Risoluzione n. 64 del 28/07/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che il convivente more uxorio può beneficiare della detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis TUIR senza contratto di comodato, purché sostenga le spese e ricorrano le condizioni previste. La decisione valorizza l’effetto della legge n. 76/2016 sulle convivenze di fatto, equiparandone la disponibilità dell’immobile a quella del familiare convivente ai fini della detrazione.
Detrazione spese ristrutturazione per il convivente more uxorio
Detrazione per spese di recupero edilizio del convivente more uxorio
La risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016 esamina se il convivente more uxorio possa fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio prevista dall’art. 16-bis del TUIR. Il documento conclude in senso positivo, alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dalla legge n. 76 del 2016 sulle convivenze di fatto.
Quesito posto dal contribuente
Il contribuente riferisce di aver eseguito nel 2015, insieme alla convivente proprietaria dell’immobile, lavori di ristrutturazione nell’appartamento in cui la coppia vive, sostenendo anche parte delle relative spese. Precisa inoltre di aver trasferito la propria residenza nell’immobile dal 2011. Chiede quindi se, in qualità di convivente, possa beneficiare della detrazione per tali spese.
Tesi prospettata dal contribuente
Il contribuente sostiene di potersi assimilare al coniuge convivente, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la condizione del convivente more uxorio sarebbe equiparabile a quella del coniuge convivente, anche in assenza di un contratto di comodato.
Quadro normativo e prassi richiamata
L’Agenzia ricorda che la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, resa stabile dall’art. 16-bis del TUIR introdotto dal decreto-legge n. 201 del 2011, mantiene lo stesso ambito applicativo della detrazione originariamente prevista dalla legge n. 449 del 1997. Si applicano, quindi, anche il regolamento attuativo di cui al D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, e i chiarimenti di prassi consolidati.
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, la detrazione spetta per le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi.
La circolare n. 57 del 1998 aveva chiarito che il beneficio compete, se le spese sono state sostenute e restano a carico del soggetto, al:
- proprietario o nudo proprietario;
- titolare di diritto reale sull’immobile, come uso, usufrutto o abitazione;
- inquilino;
- comodatario.
La circolare n. 121 del 1997 aveva inoltre riconosciuto la detrazione anche al familiare del possessore o detentore dell’immobile, purché convivente e sostenitore delle spese. In tale ambito era stato precisato che:
- per familiari si intendono, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- il requisito della disponibilità dell’immobile è integrato dalla convivenza, senza necessità di un contratto di comodato;
- la convivenza deve esistere fin dall’inizio dei lavori, come chiarito dalla risoluzione n. 184/E del 2002 e dalla circolare n. 15/E del 2005.
Sulla base di tali indicazioni, il convivente non familiare del titolare dell’immobile poteva accedere alla detrazione solo se detentore in base a un contratto di comodato.
Effetti della legge n. 76 del 2016
La risoluzione osserva che la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze, modifica il contesto di riferimento e impone una revisione della precedente prassi.
In particolare, il comma 20 della legge n. 76 del 2016 equipara all’istituto matrimoniale le unioni civili, prevedendo che le disposizioni riferite al matrimonio o contenenti i termini “coniuge”, “coniugi” o equivalenti si applichino anche alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, salve alcune eccezioni.
Per le convivenze di fatto, disciplinate dall’art. 1, commi 36 e 37, della stessa legge, non è prevista una equiparazione generale al matrimonio. Le convivenze di fatto sono definite come rapporti tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune. La stabile convivenza è accertata facendo riferimento alla famiglia anagrafica di cui al D.P.R. n. 223 del 1989.
Tuttavia, la legge n. 76 del 2016 riconosce ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti propri dei coniugi, tra cui:
- diritto di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in ambito sanitario;
- diritto di abitazione per il convivente superstite, per un periodo determinato;
- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di recesso dal contratto.
Principio di diritto affermato
Dalle disposizioni richiamate l’Agenzia desume che la legge n. 76 del 2016 attribuisce rilevanza giuridica alla convivenza di fatto e mette in evidenza il legame concreto tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune.
Ai fini della detrazione ex art. 16-bis del TUIR, la disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta quindi insita nella convivenza stessa, come disciplinata dalla legge n. 76 del 2016, senza bisogno di un contratto di comodato.
Ne consegue che il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 16-bis, può fruire della detrazione alla stregua di quanto già chiarito per i familiari conviventi.
Applicazione concreta al caso
La risoluzione precisa, a titolo esemplificativo, che il convivente non proprietario può fruire della detrazione anche per spese sostenute su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se tale abitazione è diversa da quella principale della coppia, richiamando quanto già affermato nella risoluzione n. 184/E del 2002 per i familiari conviventi.
Chiusura operativa
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