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Risoluzione

Risoluzione n. 63 del 27/07/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione stabilisce che il preparato alimentare "Beta", composto principalmente da mascarpone ma classificato doganalmente come preparazione alimentare non nominata né compresa altrove, sconta l’IVA al 10% e non al 4% come sostenuto dal contribuente.

Aliquota IVA del 10% per la cessione di un prodotto a base di mascarpone

Aliquota IVA applicabile alla cessione di un prodotto a base di mascarpone

La risoluzione affronta il tema dell’aliquota IVA da applicare alla cessione di un nuovo prodotto alimentare denominato "Beta", composto in prevalenza da mascarpone. L’Amministrazione finanziaria esamina la classificazione doganale del prodotto per verificare se possa beneficiare di un’aliquota ridotta nella Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Quesito e caratteristiche del prodotto

Il Consorzio Alfa svolge attività di raccolta e trasformazione di panna in burro e mascarpone, oltre alla lavorazione del latte a lunga conservazione. Intende commercializzare un preparato a base di mascarpone denominato "Beta", composto da:

  • mascarpone 84 per cento;
  • zucchero;
  • acqua;
  • biscotti;
  • caffè solubile 0,16 per cento.

Secondo l’accertamento tecnico dell’Agenzia delle Dogane, il prodotto è classificato nella voce doganale 21.06, sottovoce 21069098 "altre", cioè tra le "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove". Il consorzio chiede quindi quale aliquota IVA sia applicabile alla cessione del prodotto.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il consorzio istante ritiene che, essendo il prodotto composto principalmente da mascarpone, esso debba essere ricondotto al numero 4) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, relativo a "burro, formaggi e latticini". Da ciò deriva, secondo il contribuente, l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia precisa che, per determinare l’aliquota IVA, occorre verificare se il prodotto rientri in una categoria merceologica doganale che, in base alla Tabella A del D.P.R. n. 633 del 1972, possa usufruire di aliquote ridotte.

Viene rilevato che la sottovoce doganale 21069098 attribuita al prodotto rientra nella voce 2106 del Regolamento CEE n. 2658/87, relativa alle "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove". Tale voce corrisponde alla voce 2107 del Regolamento CEE n. 950/68, richiamata dal numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, riferito alle "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura".

Conclusione sull’aliquota IVA

Sulla base di tale ricostruzione, l’Agenzia conclude che la cessione del prodotto "Beta" non è assoggettabile all’aliquota del 4 per cento invocata dal consorzio, ma rientra tra le operazioni soggette all’IVA nella misura del 10 per cento ai sensi del numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Indicazioni finali

La risoluzione si chiude con l’invito rivolto alle Direzioni regionali a vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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