Risoluzione n. 68 del 4/08/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che sono detraibili le spese di refezione scolastica e quelle per servizi integrativi strettamente collegati alla frequenza, come assistenza al pasto, pre-scuola e post-scuola. Non è invece detraibile la spesa per il trasporto scolastico.
Detraibilità delle spese per servizi scolastici integrativi ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis), TUIR
Detraibilità delle spese per servizi scolastici integrativi
La risoluzione n. 68/E del 4 agosto 2016 dell’Agenzia delle Entrate interviene sull’ambito applicativo dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR, in materia di detrazione delle spese di istruzione. Il documento chiarisce quali oneri scolastici possono essere portati in detrazione e distingue tra spese legate direttamente alla frequenza e spese di trasporto scolastico.
Quesito posto
Il contribuente chiede se siano detraibili, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR:
- le spese di refezione scolastica per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
- le spese per servizi scolastici integrativi, ossia assistenza al pasto, pre-scuola, post-scuola e trasporto scolastico.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia ricorda che la legge n. 107 del 2015 ha riformulato le disposizioni del TUIR sulle detrazioni per spese di istruzione. In particolare:
- la lettera e) dell’art. 15, comma 1, è stata modificata e poi sostituita dall’art. 1, comma 954, lett. b), della legge n. 208 del 2015;
- è stata introdotta la nuova lettera e-bis), che disciplina la detrazione delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
- il limite massimo detraibile è pari a 400 euro annui per alunno o studente.
Spese detraibili riconosciute dalla risoluzione
In coerenza con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l’Agenzia ribadisce che rientrano nella previsione della lett. e-bis):
- tasse scolastiche;
- contributi obbligatori;
- contributi volontari;
- altre erogazioni liberali deliberate dagli istituti scolastici o dai loro organi, purché sostenute per la frequenza scolastica e non per le finalità di cui alla lett. i-octies) dell’art. 15.
A titolo esemplificativo, vengono richiamate:
- la tassa di iscrizione;
- la tassa di frequenza;
- le spese per la mensa scolastica.
Refezione scolastica e gestione tramite Comuni o terzi
Per il servizio di refezione scolastica fornito dai Comuni, l’Agenzia richiama la circolare n. 18/E del 6 maggio 2016 e precisa che:
- le spese per la mensa scolastica sono detraibili anche se il servizio è reso tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola;
- non è necessario che il servizio di ristorazione sia deliberato dagli organi di istituto;
- il servizio è considerato istituzionalmente previsto per gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Servizi scolastici integrativi collegati alla frequenza
Alla luce della ratio della norma, orientata ad agevolare le spese sostenute in relazione alla frequenza scolastica, la risoluzione afferma che sono detraibili anche le spese per i servizi scolastici integrativi quali:
- assistenza al pasto;
- pre-scuola;
- post-scuola.
Tali servizi, pur essendo prestati in orario extracurricolare, sono considerati strettamente collegati alla frequenza scolastica.
Spese per trasporto scolastico
Diversamente, l’Agenzia esclude la detraibilità delle spese per il trasporto scolastico, anche quando il servizio sia reso necessario dalla carenza di un adeguato servizio pubblico di linea per il collegamento abitazione-scuola.
La motivazione è che ammettere la detrazione del costo dello scuolabus determinerebbe un trattamento discriminatorio rispetto a chi utilizza i mezzi pubblici, per i quali non è prevista alcuna agevolazione. Pertanto, tali spese non rientrano nell’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR.
Indicazioni finali
La risoluzione conclude precisando che le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi espressi e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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