contributiva al 1 gennaio 1996 e per gli optanti al sistema contributivo. Tratta inoltre il regime contributivo della quota di reddito eccedente il massimale se destinata a fondi pensione complementari, con conseguenti adempimenti dichiarativi e contabili.
Ambito di applicazione del massimale
L'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilisce per i lavoratori privi di anzianita' contributiva iscritti dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie un massimale annuo della base contributiva e pensionabile pari a L. 132 milioni, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il medesimo massimale si applica a coloro che optano per il sistema contributivo ai sensi del comma 23 dell'art. 1, con effetto sui periodi successivi all'opzione.
La circolare precisa che, al momento, la disciplina trova concreta applicazione soprattutto per i nuovi iscritti, poiche' per gli optanti la scelta presuppone la maturazione di un quinquennio di anzianita' nel sistema contributivo decorrente dal 1 gennaio 1996. Le istruzioni sono riferite alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti amministrate dall'INPS, cioe' FPLD e Fondi speciali sostitutivi; per i lavoratori autonomi si richiama la circolare n. 112 del 25 maggio 1996.
Soggetti interessati e nozione di lavoratore privo di anzianita' contributiva
Sono considerati privi di anzianita' contributiva i lavoratori che si iscrivono alle gestioni pensionistiche considerate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 e che non vantino alcuna anzianita' contributiva maturata entro tale data in gestioni pensionistiche obbligatorie.
Adempimenti dei datori di lavoro in caso di superamento del massimale
Quando il livello retributivo del lavoratore supera il massimale annuo, il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione del lavoratore sull'eventuale esistenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianita' contributiva anteriori al 1 gennaio 1996.
- Se la dichiarazione e' positiva, l'intera retribuzione resta assoggettata a contribuzione pensionistica, senza applicazione del massimale.
- Se la dichiarazione e' negativa, e non risultano elementi contrari da altre fonti in possesso del datore di lavoro, la contribuzione pensionistica si applica solo sulla quota di retribuzione fino al massimale annuo di L. 132 milioni, annualmente rivalutabile.
Il massimale non e' frazionabile a mese: anche quando l'anno solare sia solo parzialmente retribuito, il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione pensionistica, mese per mese, l'intera retribuzione sino al raggiungimento del limite annuo. La parte eccedente resta soggetta alle altre contribuzioni previdenziali e assistenziali e alle addizionali di cui alla circolare.
Criteri di cumulo e rapporti di lavoro successivi o simultanei
Ai fini dell'applicazione del massimale, rileva la retribuzione in denaro e in natura imponibile secondo la disciplina generale del regime di appartenenza, per il FPLD l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni.
In caso di rapporti di lavoro successivi nel corso dell'anno, le retribuzioni gia' percepite in precedenza si cumulano ai fini del massimale; il lavoratore deve quindi esibire ai datori di lavoro successivi certificazione delle retribuzioni rilasciata dai precedenti datori di lavoro o copia del mod. 01/M.
In caso di rapporti di lavoro simultanei, le retribuzioni derivanti dai distinti rapporti si cumulano agli effetti del massimale. I due datori di lavoro devono contribuire fino al raggiungimento del limite annuale e, nel mese di superamento, l'imponibile va ripartito proporzionalmente tra i rapporti fino a concorrenza del massimale; il lavoratore deve fornire gli elementi necessari per il calcolo.
Effetti del massimale sulla contribuzione
Il massimale opera sulla sola aliquota di contribuzione pensionistica, compresa l'aliquota aggiuntiva pensionistica dell'1% prevista dall'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. Non opera invece sulle altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale, ne' sulle addizionali all'aliquota del FPLD pari allo 0,20% per assistenza malattia pensionati e allo 0,10% per asili nido.
Compilazione del mod. DM10/2
Per i lavoratori per i quali, per effetto del superamento del massimale, non e' piu' dovuto il contributo al FPLD, i datori di lavoro devono distinguere nel mod. DM10/2 la parte di retribuzione fino al massimale da quella eccedente.
La parte entro il massimale va esposta secondo le consuete modalita' insieme agli altri lavoratori della stessa qualifica. La parte eccedente, da assoggettare alle sole contribuzioni diverse da quella dovuta al FPLD, va indicata con il nuovo codice tipo contribuzione 98, avente il significato di "lavoratori soggetti al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335".
Nelle apposite caselle dei quadri B-C del mod. DM10/2 vanno indicati:
- il codice 298 preceduto dalla dicitura "IMP. NON SOGG. IVS";
- il codice 398 preceduto dalla dicitura "DIR. NON SOGG. IVS";
- il codice 898 preceduto dalla dicitura "VIAGG. NON SOGG. IVS";
- il numero dei lavoratori con retribuzione eccedente il massimale;
- l'ammontare delle retribuzioni eccedenti;
- l'importo dei contributi diversi da quelli di pertinenza del FPLD;
- il numero di giornate per le quali non e' dovuta contribuzione pensionistica.
Le medesime modalita' si applicano ai lavoratori iscritti ai Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS. Il codice 98 non deve invece essere utilizzato per i lavoratori iscritti a Fondi diversi da quelli gestiti dall'Istituto. Se le contribuzioni per malattia, maternita' e GESCAL sono esposte separatamente, le retribuzioni dei lavoratori interessati dal massimale devono comunque essere sommate ed esposte unitamente a quelle degli altri dipendenti. Nessuna modalita' particolare e' prevista per i modd. DM10/S.
Compilazione dei modelli 01/M
Per i lavoratori iscritti al FPLD, nel quadro B del mod. 01/M le caselle "competenze correnti" e "altre competenze" devono riportare le retribuzioni soggette a contribuzione pensionistica fino al massimale complessivo. Nelle caselle "sett." e "n. gg. retr." devono risultare anche settimane e giornate retribuite per le quali non e' stata versata contribuzione pensionistica per superamento del massimale.
Nel quadro C va indicato il codice tipo 98; nella casella "periodo dal-al" devono essere riportate, in formato GG.MM.AA., la data iniziale e finale del periodo di lavoro complessivamente prestato; nella casella "retribuzione" va indicato l'importo eccedente il massimale; nella casella "n. sett. retr." va riportato il medesimo valore della casella "sett." del quadro B.
Per i lavoratori non iscritti al FPLD si seguono le ordinarie modalita' di compilazione. Per i lavoratori iscritti ai Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS, nel quadro C la retribuzione da indicare ai fini pensionistici e' quella entro il massimale, mentre in un ulteriore rigo vanno indicati il codice 98, il periodo complessivo di lavoro, la retribuzione eccedente e il numero di giornate retribuite considerato ai fini della contribuzione per il Fondo.
Trattamento della quota di reddito eccedente destinata ai fondi pensione
Il decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, attuativo della delega contenuta nell'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, disciplina il trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente il massimale di L. 132 milioni quando essa sia destinata al finanziamento dei fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni.
Per la parte a carico del datore di lavoro, l'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 579/1995 conferma l'applicazione del contributo di solidarieta' di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 124/1993, cioe' nella misura del 10% sulle contribuzioni o somme destinate alla previdenza pensionistica complementare.
Per la parte a carico del lavoratore, oggetto di deduzione fiscale ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. n. 579/1995, la norma introduce un contributo di solidarieta' del 2% in favore della gestione pensionistica obbligatoria di iscrizione. A tale contributo si applicano le ordinarie disposizioni in materia di riscossione, prescrizione e sanzioni vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori.
Compilazione del mod. DM10/2 per i contributi di solidarieta'
Ai fini della denuncia contributiva, il datore di lavoro deve calcolare il 10% sull'accantonamento complessivo destinato alla previdenza complementare e, separatamente, il 10% sulla contribuzione oggetto della deduzione fiscale di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 579/1995.
La quota relativa alla parte dedotta va esposta nel mod. DM10/2 con il codice di nuova istituzione M920 e la dicitura "Ctr. 10% Dlgs 579/95", indicando il numero dei dipendenti e, nella casella retribuzione, le somme costituenti la base imponibile; non va indicato alcun dato nella casella numero giornate.
La restante parte del contributo di solidarieta' del datore di lavoro va esposta secondo le modalita' gia' richiamate per la circolare del 20 giugno 1991, n. 161, usando il codice M900 e la dicitura "art. 9-bis L. 166/91".
Il contributo del 2% a carico del lavoratore va esposto con il codice M921 e la dicitura "Ctr. 2% Dlgs 579/95", sempre con il numero dei dipendenti e la base imponibile, e senza indicazione del numero di giornate.
Istruzioni contabili
Il contributo di solidarieta' previsto dal d.lgs. n. 579/1995, sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore, deve essere imputato, per ciascuna Gestione interessata, ai conti di nuova istituzione elencati nell'allegato n. 2. L'allegato riporta i conti distinti per competenza dell'anno in corso o degli anni precedenti, con specifiche denominazioni per le aziende soggette al sistema di denuncia e versamento di cui al D.M. 5 febbraio 1969 e per alcuni istituti bancari nominativamente indicati.
Punti principali
Applicazione del massimale contributivo
Per i lavoratori privi di anzianita' contributiva iscritti dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, la legge n. 335/1995 stabilisce un massimale annuo della base contributiva e pensionabile pari a L. 132 milioni, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Lo stesso massimale si applica anche a chi opta per il sistema contributivo, ma solo per i periodi successivi all'opzione. La circolare precisa che la disciplina trova applicazione, in concreto, soprattutto per i nuovi iscritti, e fornisce istruzioni per le gestioni dei lavoratori dipendenti INPS (FPLD e Fondi speciali sostitutivi).
Obblighi del datore di lavoro e casistiche di applicazione
Quando la retribuzione supera il massimale, il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione del lavoratore circa l'esistenza di periodi contributivi anteriori al 1 gennaio 1996. Se la dichiarazione e' positiva, l'intera retribuzione resta soggetta a contribuzione pensionistica senza applicazione del massimale. Se e' negativa, o se non emergono elementi contrari, la contribuzione pensionistica si applica solo fino al massimale annuo. Il massimale non e' frazionabile mensilmente, opera sull'anno solare e richiede il cumulo delle retribuzioni in caso di rapporti di lavoro successivi o contemporanei; nel caso di rapporti simultanei, l'imponibile va ripartito proporzionalmente tra i datori di lavoro fino a concorrenza del limite.
Effetti sul prelievo contributivo
Il massimale incide solo sulla contribuzione pensionistica, compresa l'aliquota aggiuntiva pensionistica dell'1% prevista dall'art. 3-ter della legge n. 438/1992. Restano invece dovute le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale, nonche' le addizionali all'aliquota del FPLD, indicate dalla circolare come 0,20% per assistenza malattia pensionati e 0,10% per asili nido. Ai fini dell'applicazione del massimale, la retribuzione rilevante e' quella imponibile in denaro e in natura secondo le norme vigenti; per i lavoratori con piu' rapporti di lavoro, il dipendente deve esibire ai datori di lavoro successivi la certificazione delle retribuzioni gia' percepite o copia del mod. 01/M.
Compilazione del mod. DM10/2
Per i lavoratori soggetti al massimale e per i quali non e' piu' dovuto il contributo al FPLD sulle quote eccedenti, i datori di lavoro devono esporre separatamente i dati retributivi e contributivi relativi alla parte fino al massimale e a quella eccedente. Per la parte eccedente va utilizzato il nuovo codice "tipo contribuzione" 98, con le diciture specifiche "IMP. NON SOGG. IVS", "DIR. NON SOGG. IVS" o "VIAGG. NON SOGG. IVS" a seconda della categoria, indicando numero di dipendenti, retribuzioni eccedenti, somme a debito del datore e numero di giornate per cui non e' dovuta contribuzione pensionistica. Le stesse modalita' valgono per i lavoratori iscritti ai Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS, mentre non si applicano ai lavoratori iscritti a Fondi diversi da quelli gestiti dall'Istituto. Nessuna particolare modalita' e' prevista per i modelli DM10/S.
Compilazione dei modelli 01/M
Per i lavoratori iscritti al FPLD, nel quadro B del mod. 01/M vanno riportate nelle caselle "competenze correnti" e "altre competenze" le retribuzioni assoggettate a contribuzione pensionistica fino al massimale, mentre nelle caselle "sett." e "n. gg. retr." vanno indicate anche le settimane e le giornate per le quali non e' stata versata contribuzione pensionistica per superamento del limite. Nel quadro C va indicato il codice tipo 98, il periodo complessivo di lavoro, la retribuzione eccedente il massimale e il numero di settimane retribuite. Per i lavoratori non iscritti al FPLD si seguono le modalita' ordinarie. Per gli iscritti ai Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS, la retribuzione da indicare ai fini pensionistici e' quella entro il massimale, mentre in un ulteriore rigo va riportata la quota eccedente con codice 98 e gli altri dati richiesti.
Trattamento della quota eccedente destinata ai fondi pensione
Il decreto legislativo n. 579/1995, attuativo della delega contenuta nella legge n. 335/1995, disciplina il trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente il massimale di L. 132 milioni destinata al finanziamento dei fondi pensione di cui al d.lgs. n. 124/1993. Per la contribuzione a carico del datore di lavoro si conferma l'applicazione del contributo di solidarieta' del 10% gia' previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 124/1993. Per la contribuzione a carico del lavoratore, oggetto di deduzione fiscale, si istituisce un contributo di solidarieta' del 2% da versare alla gestione pensionistica obbligatoria di iscrizione, con le regole ordinarie di riscossione, prescrizione e sanzioni.
Compilazione del mod. DM10/2 per i contributi di solidarieta'
Il contributo del 10% a carico del datore di lavoro deve essere calcolato sull'accantonamento complessivo e sulla parte dedotta fiscalmente ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 579/1995. La quota relativa alla deduzione fiscale va esposta con il codice di nuova istituzione M920 e la dicitura "Ctr. 10% Dlgs 579/95", indicando il numero dei dipendenti e la base imponibile, senza giornate. La restante parte del contributo di solidarieta' va esposta con codice M900 e dicitura "art. 9-bis L. 166/91". Il contributo del 2% a carico del lavoratore va esposto con il codice M921 e la dicitura "Ctr. 2% Dlgs 579/95", sempre senza indicazione di giornate.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Il contributo di solidarieta' previsto dal d.lgs. n. 579/1995, sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per quella a carico del lavoratore, deve essere imputato ai conti di nuova istituzione indicati nell'allegato n. 2. L'allegato elenca una serie di conti distinti per competenza dell'anno in corso o degli anni precedenti, riferiti sia alle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema del D.M. 5 febbraio 1969, sia ad alcuni istituti bancari specificamente menzionati, tra cui San Paolo di Torino, Cariplo, Monte dei Paschi di Siena, Cassa di Risparmio di Torino, Cassa di Risparmio di Firenze, Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane, Cassa di Risparmio di Padova, Cassa di Risparmio di Asti, Banco di Sicilia e Banco di Napoli.
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