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Risoluzione

Risoluzione n. 65 del 2/08/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i contributi versati dai lavoratori in quiescenza al Fondo sanitario integrativo di gruppo bancario, anche per familiari non fiscalmente a carico, sono deducibili dal reddito complessivo solo se il Fondo è qualificabile come ente o cassa avente esclusivamente fine assistenziale ex art. 51, comma 2, lett. a), TUIR, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti. Non spetta invece la deduzione ex art. 10, comma 1, lett. e-ter), TUIR per contributi destinati a familiari non a carico.

Deducibilità dei contributi versati dai pensionati al Fondo sanitario integrativo di gruppo bancario

Contributi al Fondo sanitario integrativo di gruppo bancario e trattamento fiscale

La risoluzione affronta il trattamento fiscale dei contributi versati dai lavoratori in quiescenza a favore dei propri familiari non fiscalmente a carico, destinati al Fondo sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti. Il chiarimento riguarda la possibilità di dedurre tali somme dal reddito complessivo o, in alternativa, di escluderle dalla formazione del reddito di lavoro dipendente assimilato a pensione.

Quesito esaminato

Viene chiesto se i contributi versati dai pensionati al Fondo sanitario integrativo, in favore di familiari non fiscalmente a carico, possano essere dedotti dal reddito complessivo. Si evidenzia che, secondo lo Statuto del Fondo, i dipendenti possono restare iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che, in tale ipotesi, gli accordi collettivi non prevedono alcuna quota di contribuzione a carico dell’ex datore di lavoro.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione richiama due disposizioni del TUIR:

  • l’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), relativo ai contributi versati a Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
  • l’articolo 51, comma 2, lettera a), relativo ai contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

Per il primo regime, la deducibilità è riconosciuta entro il limite di euro 3.615,20, ma non opera quando i contributi sono versati in favore di familiari non fiscalmente a carico.

Distinzione tra le due ipotesi fiscali

La risoluzione distingue chiaramente tra:

  • contributi a Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-ter), TUIR, per i quali la deduzione non spetta se il versamento riguarda familiari non fiscalmente a carico;
  • contributi a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR, che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro il medesimo limite di euro 3.615,20.

La circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, § 6.1, viene richiamata per precisare che, nel secondo caso, l’esclusione dal reddito opera anche per i contributi versati per familiari non fiscalmente a carico.

Applicazione ai pensionati

La risoluzione richiama la risoluzione n. 293 del 2008, secondo cui i contributi versati dai lavoratori in quiescenza ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR, purché siano conformi alle previsioni di contratto, accordo o regolamento aziendale. Ciò è giustificato dall’equiparazione dei redditi da pensione ai redditi di lavoro dipendente.

Conclusione operativa

In base a tali principi, i pensionati possono dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati in favore dei familiari, anche non fiscalmente a carico, al Fondo sanitario integrativo del gruppo bancario, purché il Fondo sia riconducibile alla categoria degli enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR e siano rispettati le medesime condizioni e gli stessi limiti previsti per i dipendenti.

Indicazioni finali

La risoluzione si chiude con la consueta disposizione di vigilanza, demandata alle Direzioni regionali affinché i principi e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

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