Sentenza del 18/07/2016 n. 608 - Comm. Trib. Prov. Brescia
PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Diniego disapplicazione - Normativa antielusiva - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego è stato ritenuto non autonomamente impugnabile. Il provvedimento non rientra tra gli atti tassativamente elencati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e non presenta un contenuto direttamente impositivo; pertanto, non può essere contestato separatamente davanti al giudice tributario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava il diniego dell'amministrazione finanziaria relativo all'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società non operative prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994. La questione riguardava la possibilità di impugnare autonomamente tale diniego nel processo tributario.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724/1994
Prevede la disciplina antielusiva relativa alle società non operative, rispetto alla quale il contribuente può chiedere la disapplicazione quando ricorrono specifiche condizioni.
Art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992
Contiene l'elenco degli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. Il diniego di disapplicazione, non essendo incluso nell'elenco e non avendo contenuto impositivo, non è autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- Nel processo tributario, non ogni atto dell'amministrazione finanziaria può essere impugnato autonomamente: occorre verificare che rientri tra gli atti indicati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
- Il diniego di un'istanza di disapplicazione di una norma antielusiva, se privo di autonoma imposizione o di effetti immediatamente lesivi, non è normalmente impugnabile separatamente.
- Le contestazioni relative al diniego possono essere fatte valere, in linea generale, impugnando il successivo atto impositivo nel quale l'amministrazione applichi concretamente la disciplina antielusiva.
- La mera lesività percepita dal contribuente non è sufficiente: l'atto deve anche avere natura impositiva o rientrare espressamente tra quelli impugnabili secondo la disciplina processuale tributaria.
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